CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 35206/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sui ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la inammissibilità del ricorso. Udito il difensore della parte civile, avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa della ASL di Foggia che si è riportato alle conclusioni, e ha depositato unitamente alla nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia dell'Il ottobre 2017, che condannava [OSCURATO:PERSONA],3 Francesco alla pena di legge per il reato di peculato perché, quale addetto alla materiale riscossione dei ticket presso lo sportello della Asl di Foggia, e quindi nella qualità di pubblico ufficiale incaricato della riscossione, si appropriava di circa euro 79.866,12, denaro di cui aveva la disponibilità in ragione del servizio pubblico svolto. Il compendio probatorio si fonda subito dichiarazioni testimoniali del cassiere economo e dei colleghi, i quali avevano ricevuto la confessione dell'imputato, sulla ammissione di responsabilità predisposta dal teste e firmata dall'imputato, nonché sulla documentazione prodotta dalla quale risulta che dall'ottobre 2010 l'imputato aveva versato soltanto le somme risultanti dai tabulati, a fronte di quelle effettivamente riscosse nella giornata, chiudendo artatamente la cassa e poi eventualmente riaprendola, onde produrre registrazioni solo parziali. 2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge in relazione alla mancata rinnovazione istruttoria. [OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di abbreviato condizionato alla espletazione di perizia grafologica per accertare l'autenticità della firma apposta in calce alla dichiarazione confessoria che l'imputato avrebbe reso secondo l'accusa. Avverso tale ordinanza era stato proposto appello e anche la Corte distrettuale ha rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria finalizzata ad esperire il predetto accertamento. La decisione della Corte appare del tutto immotivata e illogica, se si considera che, da un lato riconosce l'incertezza e le discrasie di alcune testimonianze (in particolare del teste Rigillo), dall'altro sostiene che il compendio probatorio è granitico. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. 2. Occorre, preliminarmente, dare atto che il difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire in cancelleria istanza di rinvio per legittimo impedimento, in considerazione dello stato di salute del proprio assistito, affetto da Covid. [OSCURATO:PERSONA] all'odierna udienza ha rigettato tale istanza, posto che nel giudizio di legittimità non è prevista la partecipazione personale delle parti ed il rapporto processuale si costituisce validamente con la regolare notifica dell'avviso di udienza al difensore abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori; ne consegue che non riveste alcun rilievo il personale impedimento dell'imputato posto a fondamento dell'istanza di rinvio dell'udienza (ex multis Sez. 6, n. 19012 del 28/03/2017, Besana, Rv. 269877 - 01). 3. Ciò premesso, deve sottolinearsi che l'imputato, pur denunciando la violazione di legge, deduce un vizio di motivazione inesistente a fronte di una sentenza che si sofferma puntualmente sul quadro probatorio effettivamente granitico che rendeva del tutto superflua l' espletazione di perizia grafologica per accertare l'autenticità della firma apposta in calce alla dichiarazione confessoria che l'imputato aveva reso (l'imputato ha ammesso verbalmente a tre testimoni la sottrazione di denaro spiegando che stava affrontando un momento difficile economicamente e promettendo che avrebbe provveduto a versare quanto aveva sottratto; sono state accertate le chiusure parziali di cassa e il cassiere economo ha riferito di avere predisposto la dichiarazione confessoria che l'imputato firmò davanti a lui, salvo poi negare tutto in dibattimento). 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.510, oltre accessori di legge. Manda alla cancelleria per le comunicazioni ex art. 154-ter disp. a