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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 dicembre 2024

Cassazione n. 28105/2025

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1844/2025proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappres. p.t.; rappresentata e di fes a dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], per procura specialein atti; -ricorrente- -contro- INTESA SANPAOLOs.p.a., in persona del legale rappres. p.t., rappres. e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -controricorrente- avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione,n. 33862/2024, depositata indata 22.12.2024; udita la relazione della causa svolta nel la camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza emessa da questa Corte, in data 22.12.2024, nella parte in cui non hadisposto nel dispositivo, nel liquidare le spese di giudizio, la distrazione a favore del difensore antistatario,avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale ne aveva fatto richiesta nel controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

In caso di omessa pronuncia sull'istanza didistrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito non già dagli ordinari mezzi di impugnazione (non potendo la richiesta didistrazione qualificarsi alla stregua di domanda autonoma), bensì dal procedimento dicorrezione dell'errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., il quale, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. (che ad esso si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari espese), consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., n. 5082/2024: n. 12437/2017).

Nella specie, come detto, il difensore del ricorrente aveva richiesto la distrazione delle spese nel controricorso, ma la Corte, nel provvedere sulle spese a favore della parte assistita dal medesimo difensore, per mera svista le aveva liquidate alla [OSCURATO:SOCIETA]. omettendo di disporre la richiesta distrazione.

Pertanto, va disposta la correzione del predetto errore materiale, come da dispositivo.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso e dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione, n. 33862/2024, depositata in data 22.12.2024, nel senso che ove leggesi “condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese sostenute da [OSCURATO:SOCIETA]. e dal Piazzetta, che liquida nella somma di euro 6.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, ed accessori di legge”, deve leggersi ed intendersi “condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese sostenute da [OSCURATO:SOCIETA]. e dal Piazzetta, che liquida nella somma di euro 6.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, ed accessori di legge, con distrazione a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della [OSCURATO:SOCIETA].; Così deciso, in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1844/2025proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappres. p.t.; rappresentata e di fes a dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], per procura specialein atti; -ricorrente- -contro- INTESA SANPAOLOs.p.a., in persona del legale rappres. p.t., rappres. e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -controricorrente- avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione,n. 33862/2024, depositata indata 22.12.2024; udita la relazione della causa svolta nel la camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza emessa da questa Corte, in data 22.12.2024, nella parte in cui non hadisposto nel dispositivo, nel liquidare le spese di giudizio, la distrazione a favore del difensore antistatario,avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale ne aveva fatto richiesta nel controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. In caso di omessa pronuncia sull'istanza didistrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito non già dagli ordinari mezzi di impugnazione (non potendo la richiesta didistrazione qualificarsi alla stregua di domanda autonoma), bensì dal procedimento dicorrezione dell'errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., il quale, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. (che ad esso si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari espese), consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., n. 5082/2024: n. 12437/2017). Nella specie, come detto, il difensore del ricorrente aveva richiesto la distrazione delle spese nel controricorso, ma la Corte, nel provvedere sulle spese a favore della parte assistita dal medesimo difensore, per mera svista le aveva liquidate alla [OSCURATO:SOCIETA]. omettendo di disporre la richiesta distrazione. Pertanto, va disposta la correzione del predetto errore materiale, come da dispositivo. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso e dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione, n. 33862/2024, depositata in data 22.12.2024, nel senso che ove leggesi “condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese sostenute da [OSCURATO:SOCIETA]. e dal Piazzetta, che liquida nella somma di euro 6.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, ed accessori di legge”, deve leggersi ed intendersi “condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese sostenute da [OSCURATO:SOCIETA]. e dal Piazzetta, che liquida nella somma di euro 6.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, ed accessori di legge, con distrazione a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della [OSCURATO:SOCIETA].; Così deciso, in Roma,
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