CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14577/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22292/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (c.f. 0523540212), in persona del legale rappresentante p.t. -intimata– avverso la sentenza n. 35 / 01 /201 8 della Commissione tributaria regionale della Campania, pronunciata in data 19 dicembre 201 7 e pubblicata in data4 gennaio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Eccezione di giudicato Rilevato che: 1. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli l’avviso di accertamento n. TF3071005431/2013 per Irpef anno 2008 per omesso versamento di ritenute alla fonte, per complessivi euro 44.884,80 in relazione ai maggiori utili non dichiarati accertati in capo al socio [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 27 d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base di quanto accertato in capo alla società per maggior reddito di impresa con altro avviso di accertamento, recante il n. TF3031005306, per Ires, Iva e Irap, oggetto di autonomo ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli accoglieva parzialmente il ricorso richiamando la sentenza della C.T.P. n. 22185/2014 che aveva parzialmente accolto il ricorso della società. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania rigettava sia l’appello principale dell’Agenzia che quello incidentale della [OSCURATO:SOCIETA].; in particolare, per quanto in questa sede rileva, evidenziava che la sentenza resa dalla C.T.P. sull’avviso di accertamento emesso nei confronti della societàera stata confermata dalla medesima C.T.R. con sentenza pubblicata in data 27 maggio 2016 che risultava passata in cosa giudicata e faceva stato anche nel giudizio avente ad oggetto il conseguente atto di accertamento di omesso versamento di ritenute alla fonte. 4. Contro tale decisione propone ricorso l’Agenzia delle entrate, affidato a un motivo. E’ rimasta intimata [OSCURATO:SOCIETA]., cui il ricorso è stato notificato sia presso i difensori costituiti in appello, a mezzo p.e.c. in data 4 luglio 2018, sia presso la sede sociale in data 24-26 settembre 2018. La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 27aprile 2023. Considerato che:1. Con l’unico motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 e 2607 cod. civ., dell’art. 124 disp. att. cod. proc. civ., degli artt. 324e 337 cod. proc. civ., evidenzi ando che i giudici di appello avevano errato laddove avevano assunto come giudicato esterno la sentenza n. 5069/17/16 della medesima C.T.R. , circostanza non vera, e del resto mai invocata dalla società, sulla quale peraltro gravava il relativo onere probatorio, mancando la relativa attestazione di cui all’art. 124 disp. att. cod. proc. civ., tanto che era stata oggetto di ricorso per cassazione. 2.Il ricorso è fondato. In primo luogo, se il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio (ed anche per la prima volta nel giudizio di legittimità),è necessario che la parte che lo invoca produca copia autentica della sentenza, recante attestazione del passaggio in giudicato (Cass. 10/11/2006,n. 24067). Con riferimento al processo tributario, in mancanza di u na previsione specifica sulla certificazione del passaggio in giudicato della sentenza, va applicato per analogia legis, secondo la previsione dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, l'art. 124 disp. att. cod.proc. civ., sicché è necessario che il segretario della commissione tributaria, provinciale o regionale, certifichi, in calce alla copia della sentenza contenente la relazione della notificazione alla controparte o alla copia della sentenza non notificata, che nei termini di legge non è stata proposta impugnazione (Cass. 07/02/2019 , n. 3621 ; Cass.21/10/2015,n. 21366; Cass. 07/09/2010, n. 19135). Alla luce di tali principi, deve ritenersi che, sia nel caso in cui il giudicato esterno venga eccepito dalla parte, sia nel caso del suo rilievo officioso, è necessario che vi sia la prova agli atti della definitività del provvedimento al quale esso si riferisca; ciò in quanto il giudicato va assimilato agli elementi normativi(Cass., Sez. U., 28/11/2007, n.24664), il che comporta la necessità della certezza legale della sua vigenza come regula iurisdel caso concreto . Nel caso di specie, la C.T. R . ha quindi errato nel dare atto , ritenendo precluso ogni diverso accertamento, della presenza di un giudicato formatosi sulla sentenza relativa alla società, non dedotto dalla parte, e peraltro oggetto di ricorso per cassazione, iscritto al n. 530/2017, conclusosi con ordinanza n. 20408/2018 di cassazione con rinvio della sentenza impugnata. 3. La sentenza va quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui va demandato di regolare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui deman