CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 11943/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21692/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dell'amministratore unico p.t. [OSCURATO:PERSONA], rap- presentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via A. Serpieri, n. 8, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- NUELE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NE- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 16321/21 depositata il 10 giugno 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per revocazione, per un solo motivo, avverso l'ordinanza del 10 giugno 2021, con cui questa Corte ha rigettato il ricorso per cassazione proposto dalla ricorrente contro la sentenza del 15 luglio 2019 della Corte d'appello di Roma, che aveva rigettato il re- clamo dalla stessa interposto avverso la sentenza emessa il 28 gennaio 2019, con cui il Tribunale di Roma aveva dichiarato il fallimento della ricorrente, su istanza di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- geri, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]„ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; che gl'intimati non hanno svolto attività difensiva. Considerato che con l'unico motivo d'impugnazione la ricorrente censura l'ordinanza impugnata per errore di fatto, sostenendo che, nella parte in cui ha ritenuto che il ricorso fosse volto a sollecitare una complessiva rivaluta- zione della vicenda e una reinterpretazione delle istanze istruttorie, anziché a denunciare l'omesso esame di singoli e specifici fatti decisivi, questa Corte ha male interpretato l'impugnazione proposta, avendo reputato implicita- mente insussistenti fatti la cui verità emergeva positivamente dagli atti di causa, e vere circostanze indubbiamente inesistenti sulla base delle risultanze istruttorie; che, ad avviso del ricorrente, dagli atti emergevano incontestabilmente la natura meramente virtuale dell'ufficio in Roma presso il quale era situata la sua sede legale e l'appartenenza dei beni ivi rinvenuti alla società Regus, l'affidamento della tenuta della contabilità e dell'emissione delle buste paga dei dipendenti ad un'altra società avente sede in [OSCURATO:PERSONA], la residenza del legale amministratore di essa ricorrente in Sorbolo (PR), l'esistenza in Poviglio di un dipendente della società e della sede legale dell'[OSCURATO:SOCIETA]., unica socia di essa ricorrente, l'esistenza di un conto corrente intestato ad essa ricorrente presso la sede di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., l'indica- zione della sede di Poviglio come unica sede della società nella corrispondenza con i fornitori;che il ricorso è inammissibile; che l'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza di cassazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., deve infatti riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che questa Corte può esa- minare direttamente, con propria indagine di fatto, nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità, mentre nel caso in cui l'errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esa- minati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (cfr. Cass., Sez. I, 22/10/2018, n. 26643; Cass., Sez. VI, 5/03/2015, n. 4456; Cass., Sez. lav., 18/02/2014, n. 3820); che nella specie le circostanze di fatto di cui la ricorrente lamenta l'ine- satta esclusione o l'errata supposizione non hanno costituito oggetto di diretta valutazione da parte dell'ordinanza impugnata, la quale, nel disattendere il primo motivo del ricorso per cassazione, concernente l'incompetenza per ter- ritorio del Giudice adìto con l'istanza di fallimento, non ha preso in esame il fondo delle censure proposte dalla ricorrente, ma ne ha rilevato pregiudizial- mente l'inammissibilità per difetto di specificità, osservando che, attraverso l'apparente deduzione dei vizi di cui all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., le stesse miravano in realtà a sollecitare un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie; che, a sostegno di tale conclusione, l'ordinanza impugnata ha rilevato infatti che la ricorrente aveva omesso da un lato di svolgere specifiche argo- mentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gra- vata dovevano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, e dall'altro di allegare precisi accadimenti o circostanze in senso storico-naturalistico a suo avviso pretermessi dalla sentenza impugnata; che, nel censurare quest'ultimo rilievo, la ricorrente si limita ad insistere sull'erroneità dell'affermazione dell'insussistenza degli elementi di fatto dei quali aveva lamentato l'omessa valutazione da parte della sentenza d'appello, in tal modo denunciando una falsa rappresentazione del contenuto degli atti che, ove eventualmente sussistente, non sarebbe comunque ascrivibile alla sentenza impugnata, ma a quella di appello, il cui apprezzamento è stato ritenuto non validamente censurato in sede di legittimità; che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla man- cata costituzione degli intimati. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso i