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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37122/2025

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RO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diAmine [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza in data 16 novembre 2022 del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di ricettazione di una bicicletta provento di furto (art. 648 cod. pen.) accertato in Bologna il 20 settembre 2019; [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 581, 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen. e rilevando che la Corte di appello avrebbe errato nel qualificare come generico l’atto di gravame; Rilevato che, il ricorso è manifestamente infondato, dato che risulta ictu oculi evidente l’assoluta genericità dell’atto di gravame de qua che non risulta essersi confrontato con l’articolata e congrua motivazione del Tribunale; che la Corte di appello risulta avere debitamente motivato al riguardo e fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati da questa Corte (v. in particolare Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268822 – 01) che regolano la materia laddove si è chiarito che «L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato»; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 23/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diAmine [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza in data 16 novembre 2022 del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di ricettazione di una bicicletta provento di furto (art. 648 cod. pen.) accertato in Bologna il 20 settembre 2019; [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 581, 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen. e rilevando che la Corte di appello avrebbe errato nel qualificare come generico l’atto di gravame; Rilevato che, il ricorso è manifestamente infondato, dato che risulta ictu oculi evidente l’assoluta genericità dell’atto di gravame de qua che non risulta essersi confrontato con l’articolata e congrua motivazione del Tribunale; che la Corte di appello risulta avere debitamente motivato al riguardo e fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati da questa Corte (v. in particolare Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268822 – 01) che regolano la materia laddove si è chiarito che «L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato»; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 23/
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