Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1347/2009
ECLI:EU:C:2009:415
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑343/07
[OSCURATO:SOCIETA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] eV
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d’appello di Torino)
«Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sindacato di validità — Ricevibilità — Regolamenti (CEE) n. 2081/92 e (CE) n. 1347/2001 — Validità — Denominazione generica — Coesistenza tra un marchio e un’indicazione geografica protetta»
Massime della sentenza
1.
Eccezione di illegittimità — Carattere incidentale — Contestazione dinanzi al giudice nazionale della legittimità di un regolamento
relativo alla registrazione di determinate indicazioni geografiche
(Artt. 230 CE e 241 CE; regolamento del Consiglio n. 1347/2001)
2.
Agricoltura — Legislazioni uniformi — Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti
agricoli ed alimentari — Regolamento n. 2081/92
(Artt. 32 CE, 33 CE, 37 CE e allegato I CE; regolamento del Consiglio n. 2081/92)
3.
Agricoltura — Legislazioni uniformi — Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti
agricoli ed alimentari — Regolamento n. 2081/92
(Regolamento del Consiglio n. 2081/92, artt. 7 e 17)
4.
Agricoltura — Legislazioni uniformi — Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti
agricoli ed alimentari — Regolamento n. 2081/92
(Regolamento del Consiglio n. 2081/92)
5.
Agricoltura — Legislazioni uniformi — Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti
agricoli ed alimentari — Regolamento n. 2081/92
(Regolamento del Consiglio n. 2081/92, art. 17)
6.
Agricoltura — Legislazioni uniformi — Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti
agricoli ed alimentari — Regolamento n. 2081/92
(Regolamento del Consiglio n. 2081/92, art. 3, n. 1)
7.
Agricoltura — Legislazioni uniformi — Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti
agricoli ed alimentari — Regolamento n. 2081/92
(Regolamento del Consiglio n. 2081/92, art. 14, nn. 2 e 3)
1.
Configura un principio generale del diritto comunitario il diritto del ricorrente, nell’ambito di un ricorso proposto in base
all’ordinamento nazionale contro il rigetto di una sua domanda, di eccepire l’illegittimità di un atto comunitario su cui
è basato il provvedimento nazionale adottato nei suoi confronti, con la conseguenza che la questione della validità dell’atto
comunitario può essere sottoposta alla Corte nell’ambito di un procedimento pregiudiziale.
Tuttavia, tale principio generale, diretto a garantire che ciascuno abbia o abbia avuto la possibilità di impugnare un atto
comunitario su cui si fonda una decisione che lo riguarda, non osta assolutamente a che un regolamento divenga definitivo
nei confronti di un singolo soggetto, rispetto al quale esso deve considerarsi una decisione individuale di cui detto soggetto
avrebbe potuto senza alcun dubbio chiedere l’annullamento in virtù dell’art. 230 CE, restando così allo stesso preclusa la
possibilità di eccepire l’illegittimità di detto regolamento dinanzi al giudice nazionale.
Non è quanto avviene nel caso delle società commerciali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], titolari di vari marchi ed elementi figurativi
contenenti il termine «[OSCURATO:PERSONA]», che non possono essere considerate senza alcun dubbio «direttamente e individualmente interessate»,
ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, dal regolamento n. 1347/2001, che completa l’allegato del regolamento n. 1107/96,
relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui
all’articolo 17 del regolamento n. 2081/92. Infatti, detto regolamento n. 1347/2001 mira ad attribuire al prodotto «[OSCURATO:PERSONA]» la tutela delle indicazioni geografiche protette (IGP) prevista dal regolamento n. 2081/92, e consente di continuare
l’uso del marchio preesistente [OSCURATO:PERSONA], malgrado la registrazione dell’IGP «[OSCURATO:PERSONA]», nel rispetto dei presupposti
stabiliti dall’art. 14, n. 2, del regolamento n. 2081/92. Di conseguenza, quand’anche il regolamento n. 1347/2001 fosse atto
ad incidere sulla posizione giuridica della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA], non si potrebbe considerare che ciò derivi direttamente
dal regolamento in parola.
Pertanto, le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] hanno il diritto di invocare, in occasione di un ricorso proposto in base all’ordinamento
nazionale, l’invalidità del regolamento n. 1347/2001, pur non avendo proposto un ricorso di annullamento avverso il medesimo
dinanzi al giudice comunitario nei termini stabiliti dall’art. 230 CE.
(v. punti 38-39, 41-44, 46)
2.
Per quanto riguarda l’argomento secondo cui gli artt. 32 CE e 37 CE non integrerebbero il fondamento normativo adeguato per
l’adozione del regolamento n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine
dei prodotti agricoli ed alimentari, in quanto la birra non rientra tra i prodotti agricoli su cui verte l’allegato I al Trattato,
si deve ricordare che una normativa che contribuisca alla realizzazione di uno o più degli obiettivi di cui all’art. 33 CE
dev’essere adottata sul fondamento dell’art. 37 CE anche se, avendo ad oggetto essenzialmente prodotti inclusi nell’allegato
I al Trattato, riguarda tuttavia in via accessoria taluni prodotti in esso non compresi. Ora, il citato regolamento, da un
lato, ha come scopo principale, come rilevato dal suo secondo ‘considerando’, la realizzazione degli obiettivi stabiliti dall’art. 33 CE
e, dall’altro, concerne essenzialmente prodotti contenuti nell’allegato I al Trattato. Inoltre, benché la birra non sia espressamente
menzionata nel citato allegato, ciò nondimeno la maggior parte degli ingredienti rientranti nella sua composizione lo sono
e la sua inclusione nella sfera d’applicazione del regolamento n. 2081/92 risponde alla finalità di quest’ultimo, in particolare
al conseguimento degli obiettivi stabiliti dall’art. 33 CE.
(v. punti 50-51)
3.
Sebbene l’art. 17, n. 2, del regolamento n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni
d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari, preveda espressamente che l’art. 7 del medesimo non è applicabile nell’ambito
della procedura semplificata di registrazione, ed escluda pertanto in tale contesto il diritto di opposizione dei terzi legittimamente
interessati previsto dal n. 3 di quest’ultima disposizione, una registrazione in base a tale procedura presuppone anch’essa
che le denominazioni siano conformi alle norme sostanziali di questo regolamento.
In ogni caso, l’interpretazione che occorre fornire dell’art. 17 del regolamento n. 2081/92 non implica affatto che i terzi
interessati, i quali avessero ritenuto i propri interessi legittimi lesi dalla registrazione di una denominazione, non possano
farli valere e opporsi dinanzi allo Stato membro che chiede tale registrazione, conformemente in particolare ai principi relativi
alla tutela giurisdizionale, come deriva dal sistema del citato regolamento. Pertanto, anche nell’ambito della procedura semplificata
di cui all’art. 17 di detto regolamento questi terzi interessati hanno il diritto di proporre opposizione avverso la domanda
di registrazione controversa. È compito dei giudici nazionali statuire sulla legittimità di una domanda di registrazione di
una denominazione, ai sensi del citato art. 17, nel rispetto delle stesse modalità di controllo applicabili a qualsiasi atto
definitivo che, emanato dalla stessa autorità nazionale, possa incidere sui diritti che derivano ai terzi dall’ordinamento
comunitario, e di conseguenza considerare ricevibile il ricorso proposto a questo scopo, anche se le norme procedurali nazionali
non lo prevedono in un caso del genere.
(v. punti 54-57)
4.
Nell’ambito del sistema istituito dal regolamento n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari, esiste una ripartizione delle competenze tra lo Stato membro
interessato e la [OSCURATO:PERSONA].
In tale sistema spetta alla [OSCURATO:PERSONA], prima di registrare una denominazione nella categoria richiesta, verificare in particolare,
da un lato, che il disciplinare che accompagna la domanda sia conforme all’art. 4 del regolamento n. 2081/92, vale a dire
che esso contenga gli elementi richiesti e che tali elementi non siano viziati da errori manifesti e, dall’altro, sulla base
degli elementi contenuti nel disciplinare, che la denominazione soddisfi i requisiti di cui all’art. 2, n. 2, lett. a) o lett. b),
del citato regolamento. Lo stesso avviene quando, conformemente all’art. 15 del medesimo regolamento, le misure previste dalla
[OSCURATO:PERSONA] non sono conformi al parere del comitato istituito da detto articolo, oppure quando un siffatto parere manca e
la decisione di registrazione è adottata dal Consiglio su proposta della [OSCURATO:PERSONA].
(v. punti 64, 67-68)
5.
Contrariamente all’art. 5 del regolamento n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni
d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari, il quale prevede espressamente che, nell’ambito del procedimento normale, la
domanda di registrazione sia accompagnata dal disciplinare, l’art. 17 dello stesso regolamento si limita ad imporre agli [OSCURATO:PERSONA]
membri l’obbligo di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] quali denominazioni, tra quelle giuridicamente protette o, negli [OSCURATO:PERSONA] membri
in cui non vige un sistema di protezione, sancite dall’uso, essi desiderano far registrare. Pertanto, il citato art. 17 non
può essere interpretato nel senso che esso impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri l’obbligo di comunicare, entro un termine di sei mesi,
la versione definitiva del disciplinare e degli altri documenti rilevanti, con la conseguenza che qualsiasi modifica del disciplinare
inizialmente presentato comporterebbe l’applicazione del procedimento normale.
(v. punto 76)
6.
In sede di valutazione del carattere generico di una denominazione, occorre prendere in considerazione, conformemente all’art. 3,
n. 1, del regolamento n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei
prodotti agricoli ed alimentari, i luoghi di produzione del prodotto considerato sia all’interno sia al di fuori dello Stato
membro che ha ottenuto la registrazione della denominazione in oggetto, il consumo di tale prodotto e il modo in cui viene
percepita dai consumatori la sua denominazione all’interno e al di fuori di detto Stato membro, l’esistenza di una normativa
nazionale specifica relativa a tale prodotto, nonché il modo in cui detta denominazione è stata utilizzata nella legislazione
comunitaria.
La registrazione di un’indicazione geografica protetta (IGP), conformemente al citato regolamento, ha come scopo, tra gli
altri, quello di evitare l’uso abusivo di una denominazione da parte di terzi che desiderino trarre profitto dalla reputazione
acquisita da quest’ultima e, del resto, ad evitare la scomparsa della medesima derivante dalla sua volgarizzazione dovuta
a un suo uso generale al di fuori o della sua origine geografica, o della determinata qualità, della reputazione o di un’altra
caratteristica attribuibile a tale origine e giustificante la registrazione.
Di conseguenza, per quanto concerne un’IGP, una denominazione diventa generica solo se il nesso diretto tra, da un lato, l’origine
geografica del prodotto e, dall’altro, una qualità determinata dello stesso, la sua reputazione o un’altra caratteristica
del medesimo, attribuibile a detta origine, sia scomparsa e la denominazione descriva ormai soltanto un genere o un tipo di
prodotti.
(v. punti 101, 106-107)
7.
Il regolamento n. 1347/2001, che completa l’allegato del regolamento n. 1107/96, relativo alla registrazione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento n. 2081/92,
dev’essere interpretato nel senso che esso non pregiudica la validità e la facoltà di un uso, corrispondente ad una delle
fattispecie contemplate dall’art. 13 del regolamento n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e
delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari, dei marchi preesistenti di terzi in cui figuri il termine
«[OSCURATO:PERSONA]», registrati in buona fede prima della data di deposito della domanda di registrazione dell’indicazione geografica
protetta (IGP) «[OSCURATO:PERSONA]», purché tali marchi non siano viziati dalle cause di nullità o decadenza di cui agli artt. 3,
n. 1, lett. c) e g), nonché 12, n. 2, lett. b), della prima direttiva 89/104, sul ravvicinamento delle legislazioni degli
[OSCURATO:PERSONA] membri in materia di marchi d’impresa.
Infatti, i nn. 2 e 3 dell’art. 14 del regolamento n. 2081/92 hanno ciascuno scopi e funzioni distinti e sono soggetti a presupposti
differenti. Pertanto, la circostanza che l’art. 1 del regolamento n. 1347/2001 abbia registrato la denominazione «[OSCURATO:PERSONA]» quale IGP e che il suo terzo ‘considerando’ constati che detta IGP ed il marchio [OSCURATO:PERSONA] non rientrano nell’ipotesi
prevista dall’art. 14, n. 3, del regolamento n. 2081/92 non può incidere sull’esame dei presupposti per consentire una coesistenza
tra detto marchio e detta IGP, quali previsti dall’art. 14, n. 2, del menzionato regolamento. In particolare, la mancanza
di un rischio di confusione nella mente del consumatore, ai sensi dell’art. 14, n. 3, tra la denominazione in questione ed
il marchio preesistente non esclude che l’uso di quest’ultimo possa rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 13,
n. 1, di detto regolamento, oppure che detto marchio possa essere colpito da una delle cause di nullità o di decadenza previste
rispettivamente dagli artt. 3, n. 1, lett. c) e g), nonché 12, n. 2, lett. b), della prima direttiva 89/104. Inoltre, la menzionata
assenza di rischi di confusione non esonera nemmeno dal verificare che il marchio in questione sia stato registrato in buona
fede prima della data di deposito della domanda di registrazione della denominazione d’origine protetta o dell’IGP. L’esame
di tali condizioni dettate dall’art. 14, n. 2, del regolamento n. 2081/92 compete soltanto al giudice nazionale, sulla base
dei fatti e del diritto nazionale, comunitario o internazionale pertinenti, che può eventualmente disporre un rinvio pregiudiziale
ex art. 234 CE.
(v. punti 121-125, dispositivo 2)
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
2 luglio 2009 (
*
)
«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Sindacato di validità – Ricevibilità – Regolamenti (CEE) n. 2081/92 e (CE) n. 1347/2001 – Validità – Denominazione generica – Coesistenza tra un marchio e un’indicazione geografica protetta»
Nel procedimento C‑343/07,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Corte d’appello
di Torino con decisione 6 luglio 2007, pervenuta in cancelleria il 25 luglio 2007, nella causa
[OSCURATO:PERSONA] NV,
[OSCURATO:SOCIETA]
,
contro
[OSCURATO:PERSONA] eV
,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. T. von Danwitz, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore),
dai sigg. E. Juhász e J. Malenovský, giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 settembre 2008,
considerate le osservazioni presentate:
– per la [OSCURATO:PERSONA] NV e la [OSCURATO:SOCIETA], dai sigg. G. van der Wal e F. van Schaik, advocaten, nonché dagli avv.ti M. Sterpi
e L. Ghedina;
– per il [OSCURATO:PERSONA] eV, dal sig. R. Knaak, Rechtsanwalt, nonché dagli avv.ti L. Ubertazzi e B. Ubertazzi;
– per il governo italiano, dal sig. I. M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra W. Ferrante, avvocato dello
Stato;
– per il governo ceco, dal sig. M. Smolek, in qualità di agente;
– per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma e dalla sig.ra J. Kemper, in qualità di agenti;
– per il governo ellenico, dal sig. V. Kontolaimos e dal sig. I. Chalkias, in qualità di agenti;
– per il governo olandese, dalla sig.ra C.M. Wissels e dal sig. M. de Grave, in qualità di agenti;
– per il Consiglio dell’Unione europea, dal sig. F. [OSCURATO:PERSONA], nonché dalle sig.re A. [OSCURATO:PERSONA] e Z. Kupčová, in qualità
di agenti;
– per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dalla sig.ra C. Cattabriga e dal sig. B. Doherty, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 dicembre 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità e sull’interpretazione del regolamento (CE) del Consiglio 28 giugno
2001, n. 1347, che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della [OSCURATO:PERSONA] relativo alla registrazione delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento
(CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 182, pag. 3), e del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo
alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208,
pag. 1).
2
Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia nella quale il [OSCURATO:PERSONA] eV (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]») si contrappone alla [OSCURATO:PERSONA] NV e alla [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo, rispettivamente: la «[OSCURATO:PERSONA]» e la «[OSCURATO:PERSONA]
Italia»), in ordine al diritto d’uso, da parte di queste ultime, di taluni marchi contenenti il termine «[OSCURATO:PERSONA]», con riferimento
all’indicazione geografica protetta «[OSCURATO:PERSONA]».
Contesto normativo
3
Ai sensi dell’art. 1, n. 1, del regolamento n. 2081/92:
«1. Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni
geografiche dei prodotti agricoli destinati all’alimentazione umana elencati nell’allegato II del Trattato e dei prodotti
alimentari elencati nell’allegato I del presente regolamento, nonché dei prodotti agricoli elencati nell’allegato II del presente
regolamento.
Tuttavia il presente regolamento non si applica ai prodotti del settore vitivinicolo né alle bevande spiritose.
L’allegato I può essere modificato secondo la procedura prevista all’articolo 15».
4
L’art. 2, n. 2, del regolamento n. 2081/92 definisce la denominazione d’origine protetta (in prosieguo: la «DOP») e l’indicazione
geografica protetta (in prosieguo: l’«IGP»), nei termini seguenti:
«2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) “denominazione d’origine”: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a
designare un prodotto agricolo o alimentare
– originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e
– la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico comprensivo dei
fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell’area geografica delimitata;
b) “indicazione geografica”: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a
designare un prodotto agricolo o alimentare
– originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e
– di cui una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica possa essere attribuita all’origine geografica e
la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell’area geografica determinata».
5
Ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 2081/92:
«1. Le denominazioni divenute generiche non possono essere registrate.
Ai fini del presente regolamento, si intende per “denominazione divenuta generica” il nome di un prodotto agricolo o alimentare
che, pur collegato col nome del luogo o della regione in cui il prodotto agricolo o alimentare è stato inizialmente ottenuto
o commercializzato, è divenuto, nel linguaggio corrente, il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare.
Per determinare se una denominazione sia divenuta generica o meno, si tiene conto di tutti i fattori, in particolare:
– della situazione esistente nello Stato membro in cui il nome ha la sua origine e nelle zone di consumo,
– della situazione esistente in altri [OSCURATO:PERSONA] membri,
– delle pertinenti legislazioni nazionali o comunitarie.
Nei casi in cui, secondo la procedura prevista agli articoli 6 e 7, venga respinta una domanda di registrazione in quanto
una denominazione è divenuta generica, la [OSCURATO:PERSONA] pubblica la relativa decisione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
.
2. Un nome non può essere registrato come denominazione d’origine o indicazione geografica qualora sia in conflitto con il nome
di una varietà vegetale o di una razza animale e possa, pertanto, indurre il pubblico in errore quanto alla vera origine del
prodotto.
3. Anteriormente all’entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta
della [OSCURATO:PERSONA], stabilisce e pubblica nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
un elenco non esauriente, indicativo delle denominazioni dei prodotti agricoli o alimentari che rientrano nel campo di applicazione
del presente regolamento e che sono considerati come denominazione divenuta generica ai sensi del paragrafo 1 e che pertanto
non possono essere registrati ai fini del presente regolamento».
6
L’art. 13, nn. 1 e 3, del regolamento n. 2081/92 dispone quanto segue:
«1. Le denominazioni registrate sono tutelate contro:
a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione,
nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui
l’uso di tale denominazione consenta di sfruttare indebitamente la reputazione della denominazione protetta;
b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta
è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione” o simili;
c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali
dei prodotti usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati
nonché l’impiego, per la confezione, di recipienti che possono indurre in errore sull’origine;
d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il pubblico sulla vera origine dei prodotti.
Se una denominazione registrata contiene la denominazione di un prodotto agricolo o alimentare che è considerata generica,
l’uso di questa denominazione generica per il prodotto agricolo o alimentare appropriato non è contrario al primo comma, lettera
a) o b).
(…)
3. Le denominazioni protette non possono diventare generiche».
7
L’art. 14 del regolamento n. 2081/92 così recita:
«1. Qualora una denominazione d’origine o un’indicazione geografica sia registrata conformemente al presente regolamento, la domanda
di registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all’articolo 13 e concernente lo stesso tipo
di prodotto viene respinta, purché la domanda di registrazione del marchio sia presentata dopo la data della pubblicazione
prevista all’articolo 6, paragrafo 2.
I marchi registrati in modo contrario al primo comma sono annullati.
Il presente paragrafo si applica anche quando la domanda di registrazione di un marchio è presentata prima della data di pubblicazione
della domanda di registrazione prevista all’articolo 6, paragrafo 2, purché tale pubblicazione avvenga prima della registrazione
del marchio.
2. Nel rispetto del diritto comunitario, l’uso di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all’articolo 13, registrato
in buona fede anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione o della denominazione d’origine o dell’indicazione
geografica può proseguire, nonostante la registrazione di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica, qualora
il marchio non incorra nella nullità o decadenza per i motivi previsti dalla direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre
1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri sui marchi, rispettivamente all’articolo 3, paragrafo
1, lettere c) e g) e all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b).
3. Una denominazione d’origine o un’indicazione geografica non è registrata qualora, tenuto conto della fama di un marchio, della
notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione è tale da indurre il consumatore in errore quanto
alla vera identità del prodotto».
8
L’art. 17 del regolamento n. 2081/92 così prevede:
«1. Entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data dell’entrata in vigore del presente regolamento, gli [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano
alla [OSCURATO:PERSONA] quali denominazioni, tra quelle giuridicamente protette o, negli [OSCURATO:PERSONA] membri in cui non vige un sistema
di protezione, sancite dall’uso, essi desiderano far registrare a norma del presente regolamento.
2. [OSCURATO:PERSONA] registra, secondo la procedura prevista all’articolo 15, le denominazioni di cui al paragrafo 1 conformi agli
articoli 2 e 4. L’articolo 7 non si applica. Tuttavia non vengono registrate le denominazioni generiche.
3. [OSCURATO:PERSONA] membri possono mantenere la protezione nazionale delle denominazioni comunicate in conformità del paragrafo 1 sino
alla data in cui viene presa una decisione in merito alla registrazione».
9
L’allegato I al regolamento n. 2081/92 stabilisce quanto segue:
«Prodotti alimentari di cui all’articolo 1, paragrafo 1
– Birra
– (…)».
10
L’art. 1 del regolamento n. 1347/2001 ha registrato come IGP la denominazione «[OSCURATO:PERSONA]».
11
I ‘considerando’ primo-quinto di tale regolamento così dispongono:
«(1) Per una denominazione notificata dalla [OSCURATO:PERSONA] a norma dell’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, sono state chieste
informazioni complementari al fine di accertare la conformità di detta denominazione al disposto degli articoli 2 e 4 del
regolamento in parola. L’esame di tali informazioni complementari ha dimostrato la conformità della denominazione di cui trattasi
agli articoli citati. Tale denominazione va quindi registrata ed inserita nell’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della
[OSCURATO:PERSONA] (…).
(2) In seguito alla notifica da parte delle autorità tedesche della domanda di registrazione della denominazione “[OSCURATO:PERSONA]” quale [IGP], le autorità dei [OSCURATO:PERSONA] e della Danimarca hanno comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] l’esistenza di marchi,
utilizzati per la birra, che includono detta denominazione.
(3) Dalle informazioni trasmesse è possibile accertare l’esistenza del marchio “[OSCURATO:PERSONA]” e la validità dello stesso. Inoltre,
la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che in base ai fatti e alle informazioni disponibili, la registrazione della denominazione “[OSCURATO:PERSONA]” non è tale da indurre il consumatore in errore quanto alla vera identità del prodotto. Pertanto, l’indicazione geografica
“[OSCURATO:PERSONA]” e il marchio “[OSCURATO:PERSONA]” non si trovano nella situazione prevista all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento
(CEE) n. 2081/92.
(4) L’uso di alcuni marchi, come per esempio del marchio olandese “[OSCURATO:PERSONA]” e del marchio danese “[OSCURATO:PERSONA]” può essere mantenuto,
nonostante la registrazione dell’indicazione geografica “[OSCURATO:PERSONA]”, nella misura in cui essi soddisfano le condizioni
previste all’articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92.
(5) Conformemente all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2081/92, il carattere generico di una denominazione che ne ostacola
la registrazione deve essere valutato tenendo conto della situazione comunitaria nel suo complesso. Nella fattispecie, benché
vari indizi lascino supporre che i termini “bajersk” e “bajer”, corrispondenti alla traduzione in lingua danese della denominazione
“[OSCURATO:PERSONA]”, stiano diventando un sinonimo del termine “birra” e dunque un nome comune, il carattere generico della denominazione
“bayerisches” o delle sue traduzioni nelle altre lingue e negli altri [OSCURATO:PERSONA] membri non è dimostrato».
12
Il tredicesimo ‘considerando’ del regolamento (CE) del Consiglio 8 aprile 2003, n. 692, che modifica il regolamento n. 2081/92
(GU L 99, pag. 1), così prevede:
«La procedura semplificata di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, destinata alla registrazione delle denominazioni
esistenti, protette o consacrate dall’uso negli [OSCURATO:PERSONA] membri, non prevede il diritto di opposizione. Per motivi di certezza
del diritto e di trasparenza è opportuno sopprimere tale disposizione. Occorre inoltre, per coerenza, sopprimere il periodo
transitorio di cinque anni previsto all’articolo 13, paragrafo 2, e relativo alle denominazioni registrate ai sensi di tale
disposizione, fermo restando tuttavia l’esaurimento del suddetto periodo transitorio per quanto riguarda le denominazioni
registrate nell’ambito dell’articolo 17 sopra citato».
13
L’art. 1, punto 15, del regolamento n. 692/2003 così recita:
«L’articolo 13, paragrafo 2 e l’articolo 17 sono abrogati. Tuttavia, le disposizioni di questi articoli continuano ad applicarsi
alle denominazioni registrate o a quelle la cui registrazione è stata chiesta secondo la procedura di cui all’articolo 17
prima dell’entrata in vigore del presente regolamento».
14
A norma dell’art. 3, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni
degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1):
«Sono esclusi dalla registrazione, o, se registrati, possono essere dichiarati nulli:
(…)
c) i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire a designare la specie,
la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto
o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;
(…)
g) i marchi di impresa che sono di natura tale da ingannare il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza
geografica del prodotto o del servizio;
(…)».
15
Ai sensi dell’art. 12, n. 2, della prima direttiva 89/104:
«Il marchio di impresa è suscettibile inoltre di decadenza quando esso dopo la data di registrazione:
(…)
b) è idoneo a indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza geografica dei (…) prodotti
o servizi [per i quali è registrato], a causa dell’uso che ne viene fatto dal titolare del marchio di impresa o con il suo
consenso per i [suddetti] prodotti o servizi (…)».
Causa principale e questioni pregiudiziali
16
[OSCURATO:PERSONA] è un’associazione tedesca che ha lo scopo di tutelare gli interessi comuni dei birrifici bavaresi.
Secondo quanto certificato dall’[OSCURATO:PERSONA], il suo statuto risale al 7 dicembre 1917. Nel 1968 il [OSCURATO:PERSONA]
era titolare dei marchi collettivi registrati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].
17
[OSCURATO:PERSONA] è una società olandese produttrice di birra che opera sul mercato internazionale. Denominata in passato «[OSCURATO:PERSONA]», tale società ha cominciato ad utilizzare il termine «[OSCURATO:PERSONA]» nel 1925 e l’ha incorporato nella sua
denominazione sociale nel 1930. [OSCURATO:PERSONA] era ed è titolare di numerosi marchi ed elementi figurativi registrati nei quali
compare la dicitura «[OSCURATO:PERSONA]». Le date di registrazione comprendono gli anni 1947, 1971, 1982, 1991, 1992 e 1995. Talune registrazioni
sono state rinnovate. [OSCURATO:PERSONA] fa parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA].
18
La denominazione «[OSCURATO:PERSONA]» è stata oggetto di accordi bilaterali in materia di protezione delle indicazioni di provenienza,
delle denominazioni d’origine e di altre denominazioni geografiche tra la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e la
Repubblica francese (1961), la Repubblica italiana (1963), la Repubblica ellenica (1964), la Confederazione svizzera (1967)
e il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna (1970), dall’altro.
19
Il 28 settembre 1993, il [OSCURATO:PERSONA], in accordo con le associazioni [OSCURATO:PERSONA] eV e [OSCURATO:PERSONA] eV, presentava presso il governo tedesco una domanda di registrazione come IGP ai sensi dell’art. 17, n. 1,
del regolamento n. 2081/92, che prevede la procedura cosiddetta «semplificata».
20
Il 20 gennaio 1994, il governo tedesco trasmetteva la domanda di registrazione dell’IGP «[OSCURATO:PERSONA]» alla [OSCURATO:PERSONA],
in base all’art. 17, n. 1, del regolamento citato.
21
Seguiva un intenso scambio di informazioni tra la [OSCURATO:PERSONA] e le autorità tedesche al fine di integrare il fascicolo, ritenuto
completo il 20 maggio 1997.
22
Con lettera del 28 marzo 2008 veniva trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] il disciplinare definitivo, dal quale erano state espunte
cinque varietà di birra inizialmente comprese nell’IGP oggetto della domanda di registrazione, in quanto non conformi alla
descrizione di detto disciplinare.
23
Il 5 maggio 2000, considerando fondata la domanda, la [OSCURATO:PERSONA] sottoponeva un progetto di regolamento diretto alla registrazione
della «[OSCURATO:PERSONA]» quale IGP al comitato di regolamentazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine
(in prosieguo: il «comitato»).
24
[OSCURATO:PERSONA] membri si opponevano a tale registrazione. Il dibattito in seno al comitato riguardava due questioni, vale a dire,
da un lato, l’esistenza di marchi contenenti anch’essi il termine «[OSCURATO:PERSONA]» o sue traduzioni e, dall’altro, la considerazione
che il termine «[OSCURATO:PERSONA]», ovvero sue traduzioni, era divenuto generico.
25
In seguito ad un’analisi delle questioni poste (preceduta altresì da un’indagine formale all’interno di tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri
per quanto riguardava la seconda questione), la [OSCURATO:PERSONA] concludeva per l’infondatezza degli argomenti contrari alla registrazione
dell’IGP «[OSCURATO:PERSONA]». Il 30 marzo 2001 veniva quindi sottoposto al comitato un secondo progetto di regolamento. Tuttavia
il comitato non ha espresso il proprio parere, in quanto non era stata raggiunta la maggioranza richiesta ai sensi dell’art. 15,
secondo comma, del regolamento n. 2081/92.
26
Poiché il comitato non esprimeva il proprio parere entro il termine prescritto, la [OSCURATO:PERSONA] convertiva il suo progetto
in proposta di regolamento del Consiglio. Quest’ultimo ha quindi adottato il regolamento n. 1347/2001 con cui «[OSCURATO:PERSONA]» veniva registrata quale IGP.
27
[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] non hanno presentato alcun ricorso avverso il regolamento n. 1347/01.
28
Con atto di citazione datato 27 settembre 2004, depositato dinanzi al Tribunale di Torino, la [OSCURATO:PERSONA], facendo
seguito ad analoghe iniziative assunte in altri [OSCURATO:PERSONA] membri, ha chiesto che nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]
venisse inibito l’uso della versione italiana dei marchi citati nel punto 17 della presente motivazione, previa incidentale
declaratoria della loro nullità o decadenza, in quanto interferenti con l’IGP «[OSCURATO:PERSONA]», ai sensi degli artt. 13
e 14 del regolamento n. 2081/92, e, in ogni caso, perché contenenti un’indicazione geografica generica e ingannevole, trattandosi
di birra olandese.
29
Poiché il Tribunale di Torino, con sentenza 30 novembre 2006, ha accolto parzialmente la domanda della [OSCURATO:PERSONA],
la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] hanno impugnato tale sentenza.
30
In tale contesto, la Corte d’appello di Torino ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia
le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il regolamento n. 1347/2001 (…) sia o no invalido, eventualmente anche come invalidità derivata da quella di altri atti,
sotto i seguenti profili:
Violazione di principi generali
– per invalidità del combinato disposto dell’art. 1.1 e dell’Allegato I del regolamento n. 2081/1992, nella parte in cui consente
la registrazione di indicazioni geografiche relative alla “birra”, che è bevanda alcolica (erroneamente) ricompresa nel citato
Allegato I tra i “prodotti alimentari” menzionati nel citato art. 1.1, e non è compresa tra i ‘prodotti agricoli’ di cui all’Allegato I
del Trattato CE ed agli artt. 32 [CE] (ex 38) e 37 [CE] (ex 43) del medesimo, su cui il Consiglio ha fondato i propri poteri
nell’emanare il regolamento n. 2081/1992;
– per invalidità dell’art. 17 del regolamento n. 2081/1992 nella parte in cui prevede una procedura accelerata di registrazione
tale da limitare e pregiudicare in misura sostanziale i diritti dei soggetti interessati, non prevedendo alcun diritto di
opposizione, con una chiara violazione dei principi di trasparenza e di certezza giuridica; ciò, in particolare, sia alla
luce della complessità del procedimento di registrazione della stessa IGP “[OSCURATO:PERSONA]”, durato oltre sette anni dal
1994 al 2001, sia dell’espresso riconoscimento nel ‘considerando’ n. 13 del regolamento n. 691/2003, il cui art. 15 ha per
le citate ragioni abrogato l’art. 17 del regolamento n. 2081/1992;
Carenza di requisiti formali
– perché l’indicazione “[OSCURATO:PERSONA]” non soddisfa le condizioni richieste dall’art. 17 del regolamento n. 2081/1992 per
poter accedere alla registrazione secondo la procedura semplificata dallo stesso prevista, in quanto tale indicazione, al
momento della presentazione della domanda di registrazione, non era in [OSCURATO:PERSONA] “giuridicamente protetta” né “sancita dall’uso”;
– perché la ricorrenza dei requisiti per la registrazione dell’indicazione “[OSCURATO:PERSONA]” non è stata debitamente considerata
né dal governo tedesco prima di presentare alla [OSCURATO:PERSONA] la domanda di registrazione, né dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa dopo
aver ricevuto la domanda, contrariamente a quanto previsto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza 6 dicembre
2001, [causa C‑269/99, [OSCURATO:PERSONA] e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9517]);
– perché la domanda di registrazione dell’indicazione “[OSCURATO:PERSONA]” non è stata presentata tempestivamente dal governo
tedesco, secondo quanto previsto dall’art. 17.1 del regolamento n. 2081/1992 (sei mesi successivamente all’entrata in vigore
del Regolamento, avvenuta in data 24 luglio 1993), dal momento che la domanda inizialmente presentata dal richiedente prevedeva
otto diverse indicazioni, con la possibilità di ulteriori e indefinite variazioni, che confluirono nell’attuale unica indicazione
“[OSCURATO:PERSONA]” solo dopo che il termine finale del 24 gennaio 1994 era da lungo tempo scaduto;
Carenza di requisiti sostanziali
– perché l’indicazione “[OSCURATO:PERSONA]” non soddisfa i requisiti sostanziali stabiliti dall’art. 2.2.b del regolamento n. 2081/1992
ai fini della registrazione a titolo di [IGP], stante il carattere generico di questa indicazione, che ha storicamente designato
birra prodotta secondo un particolare metodo di produzione originato in Baviera nel corso del XIX secolo e quindi diffusosi
nel resto d’Europa ed in tutto il mondo (il cosiddetto “metodo bavarese” a bassa fermentazione), che anche oggi in alcune
lingue europee (danese, svedese, finlandese) è termine generico per la birra, e che, in ogni caso, al più può solamente e
genericamente indicare “birra prodotta nella Baviera tedesca”, di qualsiasi tipologia tra le numerosissime e diversissime
esistenti, senza che sia rinvenibile alcun “nesso diretto” (sentenza della Corte di giustizia (…) 7 novembre 2000, (…) causa
C‑312/98, Warsteiner [[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-9187]) tra una specifica qualità, la reputazione o altre caratteristiche del
prodotto (birra) e la sua specifica origine geografica (Baviera), né ricorrendo i “casi eccezionali” richiesti dalla citata
norma per consentire la registrazione di un’indicazione geografica comprensiva del nome di un Paese - perché, per quanto detto
al paragrafo che precede, l’indicazione “[OSCURATO:PERSONA]” è un’indicazione “generica”, in quanto tale esclusa dalla possibilità
di registrazione ai sensi degli artt. 3.1 e 17.2 del regolamento n. 2081/1992;
– perché l’indicazione “[OSCURATO:PERSONA]” non avrebbe dovuto essere registrata ai sensi dell’art. 14.3 del regolamento n. 1347/2001
dal momento che “[OSCURATO:PERSONA]”, tenuto conto della “fama, della notorietà e della durata di utilizzazione” dei [OSCURATO:PERSONA], è “tale da indurre il consumatore in errore quanto alla vera identità del prodotto”.
2) In subordine, per il caso di ritenuta irricevibilità o di infondatezza della questione sub A), se il regolamento n. 2081/1992
(…) debba ovvero no interpretarsi nel senso che il riconoscimento della IGP “[OSCURATO:PERSONA]” ivi contenuto non pregiudichi
la validità ed utilizzabilità dei preesistenti marchi di terzi in cui compaia la dizione “[OSCURATO:PERSONA]”».
Procedimento dinanzi alla Corte
31
Con lettera depositata presso la cancelleria della Corte il 21 gennaio 2009, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] hanno formulato
alcune osservazioni in merito alle conclusioni dall’avvocato generale ed hanno chiesto alla Corte di essere autorizzate a
depositare una replica alle medesime.
32
Occorre ricordare innanzi tutto che né lo Statuto della Corte di giustizia né il suo regolamento di procedura prevedono la
facoltà per le parti di presentare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale. Per giurisprudenza
costante, dunque, una domanda presentata in tal senso dev’essere respinta (v., in particolare, ordinanza 4 febbraio 2000,
causa C‑17/98, [OSCURATO:PERSONA], pag. I‑665, punti 2 e 19, nonché sentenza 15 febbraio 2007, causa C‑292/05, Lechouritou e a.,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1519, punto 18).
33
Si deve aggiungere che la stessa conclusione s’imporrebbe nel caso in cui l’istanza dei ricorrenti nella causa principale
dovesse essere considerata finalizzata ad ottenere la riapertura della fase orale del procedimento.
34
A questo proposito occorre ricordare che la Corte può, d’ufficio o su proposta dell’avvocato generale, ovvero su domanda delle
parti, riaprire la fase orale del procedimento, ai sensi dell’art. 61 del suo regolamento di procedura, qualora ritenga di
non avere sufficienti chiarimenti o che la causa debba essere decisa sulla base di un argomento che non sia stato oggetto
di discussione tra le parti (v., in particolare, sentenze 19 febbraio 2002, causa C‑309/99, Wouters e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1577,
punto 42, e 16 dicembre 2008, causa C‑210/06, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9641, punto 46).
35
Tuttavia, la Corte, sentito l’avvocato generale, ritiene di avere a disposizione, nella fattispecie, tutti gli elementi necessari
per rispondere alle questioni proposte dal giudice del rinvio e che tali elementi abbiano formato oggetto di discussione dinanzi
ad essa.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
36
Con la sua prima questione, divisa in sottoquestioni, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se il regolamento n. 1347/2001
sia valido, tenuto conto di un’eventuale violazione o dei principi generali del diritto comunitario, o dei presupposti di
forma o di sostanza del regolamento n. 2081/92. Le sottoquestioni riguardanti la conformità ai principi generali del diritto
comunitario si collegano al regolamento 2081/92, quale fondamento normativo del regolamento n. 1347/2001.
Sulla ricevibilità
37
Nelle osservazioni sottoposte alla Corte è stata sollevata la questione della possibilità di dedurre dinanzi a un giudice
nazionale i motivi di invalidità su cui verte la prima questione. In alcune delle menzionate osservazioni si afferma l’impossibilità
di dedurre tali motivi dato che il regolamento n. 1347/2001 riguarda direttamente e individualmente la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]
Italia e queste ultime non lo avrebbero impugnato con ricorso d’annullamento ex art. 230 CE.
38
Si deve ricordare a questo proposito che, per giurisprudenza consolidata, configura un principio generale del diritto comunitario
il diritto del ricorrente, nell’ambito di un ricorso proposto in base all’ordinamento nazionale contro il rigetto di una sua
domanda, di eccepire l’illegittimità di un atto comunitario su cui è basato il provvedimento nazionale adottato nei suoi confronti,
con la conseguenza che la questione della validità dell’atto comunitario può essere sottoposta alla Corte nell’ambito di un
procedimento pregiudiziale (sentenze 15 febbraio 2001, causa C‑239/99, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1197, punto 35, nonché 8
marzo 2007, causa C‑441/05, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1993, punto 39).
39
Tuttavia, tale principio generale, diretto a garantire che ciascuno abbia o abbia avuto la possibilità di impugnare un atto
comunitario su cui si fonda una decisione che lo riguarda, non osta assolutamente a che un regolamento divenga definitivo
nei confronti di un singolo soggetto, rispetto al quale esso deve considerarsi una decisione individuale di cui detto soggetto
avrebbe potuto senza alcun dubbio chiedere l’annullamento in virtù dell’art. 230 CE, restando così allo stesso preclusa la
possibilità di eccepire l’illegittimità di detto regolamento dinanzi al giudice nazionale (citate sentenze [OSCURATO:PERSONA], punto 37,
e [OSCURATO:PERSONA], punto 40).
40
Occorre pertanto stabilire se un ricorso d’annullamento della [OSCURATO:PERSONA] o della [OSCURATO:SOCIETA], ex art. 230, quarto comma, CE,
avverso il regolamento n. 1347/2001 sarebbe stato senz’altro ricevibile in considerazione del fatto che tale regolamento le
riguarderebbe direttamente e individualmente (v., in tal senso, sentenza 12 dicembre 1996, causa C‑241/95, [OSCURATO:PERSONA]
e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6699, punto 15, nonché citate sentenze [OSCURATO:PERSONA], punto 40, e [OSCURATO:PERSONA], punto 41).
41
Si deve rilevare in proposito che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] non possono essere considerate senza alcun dubbio «direttamente
e individualmente interessate», ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, dal regolamento n. 1347/2001.
42
Infatti, occorre constatare che detto regolamento mira ad attribuire al prodotto «[OSCURATO:PERSONA]» la tutela delle IGP prevista
dal regolamento n. 2081/92, riconoscendo a qualsiasi operatore, i cui prodotti soddisfino i requisiti prescritti, il diritto
di porli in commercio utilizzando detta IGP.
43
Orbene, quand’anche il regolamento n. 1347/2001 fosse atto ad incidere sulla posizione giuridica della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]
Italia, non si potrebbe considerare che ciò derivi direttamente dal regolamento in parola. Infatti, secondo una giurisprudenza
costante, la condizione secondo cui una persona fisica o giuridica dev’essere direttamente interessata dalla normativa comunitaria,
oggetto del ricorso, richiede che tale normativa produca direttamente effetti sulla posizione giuridica del singolo soggetto
e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento incaricati della sua applicazione, la quale ha carattere
meramente automatico e deriva dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie (v. sentenze 5 maggio
1998, causa C‑404/96 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2435, punto 41; 29 giugno 2004, causa C‑486/01 P, Front national/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6289, punto 34, e 22 marzo 2007, causa C‑15/06 P, Regione Siciliana/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2591, punto 31).
44
Come risulta dalla semplice lettura dei ‘considerando’ terzo e quarto del regolamento n. 1347/2001, quest’ultimo giudica valido
il marchio preesistente «[OSCURATO:PERSONA]» e consente di continuarne l’uso, malgrado la registrazione dell’IGP «[OSCURATO:PERSONA]»,
nel rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 14, n. 2, del regolamento n. 2081/92. Pertanto, un’eventuale incidenza sulla
posizione giuridica della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA] non può essere giudicata una conseguenza puramente automatica di
questo regolamento.
45
Pertanto, non si può affermare che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] sono senza alcun dubbio direttamente interessate dal regolamento
n. 1347/2001.
46
Occorre dichiarare, quindi, che la [OSCURATO:PERSONA] o la [OSCURATO:SOCIETA] non erano innegabilmente legittimate a promuovere un’azione
di annullamento ex art. 230 CE avverso il regolamento n. 1347/2001. Di conseguenza, esse hanno il diritto di invocare, in
occasione di un ricorso proposto in base all’ordinamento nazionale, l’invalidità di detto regolamento, pur non avendo proposto
un ricorso di annullamento avverso il medesimo dinanzi al giudice comunitario nei termini stabiliti dall’art. 230 CE.
Sull’asserita violazione dei principi generali del diritto comunitario da parte del regolamento n. 2081/92 per quanto attiene
all’ambito di applicazione e al fondamento normativo del medesimo
47
Con la presente sottoquestione, il giudice del rinvio si interroga sulla validità del regolamento n. 2081/92 in quanto la
sua sfera d’applicazione copre anche la birra. A suo parere, poiché la birra è una bevanda alcolica, essa non potrebbe essere
considerata un «prodotto alimentare», ai sensi dell’art. 1, n. 1, del citato regolamento, e non potrebbe conseguentemente
comparire nell’allegato I a quest’ultimo. Inoltre, il giudice del rinvio nutre dubbi sulla validità del regolamento n. 2081/92
in quanto, poiché la birra non è compresa tra i «prodotti agricoli» menzionati nell’allegato I al Trattato, gli artt. 32 CE
e 37 CE non costituirebbero il fondamento normativo adeguato ai fini dell’adozione di questo regolamento.
48
In primo luogo, per quanto riguarda l’assimilazione della birra a un prodotto alimentare, si deve constatare che la citata
normativa comunitaria non definisce la nozione di «prodotto alimentare». Tuttavia, nessuna ragione giustifica l’esclusione
della birra da tale nozione.
49
Infatti, da un lato, la natura alimentare della birra è incontestabile, nel senso comune della nozione di «alimento». Dall’altro,
come giustamente rilevato dal governo tedesco e dal Consiglio, la birra rientra nella definizione della nozione di «prodotto
alimentare» stabilita da un’altra disciplina comunitaria, ossia l’art. 2 del regolamento (CE) del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del
Consiglio 28 gennaio 2002, n. 178, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31, pag. 1).
50
In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento secondo cui gli artt. 32 CE e 37 CE non integrerebbero il fondamento normativo
adeguato per l’adozione del regolamento n. 2081/92 in quanto la birra non rientra tra i «prodotti agricoli» su cui verte l’allegato
I al Trattato, si deve ricordare che la Corte ha già dichiarato che una normativa che contribuisca alla realizzazione di uno
o più degli obiettivi di cui all’art. 33 CE dev’essere adottata sul fondamento dell’art. 37 CE anche se, avendo ad oggetto
essenzialmente prodotti inclusi nell’allegato I al Trattato, riguarda tuttavia in via accessoria taluni prodotti in esso non
compresi (v., in tal senso, sentenze 16 novembre 1989, causa C‑11/88, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3799, punto 15, e
5 maggio 1998, causa C‑180/96, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2265, punto 134).
51
Nel caso di specie, è pacifico che il regolamento n. 2081/92, da un lato, ha come scopo principale, come rilevato dal suo
secondo ‘considerando’, la realizzazione degli obiettivi stabiliti dall’art. 33 CE e, dall’altro, concerne essenzialmente
prodotti contenuti nell’allegato I al Trattato. Inoltre, benché certamente la birra non sia espressamente menzionata nel citato
allegato, ciò nondimeno la maggior parte degli ingredienti rientranti nella sua composizione lo sono e la sua inclusione nella
sfera d’applicazione del regolamento n. 2081/92 risponde alla finalità di quest’ultimo, in particolare al conseguimento degli
obiettivi stabiliti dall’art. 33 CE.
52
Pertanto, dall’esame di questa parte della prima questione non sono emersi elementi atti ad inficiare la validità del regolamento
n. 2081/92.
Sulla presunta violazione di principi generali del diritto comunitario da parte del regolamento n. 2081/92 per quanto concerne
la procedura di registrazione di cui all’art. 17 del medesimo
53
Con detta sottoquestione il giudice del rinvio si chiede se l’art. 17 del regolamento n. 2081/92 sia nullo, dal momento che
la procedura da esso stabilita non prevede nessun diritto d’opposizione.
54
Occorre rilevare immediatamente che, sebbene l’art. 17, n. 2, del regolamento n. 2081/92 prevedesse espressamente che l’art. 7
del medesimo non era applicabile nell’ambito della procedura semplificata di registrazione, ed escludesse pertanto in tale
contesto il diritto di opposizione dei terzi legittimamente interessati previsto dal n. 3 di quest’ultima disposizione, una
registrazione in base a tale procedura presupponeva anch’essa che le denominazioni fossero conformi alle norme sostanziali
di questo regolamento (v. sentenza 16 marzo 1999, cause riunite C‑289/96, C‑293/96 e C‑299/96, Danimarca e a./[OSCURATO:PERSONA],
detta «Feta I», [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1541, punto 92).
55
Si deve comunque ricordare che la Corte ha già dichiarato che l’interpretazione che occorreva fornire all’art. 17 del regolamento
n. 2081/92 non implicava affatto che i terzi interessati, i quali avessero ritenuto i propri interessi legittimi lesi dalla
registrazione di una denominazione, non potessero farli valere e opporsi dinanzi allo Stato membro che chiedeva tale registrazione,
conformemente in particolare ai principi relativi alla tutela giurisdizionale, come deriva dal sistema del regolamento n. 2081/92
(v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a., cit., punto 41).
56
Pertanto, anche nell’ambito della procedura semplificata di cui all’art. 17 di detto regolamento questi terzi interessati
avevano il diritto di proporre opposizione avverso la domanda di registrazione controversa.
57
Era compito dei giudici nazionali statuire sulla legittimità di una domanda di registrazione di una denominazione, ai sensi
dell’art. 17 del regolamento n. 2081/92, nel rispetto delle stesse modalità di controllo applicabili a qualsiasi atto definitivo
che, emanato dalla stessa autorità nazionale, possa incidere sui diritti che derivano ai terzi dall’ordinamento comunitario,
e di conseguenza considerare ricevibile il ricorso proposto a questo scopo, anche se le norme procedurali nazionali non lo
prevedono in un caso del genere (v., in tal senso, sentenze 3 dicembre 1992, causa C‑97/91, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6313, punto 13, nonché [OSCURATO:PERSONA] e a, cit., punto 58).
58
Ad ogni modo va rilevato che, nella causa principale, la maggior parte delle obiezioni sollevate avverso la registrazione
da parte della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA] nelle osservazioni da loro presentate dinanzi alla Corte sono state oggetto
di dibattito in seno al comitato, essenzialmente su proposta delle autorità olandesi, nel corso della procedura di registrazione
dell’IGP «[OSCURATO:PERSONA]».
59
Infine, non si può giudicare validamente sostenibile l’argomento secondo cui l’abrogazione della procedura semplificata da
parte del regolamento n. 692/2003 implichi, alla luce del dettato del tredicesimo ‘considerando’ di quest’ultimo, un riconoscimento
implicito dell’invalidità dell’art. 17 del regolamento n. 2081/92.
60
Infatti, come ricordato dal menzionato ‘considerando’, la procedura semplificata prevista da detto articolo aveva come scopo,
nella versione iniziale del regolamento n. 2081/92, la registrazione a livello comunitario delle denominazioni esistenti,
protette o consacrate dall’uso negli [OSCURATO:PERSONA] membri. Questa procedura era prevista pertanto in via meramente transitoria.
61
Alla luce di quanto precede, dall’esame di questa parte della prima questione non sono emersi elementi atti ad inficiare la
validità del regolamento n. 2081/92.
Sulla lamentata inosservanza dei requisiti di forma nel contesto della procedura di registrazione dell’IGP «[OSCURATO:PERSONA]»
62
Con tali sottoquestioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio si chiede se il regolamento n. 1347/2001
sia nullo in conseguenza del fatto che, da un lato, i presupposti per la registrazione dell’IGP «[OSCURATO:PERSONA]» non sarebbero
stati debitamente esaminati né dal governo tedesco né dal Consiglio o dalla [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, la domanda di registrazione
della menzionata IGP non sarebbe stata presentata a tempo debito, tenuto conto delle modifiche introdotte successivamente.
63
In primo luogo, il giudice del rinvio ritiene che né il governo tedesco né il Consiglio o la [OSCURATO:PERSONA] abbiano adempiuto
ai loro compiti di verifica dei presupposti di cui al regolamento n. 2081/92, nel corso della procedura di registrazione dell’IGP
«[OSCURATO:PERSONA]».
64
Va ricordato in proposito che, nell’ambito del sistema istituito dal regolamento n. 2081/92, esiste una ripartizione delle
competenze tra lo Stato membro interessato e la [OSCURATO:PERSONA]. Che si tratti di una registrazione derivante da un procedimento
normale o da un procedimento semplificato, la registrazione può aver luogo solo se lo Stato membro interessato ha presentato
una domanda in tal senso ed ha comunicato un disciplinare e le informazioni necessarie per la registrazione, conformemente
all’art. 4 del regolamento n. 2081/92 (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a, cit., punti 50 e 51).
65
Ai sensi dell’art. 5, n. 5, del regolamento n. 2081/92, spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri verificare se la domanda di registrazione
secondo il procedimento normale sia giustificata alla luce dei requisiti fissati da tale regolamento. Questo articolo prevede
infatti che uno Stato membro al quale è stata sottoposta una domanda di registrazione nell’ambito di un procedimento normale
debba verificare che tale domanda sia giustificata e, qualora ritenga che i requisiti del regolamento n. 2081/92 siano soddisfatti,
trasmetterla alla [OSCURATO:PERSONA]. D’altra parte, risulta dallo stesso tenore letterale dell’art. 6, n. 1, del regolamento n. 2081/92
che, prima di continuare il procedimento di registrazione previsto dall’art. 6, nn. 2 e 4, e dall’art. 7 di detto regolamento,
la [OSCURATO:PERSONA] svolge soltanto un semplice esame formale per verificare se tali requisiti siano soddisfatti. Orbene, non occorre
applicare principi diversi nell’ambito del procedimento semplificato (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a, cit., punto 52).
66
Ne consegue che la decisione di registrare una denominazione come DOP o come IGP può essere adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] solo
se lo Stato membro interessato le ha presentato una domanda a tal fine e che una siffatta domanda può essere presentata solo
se lo Stato membro ha verificato che essa è giustificata. Tale sistema di ripartizione delle competenze si spiega in particolare
con la circostanza che la registrazione presuppone la verifica che un certo numero di requisiti sono soddisfatti, il che richiede,
in larga parte, conoscenze approfondite di elementi particolari dello Stato membro interessato, elementi che possono essere
meglio verificati dalle autorità competenti di tale Stato (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a, cit., punto 53).
67
In tale sistema di ripartizione delle competenze spetta alla [OSCURATO:PERSONA], prima di registrare una denominazione nella categoria
richiesta, verificare in particolare, da un lato, che il disciplinare che accompagna la domanda sia conforme all’art. 4 del
regolamento n. 2081/92, vale a dire che esso contenga gli elementi richiesti e che tali elementi non siano viziati da errori
manifesti, e, dall’altro, sulla base degli elementi contenuti nel disciplinare, che la denominazione soddisfi i requisiti
di cui all’art. 2, n. 2, lett. a) o b), del regolamento n. 2081/92 (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a, cit., punto 54).
68
Lo stesso avviene quando, conformemente all’art. 15 del regolamento n. 2081/92, le misure previste dalla [OSCURATO:PERSONA] non sono
conformi al parere del comitato istituito da detto articolo, oppure un siffatto parere manca e la decisione di registrazione
è adottata dal Consiglio su proposta della [OSCURATO:PERSONA].
69
Alla luce di tali considerazioni, occorre esaminare gli elementi dedotti dal giudice a quo.
70
In via preliminare, occorre rilevare che, sebbene la Corte sia competente ad analizzare il rispetto dei presupposti previsti
dal regolamento n. 2081/92 relativamente ad una denominazione registrata a titolo di quest’ultimo, il controllo della verifica
di tale rispetto avviata dalle autorità nazionali competenti spetta ai soli giudici nazionali, come ricordato nei punti 55
e 57 della presente motivazione.
71
Viceversa, spetta alla Corte verificare se il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] abbiano correttamente svolto il loro compito di verifica
dell’osservanza dei presupposti previsti dal regolamento n. 2081/92.
72
Nel caso di specie, risulta dagli atti che il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] hanno correttamente svolto il loro compito di verifica,
in quanto l’indicazione «[OSCURATO:PERSONA]» è stata registrata solo in esito ad una lunga procedura, durante la quale sono
stati effettuati esami approfonditi riguardanti l’osservanza, rispetto a tale indicazione, dei presupposti di cui al regolamento
n. 2081/92. Di conseguenza, non può essere accolta l’obiezione sollevata dal giudice del rinvio.
73
In secondo luogo, il giudice del rinvio mette in dubbio la validità del regolamento n. 1347/2001, in quanto la domanda di
registrazione dell’IGP di cui trattasi non sarebbe stata presentata tempestivamente, tenuto conto delle modifiche apportate
successivamente.
74
È importante rilevare anzitutto che, come ricordato nel punto 20 della presente motivazione, la domanda di registrazione del
governo tedesco è stata comunicata alla [OSCURATO:PERSONA] il 20 gennaio 1994, cioè prima della scadenza del termine di sei mesi
stabilito dall’art. 17 del regolamento n. 2081/92.
75
Di conseguenza occorre valutare se, come ritenuto dal giudice del rinvio, la validità del regolamento n. 1347/2001 possa essere
messa in discussione per il fatto che la domanda iniziale sarebbe stata modificata in modo rilevante, per di più nell’arco
di un periodo di diversi anni successivo alla scadenza del termine di sei mesi.
76
Si deve al riguardo rammentare che, contrariamente all’art. 5 del regolamento n. 2081/92, il quale prevede espressamente che,
nell’ambito del procedimento normale, la domanda di registrazione sia accompagnata dal disciplinare, l’art. 17 dello stesso
regolamento si limita ad imporre agli [OSCURATO:PERSONA] membri l’obbligo di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] «quali denominazioni, tra quelle
giuridicamente protette o, negli [OSCURATO:PERSONA] membri in cui non vige un sistema di protezione, sancite dall’uso, essi desiderano
far registrare». Pertanto, l’art. 17 del regolamento n. 2081/92 non può essere interpretato nel senso che esso impone agli
[OSCURATO:PERSONA] membri l’obbligo di comunicare, entro un termine di sei mesi, la versione definitiva del disciplinare e degli altri
documenti rilevanti, con la conseguenza che qualsiasi modifica del disciplinare inizialmente presentato comporterebbe l’applicazione
del procedimento normale (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a, cit., punto 32).
77
Tale interpretazione dell’art. 17 del regolamento n. 2081/92 è peraltro corroborata dal fatto che storicamente gli [OSCURATO:PERSONA] membri
dell’Europa settentrionale non avevano registri di denominazioni protette, in quanto la protezione veniva assicurata dalle
normative relative alle pratiche ingannevoli. Solamente con l’entrata in vigore del regolamento n. 2081/92 in questi [OSCURATO:PERSONA]
membri è divenuto necessario redigere un elenco di denominazioni esistenti e determinare se si trattasse di DOP o di IGP.
Sarebbe stato poco realistico esigere che tali [OSCURATO:PERSONA] membri fornissero alla [OSCURATO:PERSONA], nei sei mesi seguenti l’entrata in
vigore del regolamento n. 2081/92, tutte le informazioni e le documentazioni indispensabili per decidere sulla registrazione,
in particolare se si considera il tempo necessario affinché gli interessati possano esercitare a livello nazionale le garanzie
procedurali loro riconosciute (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e.a, cit., punto 33).
78
Occorre pertanto concludere che, in una causa come quella di cui al giudizio principale, la modifica della domanda di registrazione
iniziale dopo la scadenza del termine di sei mesi previsto dall’art. 17 del regolamento n. 2081/92 non rende illegittima l’applicazione
della procedura semplificata.
79
Alla luce di quanto precede, dall’esame di questa parte della prima questione non sono emersi elementi atti ad inficiare la
validità del regolamento n. 1347/2001.
Sulla presunta violazione dei presupposti sostanziali del regolamento n. 2081/92 in sede di registrazione dell’IGP «[OSCURATO:PERSONA]»
80
Con tali sottoquestioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio pone in dubbio la validità del regolamento
n. 1347/2001, in quanto la registrazione dell’IGP «[OSCURATO:PERSONA]» non soddisfarebbe una serie di presupposti sostanziali
enunciati dal regolamento n. 2081/92. In primo luogo, la denominazione in questione non sarebbe stata né giuridicamente protetta
né sancita dall’uso, ai sensi dell’art. 17, n. 1, del regolamento n. 2081/92. In secondo luogo, essa non soddisfarebbe i presupposti
stabiliti dall’art. 2, n. 2, lett. b), di detto regolamento e sarebbe in realtà una «denominazione generica» ai sensi degli
artt. 3, n. 1, e 17, n. 2, del medesimo regolamento. In terzo luogo, essa corrisponderebbe all’ipotesi di cui all’art. 14,
n. 3, del regolamento n. 2081/92.
81
Va rammentato anzitutto, in primo luogo, che il legislatore comunitario dispone in materia di politica agricola comune di
un ampio potere discrezionale corrispondente alle responsabilità politiche che gli artt. 34 CE e 37 CE gli attribuiscono,
e che la Corte ha più volte affermato che solamente il carattere manifestamente inidoneo di un provvedimento adottato in tale
ambito, in relazione allo scopo che l’istituzione competente intende perseguire, può inficiare la legittimità del provvedimento
medesimo (v. sentenze 5 ottobre 1994, causa C‑280/93, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4973, punti 89 e 90, nonché 13 dicembre
1994, causa C‑306/93, SMW [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5555, punto 21).
82
Di conseguenza, il controllo della Corte deve limitarsi ad accertare che il provvedimento di cui trattasi non sia viziato
da errore manifesto o da sviamento di potere, ovvero che l’autorità in questione non abbia manifestamente ecceduto i limiti
del suo potere discrezionale (sentenze 12 luglio 2001, causa C‑189/01, Jippes e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5689, punto 80; 9 settembre
2004, causa C‑304/01, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7655, punto 23, nonché 23 marzo 2006, causa C‑535/03, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2689, punto 55).
83
In secondo luogo, occorre rilevare che, quando si pronunciano su una domanda di registrazione in base al regolamento n. 2081/92,
le istituzioni comunitarie sono chiamate a valutare una situazione economica e sociale complessa.
84
Ebbene, quando l’attuazione, da parte del Consiglio o della [OSCURATO:PERSONA], della politica agricola della Comunità implica la
necessità di valutare una situazione economica o sociale complessa, il potere discrezionale di cui essi godono non si applica
esclusivamente alla natura e alla portata delle disposizioni da adottare, bensì anche, in certa misura, all’accertamento di
dati fondamentali in tal senso. In tale quadro, il Consiglio o la [OSCURATO:PERSONA] hanno il diritto di basarsi eventualmente su
constatazioni globali (v., in tal senso, sentenze 29 febbraio 1996, causa C‑122/94, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑881,
punto 18; 19 febbraio 1998, causa C‑4/96, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑681, punti 41 e 42;
5 ottobre 1999, causa C‑179/95, Spagna/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6475, punto 29, nonché 25 ottobre 2001, causa C‑120/99, Italia/Consiglio,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7997, punto 44).
85
È alla luce di quanto sin qui esposto che occorre esaminare la fondatezza degli interrogativi formulati dal giudice del rinvio.
– Sull’art. 17, n. 1, del regolamento n. 2081/92
86
Il giudice del rinvio ritiene che la procedura di registrazione prevista dall’art. 17, n. 1, del regolamento n. 2081/92 fosse
inapplicabile alla denominazione «[OSCURATO:PERSONA]» poiché detta denominazione non era né «giuridicamente protetta» né «sancita
dall’uso», ai sensi di tale disposizione.
87
A questo proposito si deve constatare che tale valutazione rientra fra le verifiche che devono essere svolte dalle competenti
autorità nazionali, eventualmente sotto il controllo dei giudici nazionali, prima che la domanda di registrazione sia comunicata
alla [OSCURATO:PERSONA] (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a., cit., punto 60).
88
Infatti, come ricordato nel punto 66 della presente motivazione, la verifica del fatto che la denominazione «[OSCURATO:PERSONA]»
fosse o giuridicamente protetta o sancita dall’uso esige, in ampia misura, conoscenze approfondite di elementi peculiari allo
Stato membro interessato, elementi che le autorità competenti di detto Stato sono meglio in grado di verificare.
89
Nella causa principale, da un lato, una siffatta verifica è stata effettuata dalle autorità tedesche senza che la sua fondatezza
sia stata messa in discussione dinanzi ad un giudice nazionale.
90
Dall’altro, l’esistenza dei cinque trattati bilaterali menzionati nel punto 18 della presente motivazione, diretti a tutelare
l’indicazione «[OSCURATO:PERSONA]», letti congiuntamente con gli altri elementi del fascicolo, in particolare con talune etichette
e pubblicazioni, consentiva di dedurre correttamente che detta denominazione era giuridicamente protetta o, quantomeno, sancita
dall’uso. Dal momento che la valutazione effettuata dalle competenti autorità tedesche non appare viziata da un errore manifesto,
il Consiglio o la [OSCURATO:PERSONA] poteva validamente ritenere che l’IGP in questione soddisfacesse i presupposti enunciati dall’art. 17,
n. 1, del regolamento n. 2081/92 ai fini di una registrazione secondo la procedura semplificata.
91
Se ne deve pertanto concludere che dall’esame dei requisiti di cui all’art. 17, n. 1, del regolamento n. 2081/92 non sono
emersi elementi atti ad inficiare la validità del regolamento n. 1347/2001.
– Sugli artt. 2, n. 2, lett. b), 3, n. 1, e 17, n. 2, del regolamento n. 2081/92
92
Il giudice del rinvio formula dubbi in merito all’osservanza, relativamente alla denominazione «[OSCURATO:PERSONA]», dei presupposti
di cui all’art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2081/92, a motivo, da un lato, della presunta mancanza di un nesso diretto
tra la birra originaria della Baviera e una qualità determinata, la reputazione o un’altra caratteristica di quest’ultima,
attribuibile a detta origine, e, dall’altro, della mancata corrispondenza del caso di specie ad un caso eccezionale, che giustificherebbe
la registrazione del nome di un paese. Inoltre, esso si domanda se tale denominazione non sia in realtà una «denominazione
generica», ai sensi degli artt. 3, n. 1, e 17, n. 2, del regolamento n. 2081/92.
93
A questo proposito occorre ricordare che, dal momento che la valutazione dei citati presupposti richiede, in ampia misura,
conoscenze approfondite di elementi peculiari allo Stato membro interessato che le autorità competenti di tale Stato sono
meglio in grado di verificare, tale valutazione rientra parimenti nell’ambito delle verifiche che devono essere svolte da
dette autorità sotto il controllo, eventualmente, dei giudici nazionali, prima che la domanda di registrazione sia comunicata
alla [OSCURATO:PERSONA]. Occorre parimenti rilevare che, nella causa principale, una siffatta verifica è stata effettuata dalle autorità
tedesche senza che la sua fondatezza sia stata posta in discussione dinanzi a un giudice nazionale.
94
Per quanto concerne i presupposti di cui all’art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2081/92, è importante rilevare anzitutto
che dal dettato di questa norma nonché dall’economia di detto regolamento si evince che la nozione di «paese» riguarda o uno
Stato membro o uno Stato terzo. Di conseguenza, poiché la Baviera è un’entità substatale, nella causa principale non si pone
nemmeno il problema se si sia in presenza o meno di un «caso eccezionale» ai sensi della citata disposizione.
95
Rispetto al nesso diretto richiesto da detta norma, occorre rilevare che la registrazione della denominazione «[OSCURATO:PERSONA]» quale IGP si basa segnatamente, come sottolineato dal Consiglio e dalla [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Corte, su un nesso
di tal genere tra la reputazione e l’origine bavarese della birra.
96
Una siffatta conclusione delle istituzioni comunitarie non può essere capovolta, come proposto dal giudice del rinvio nonché
dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA], per il fatto che sia la legge del 1516, sulla purezza della birra («Reinheitsgebot»),
sia il metodo di produzione tradizionale della stessa a bassa fermentazione, entrambi di origine bavarese, si sarebbero diffusi,
rispettivamente, l’una in [OSCURATO:PERSONA], a partire dal 1906, e l’altra nel mondo intero, durante il XIX secolo.
97
Infatti, va rilevato che né la purezza né il metodo tradizionale a bassa fermentazione sono stati di per se stessi il fondamento
della registrazione dell’IGP «[OSCURATO:PERSONA]». Come ricordato nel punto 95 della presente motivazione, determinante è stata
piuttosto la reputazione della birra originaria della Baviera.
98
È certo che il contributo del «Reinheitsgebot» e del metodo tradizionale a bassa fermentazione a una siffatta reputazione
sono indiscussi. Tuttavia, non si può validamente sostenere che tale reputazione possa venir meno per il semplice fatto che
il «Reinheitsgebot» sia stato applicato sul resto del territorio tedesco a partire dal 1906, oppure per il fatto che il menzionato
metodo tradizionale si sia diffuso negli altri paesi durante il XIX secolo. Peraltro, elementi di tal genere costituiscono
il riflesso, al contrario, della reputazione della birra bavarese, che ha determinato la diffusione sia della legge sulla
purezza che la riguarda sia del suo metodo di produzione e, pertanto, costituiscono piuttosto indizi che consentono di giustificare
che esiste, o quantomeno esisteva, un nesso diretto tra la Baviera e la reputazione della sua birra.
99
Di conseguenza, l’individuazione di un nesso diretto di tal genere tra la birra bavarese e la sua origine geografica non può
essere considerata manifestamente inadeguata a causa degli elementi citati dal giudice del rinvio nonché dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla
[OSCURATO:SOCIETA].
100
In realtà, questi elementi possono collegarsi piuttosto all’argomento secondo cui la denominazione «[OSCURATO:PERSONA]» costituirebbe
una «denominazione generica» ai sensi degli artt. 3, n. 1, e 17, n. 2, del regolamento n. 2081/92 e, di conseguenza, non sarebbe
stata registrabile. In considerazione di quanto sin qui motivato, si tratta di accertare, in particolare, se la denominazione
in questione fosse diventata generica all’atto del deposito della domanda di registrazione.
101
A questo proposito va ricordato che, in sede di valutazione del carattere generico di una denominazione, occorre prendere
in considerazione, conformemente all’art. 3, n. 1, del regolamento n. 2081/92, i luoghi di produzione del prodotto considerato
sia all’interno sia al di fuori dello Stato membro che ha ottenuto la registrazione della denominazione in oggetto, il consumo
di tale prodotto e il modo in cui viene percepita dai consumatori la sua denominazione all’interno e al di fuori di detto
Stato membro, l’esistenza di una normativa nazionale specifica relativa a tale prodotto, nonché il modo in cui detta denominazione
è stata utilizzata nella legislazione comunitaria (v. sentenza 26 febbraio 2008, causa C‑132/05, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑957,
punto 53).
102
Il giudice del rinvio nonché la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] ritengono che la generalizzazione della denominazione «[OSCURATO:PERSONA]» sia dimostrata, in particolare, dall’uso del termine «[OSCURATO:PERSONA]» o delle sue traduzioni quali sinonimi di «birra»
in almeno tre [OSCURATO:PERSONA] membri (Danimarca, Svezia e Finlandia), nonché come sinonimi dell’antico metodo bavarese a bassa fermentazione
nei nomi, marche ed etichette di società del mondo intero, ivi compresa la [OSCURATO:PERSONA].
103
Un’obiezione di tal genere non può essere accolta nella causa principale.
104
Infatti, da un lato, per quanto riguarda l’uso della denominazione «[OSCURATO:PERSONA]» o di sue traduzioni quali sinonimi del termine
«birra», occorre ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto informazioni integrative agli [OSCURATO:PERSONA] membri a questo riguardo e che
dette informazioni hanno dimostrato, come rilevato dal quinto ‘considerando’ del regolamento n. 1347/2001, che detta denominazione
non è divenuta generica sul territorio comunitario, malgrado alcuni indizi suggeriscano che la traduzione danese della medesima
stia per diventare sinonimo del termine «birra» e, di conseguenza, un nome comune.
105
Dall’altro, per quanto concerne la presenza sul mercato di marchi ed etichette di società recanti il termine «[OSCURATO:PERSONA]»
o sue traduzioni, quali sinonimi dell’antico metodo bavarese a bassa fermentazione, nemmeno tale circostanza consente di concludere
che la denominazione in questione fosse divenuta generica all’atto del deposito della domanda di registrazione.
106
Peraltro la registrazione di un’IGP, conformemente al regolamento n. 2081/92, ha come scopo, tra gli altri, quello di evitare
l’uso abusivo di una denominazione da parte di terzi che desiderino trarre profitto dalla reputazione acquisita da quest’ultima
e, del resto, ad evitare la scomparsa della medesima derivante dalla sua volgarizzazione dovuta a un suo uso generale al di
fuori o della sua origine geografica, o della determinata qualità, della reputazione o di un’altra caratteristica attribuibile
a tale origine e giustificante la registrazione.
107
Di conseguenza, per quanto concerne un’IGP, una denominazione diventa generica solo se il nesso diretto tra, da un lato, l’origine
geografica del prodotto e, dall’altro, una qualità determinata dello stesso, la sua reputazione o un’altra caratteristica
del medesimo, attribuibile a detta origine, sia scomparsa e la denominazione descriva ormai soltanto un genere o un tipo di
prodotti.
108
Nel caso di specie, le istituzioni comunitarie hanno accertato che l’IGP «[OSCURATO:PERSONA]» non era divenuta generica e, di
conseguenza, che il nesso diretto esistente tra la reputazione della birra bavarese e la sua origine geografica non era scomparso,
senza che un siffatto accertamento possa essere qualificato come manifestamente inadeguato a causa della semplice presenza
sul mercato di marchi ed etichette di società recanti il termine «[OSCURATO:PERSONA]», o sue traduzioni, quali sinonimi dell’antico
metodo bavarese a bassa fermentazione.
109
Per di più, l’esistenza, tra il 1960 e il 1970, dei marchi collettivi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché di cinque diversi
accordi bilaterali diretti alla tutela della denominazione «[OSCURATO:PERSONA]», quale denominazione generica, dimostra piuttosto
l’assenza di carattere generico riguardo a tale denominazione.
110
Alla luce di quanto sin qui esposto, occorre concludere dichiarando che il Consiglio ha giudicato giustamente, in sede di
regolamento n. 1347/2001, che la denominazione «[OSCURATO:PERSONA]» soddisfacesse i requisiti posti dall’art. 2, n. 2, lett. b),
del regolamento n. 2081/92 e che non costituisse una «denominazione generica» ai sensi degli artt. 3, n. 1, e 17, n. 2, di
detto regolamento.
– Sull’art. 14, n. 3, del regolamento n. 2081/92
111
Il giudice del rinvio si chiede se la registrazione della denominazione «[OSCURATO:PERSONA]» non dovesse essere respinta, conformemente
all’art. 14, n. 3, del regolamento n. 2081/92 dal momento che, in considerazione della rinomanza, della notorietà e della
durata dell’uso dei marchi contenenti il termine «[OSCURATO:PERSONA]», tale denominazione sarebbe in grado di indurre il consumatore
in errore in merito alla vera identità del prodotto.
112
A questo proposito, dal terzo ‘considerando’ del regolamento n. 1347/2001 si evince che il Consiglio ha accertato che, in
base ai fatti ed alle informazioni disponibili, la registrazione della denominazione «[OSCURATO:PERSONA]» non era tale da indurre
il consumatore in errore quanto alla vera identità del prodotto e che, di conseguenza, la suddetta indicazione geografica
e il marchio [OSCURATO:PERSONA] non si trovavano nella situazione prevista dall’art. 14, n. 3, del regolamento n. 2081/92.
113
Da un lato, l’accertamento del Consiglio non sembra manifestamente inadeguato e, dall’altro, né il giudice del rinvio né la
[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] hanno dedotto argomenti diretti a mettere in discussione un siffatto accertamento.
114
Alla luce di ciò, occorre dichiarare che il Consiglio ha giustamente giudicato, in sede di regolamento n. 1347/2001, che la
denominazione «[OSCURATO:PERSONA]» non rientrava in una fattispecie prevista dall’art. 14, n. 3, del regolamento n. 2081/92.
115
Di conseguenza, occorre concludere dichiarando che l’esame della prima questione sollevata dal giudice del rinvio non ha evidenziato
nessun elemento atto ad inficiare la validità del regolamento n. 1347/2001.
Sulla seconda questione
116
Con tale questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se la circostanza che l’art. 1 del regolamento n. 1347/2001 abbia
registrato la denominazione «[OSCURATO:PERSONA]» quale IGP, e che il suo terzo ‘considerando’ constati che detta IGP e il marchio
[OSCURATO:PERSONA] non rientrano nella fattispecie prevista dall’art. 14, n. 3, del regolamento n. 2081/92, abbia incidenza sulla validità
e sulla facoltà di far uso dei marchi di terzi preesistenti in cui compare il termine «[OSCURATO:PERSONA]».
117
A questo proposito occorre rilevare che l’art. 14 del regolamento n. 2081/92 disciplina specificamente i rapporti tra le denominazioni
registrate in forza del medesimo regolamento e i marchi, stabilendo, secondo le diverse situazioni previste, norme per la
definizione dei conflitti la cui portata, gli effetti e i destinatari sono differenti.
118
Infatti, da un lato, l’art. 14, n. 3, del regolamento n. 2081/92 ha ad oggetto un’ipotesi di conflitto tra una DOP o un’IGP
e un marchio preesistente, quando la registrazione della denominazione in questione, in considerazione della rinomanza, della
notorietà e della durata dell’uso del marchio, sia tale da indurre il consumatore in errore in merito alla vera identità del
prodotto. L’effetto previsto nell’ipotesi di un conflitto di tal genere è il diniego di registrazione delle denominazioni.
Si tratta quindi di una norma che implica un’analisi preliminare alla registrazione della DOP o dell’IGP e destinata, in particolare,
alle istituzioni comunitarie.
119
Dall’altro, l’art. 14, n. 2, del regolamento n. 2081/92 riguarda un’ipotesi di conflitto tra una DOP o un’IGP registrata e
un marchio preesistente, quando l’uso di quest’ultimo corrisponde ad una delle ipotesi previste dall’art. 13 del regolamento
n. 2081/92, ed il marchio sia stato registrato in buona fede prima della data di deposito della domanda di registrazione della
DOP o dell’IGP. L’effetto previsto in quest’ipotesi è di consentire il proseguimento dell’uso, nonostante la registrazione
della denominazione, quando il marchio non è colpito dalle cause di nullità o di decadenza previste rispettivamente dagli
artt. 3, n. 1, lett. c) e g), nonché 12, n. 2, lett. b), della prima direttiva 89/104. Si tratta pertanto di una norma che
implica un’analisi successiva alla registrazione e destinata, in particolare, alle amministrazioni ed ai giudici chiamati
ad applicare le norme in questione.
120
L’analisi derivante dall’art. 14, n. 3, di detto regolamento si limita alla possibilità di un eventuale errore del consumatore
in merito alla vera identità del prodotto, a causa della registrazione della denominazione in questione, in base ad un esame
della denominazione da registrare e del marchio preesistente, tenendo conto nel contempo della rinomanza, della notorietà
e della durata dell’uso di quest’ultimo.
121
Viceversa, l’analisi derivante dall’art. 14, n. 2, del regolamento n. 2081/92 implica di verificare anzitutto se l’uso del
marchio corrisponda ad una delle ipotesi previste dall’art. 13 di detto regolamento, poi se il marchio sia stato registrato
in buona fede prima della data di deposito della domanda di registrazione della denominazione e, in ultimo, eventualmente,
se il marchio sia colpito dalle cause di nullità o di decadenza previste, rispettivamente, dagli artt. 3, n. 1, lett. c) e
g), nonché 12, n. 2, lett. b), della prima direttiva 89/104.
122
Quest’ultima analisi impone pertanto un esame dei fatti e delle norme di diritto nazionale, comunitario o internazionale,
che solo il giudice nazionale è competente a svolgere, disponendo eventualmente un rinvio pregiudiziale ex art. 234 CE (v.,
in tal senso, sentenza 4 marzo 1999, causa C‑87/97, Consorzio per la tutela del formaggio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1301, punti 28,
35, 36, 42 e 43).
123
Da tutto ciò si evince che i nn. 2 e 3 dell’art. 14 del regolamento n. 2081/92 hanno ciascuno scopi e funzioni distinti e
sono soggetti a presupposti differenti. Pertanto, la circostanza che l’art. 1 del regolamento n. 1347/2001 abbia registrato
la denominazione «[OSCURATO:PERSONA]» quale IGP e che il suo terzo ‘considerando’ constati che detta IGP ed il marchio [OSCURATO:PERSONA]
non rientrano nell’ipotesi prevista dall’art. 14, n. 3, del regolamento n. 2081/92 non può incidere sull’esame dei presupposti
per consentire una coesistenza tra detto marchio e detta IGP, quali previsti dall’art. 14, n. 2, del menzionato regolamento.
124
In particolare, la mancanza di un rischio di confusione nella mente del consumatore, ai sensi dell’art. 14, n. 3, del regolamento
n. 2081/92, tra la denominazione in questione ed il marchio preesistente non esclude che l’uso di quest’ultimo possa rientrare
in una delle ipotesi previste dall’art. 13, n. 1, di detto regolamento, oppure che detto marchio possa essere colpito da una
delle cause di nullità o di decadenza previste rispettivamente dagli artt. 3, n. 1, lett. c) e g), nonché 12, n. 2, lett. b),
della prima direttiva 89/104. Inoltre, la menzionata assenza di rischi di confusione non esonera nemmeno dal verificare che
il marchio in questione sia stato registrato in buona fede prima della data di deposito della domanda di registrazione della
DOP o dell’IGP.
125
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, la seconda questione sollevata dal giudice a quo va risolta dichiarando che
il regolamento n. 1347/2001 dev’essere interpretato nel senso che esso non pregiudica la validità e la facoltà di un uso,
corrispondente ad una delle fattispecie contemplate dall’art. 13 del regolamento n. 2081/92, dei marchi preesistenti di terzi
in cui figuri il termine «[OSCURATO:PERSONA]», registrati in buona fede prima della data di deposito della domanda di registrazione dell’IGP
«[OSCURATO:PERSONA]», purché tali marchi non siano viziati dalle cause di nullità o decadenza di cui agli artt. 3, n. 1, lett. c)
e g), nonché 12, n. 2, lett. b), della prima direttiva 89/104.
Sulle spese
126
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
1)
L’esame della prima questione sollevata dal giudice del rinvio non ha evidenziato nessun elemento atto ad inficiare la validità
del regolamento (CE) del Consiglio 28 giugno 2001, n. 1347, che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della
[OSCURATO:PERSONA] relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura
di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio.
2)
Il regolamento n. 1347/2001 dev’essere interpretato nel senso che esso non pregiudica la validità e la facoltà di un uso,
corrispondente ad una delle fattispecie contemplate dall’art. 13 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081,
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari,
dei marchi preesistenti di terzi in cui figuri il termine «[OSCURATO:PERSONA]», registrati in buona fede prima della data di deposito
della domanda di registrazione dell’indicazione geografica protetta «[OSCURATO:PERSONA]», purché tali marchi non siano viziati
dalle cause di nullità o decadenza di cui agli artt. 3, n. 1, lett. c) e g), nonché 12, n. 2, lett. b), della prima direttiva
del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di marchi
d’impresa.
Firme
*
Lingua processuale: l’italiano.