CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 settembre 2025
Cassazione n. 20825/2026
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di eredi di [OSCURATO:PERSONA] e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] domiciliati ex legepresso l’indirizzo di posta elettronica del proprio [OSCURATO:EMAIL].it-ricorrenti-controUnipolsai [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, domiciliata ex lege presso l’indirizzo di posta elettronica delproprio difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], pec:[OSCURATO:EMAIL],-controricorrente-nonché controRuggieri Giuseppe-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.1344/2025 depositata il25/09/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 25059/2025Numero sezionale 418/2026Numero di raccolta generale 20825/2026Data pubblicazione 19/06/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma,il 09/06/2026Il Presidente DelegatoLINA RUBINO