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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 settembre 2021

Cassazione n. 37423/2021

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16 ORDINANZA sul ricorso 10733/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma ViàFedele Lampertico 12, presso lo studio dell'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l' Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende -controricorrente - Per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 1884/2015 depositata il 26.10.2015, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2021 dal relatore, cons. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che - [OSCURATO:PERSONA] srl proponeva ricorso avverso avvisi di accertamento relativi agli anni 2007 e 2008 nascenti da una verifica eseguita da funzionari dell'Ufficio in contraddittorio con la contribuente. - Nel contraddittorio tra le parti, l'adita [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso con sentenza, che, gravata di appello da parte della società, era confermata dalla CTR con la sopra menzionata sentenza, per la cui cassazione la contribuente propone ricorso, al quale resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate. - Successivamente, la società ha depositato, nell'ordine: rinuncia al ricorso, istanza di dichiarazione di estinzione del giudizio e memoria ex art. 380 bis comma 1 c.p.c., confermativa dei precedenti atti e dei documenti allegati.

Considerato che La contribuente ha provveduto a depositare "Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata" (art. 3 D.L. n.119/2018 convertito dalla Legge n. 136/2018), ritualmente comunicata all'Ufficio; "Comunicazione delle somme dovute Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione" rilasciata dalla Agenzia delle Entrate. - La rinuncia al ricorso risulta notificata ritualmente -alla luce della documentazione prodotta- sia alla Agenzia delle Entrate che alla Avvocatura Generale dello Stato. - Deriva da quanto esposto che il giudizio va dichiarato estinto con compensazione delle spese.

P. Q. M. Dichiara estinto il giudizio.

Spese compensate.

Roma, 28 settembre 2021 Il presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
16 ORDINANZA sul ricorso 10733/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma ViàFedele Lampertico 12, presso lo studio dell'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l' Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende -controricorrente - Per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 1884/2015 depositata il 26.10.2015, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2021 dal relatore, cons. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che - [OSCURATO:PERSONA] srl proponeva ricorso avverso avvisi di accertamento relativi agli anni 2007 e 2008 nascenti da una verifica eseguita da funzionari dell'Ufficio in contraddittorio con la contribuente. - Nel contraddittorio tra le parti, l'adita [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso con sentenza, che, gravata di appello da parte della società, era confermata dalla CTR con la sopra menzionata sentenza, per la cui cassazione la contribuente propone ricorso, al quale resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate. - Successivamente, la società ha depositato, nell'ordine: rinuncia al ricorso, istanza di dichiarazione di estinzione del giudizio e memoria ex art. 380 bis comma 1 c.p.c., confermativa dei precedenti atti e dei documenti allegati. Considerato che La contribuente ha provveduto a depositare "Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata" (art. 3 D.L. n.119/2018 convertito dalla Legge n. 136/2018), ritualmente comunicata all'Ufficio; "Comunicazione delle somme dovute Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione" rilasciata dalla Agenzia delle Entrate. - La rinuncia al ricorso risulta notificata ritualmente -alla luce della documentazione prodotta- sia alla Agenzia delle Entrate che alla Avvocatura Generale dello Stato. - Deriva da quanto esposto che il giudizio va dichiarato estinto con compensazione delle spese. P. Q. M. Dichiara estinto il giudizio. Spese compensate. Roma, 28 settembre 2021 Il presidente
Sentenza Cassazione n. 37423/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris