CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 gennaio 2022
Cassazione n. 30871/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 7175/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Piediluco n.9, Roma; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di Bari S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n.116/2022 della Corte d’Appello di L’Aquila del 24/01/2022; letta la rinuncia al ricorsodella ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che, stante la mancata accettazione della rinuncia da parte della controricorrente, le spese, liquidate come in dispositivo, gravano sulla parte ricorrente. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del medesimo giudizio, liquidate in € 3.000 per compensi ed € 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % e accessori di legge. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 3 novembre 202