CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 novembre 1992
Cassazione n. 45377/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3/11/1992 avverso la sentenza del 19/1/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 denegata dalla Corte di merito con corretti argomenti giuridici e sulla base di una puntuale descrizione dei fatti accertati, ricondotti ad una ricorrente e strutturata attività di cessione in ragione del dato quantitativo (pari a gr. 44,65 di cocaina con principio attivo pari a gr. 33); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 1 /)-) P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]