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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 marzo 2023

Cassazione n. 07703/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 10527/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], SCARPINO Antonietta, FINIZIO Giulia, TUFO Giovanna, BRAVETTI Sonia, COVIELLO Sonia, DANIELE [OSCURATO:PERSONA], PERRONE Valeria, CRUPI Eliana, BAINI Barbara, BORDONARO [OSCURATO:PERSONA], TESORO Angela, CARTA Barbara, ZITO Mariangela, MORANO Vincenza, CITRARO Tiziana, elettivamente domiciliate in Roma, via Cosseria n. 2, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende per procure speciali in calce al ricorso; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL’[OSCURATO:PERSONA] E RICERCA,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentato e difeso ex lege; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.10527/2019 Cron.

Rep.

Ud.02/03/2023 CC– Aula B [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore; -intimati- avverso la sentenza n. 1418/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/3/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; rilevato il difensore di tutte le ricorrenti ha depositato altrettante dichiarazioni, da loro sottoscritte, di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenzadi interesse, notificate al MIUR; ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto; ritenuto che –pur in mancanza di accettazione delle rinunce ai fini dell’art. 391, comma 4, c.p.c. –, non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, in quanto parte resistente non ha svolto difese, essendosi limitata al mero deposito di un «atto di costituzione» con riserva di partecipare all’eventuale pubblica udienza; dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115 del 2002, posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata in quella disposizione; P.Q.M. la Corte dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 10527/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], SCARPINO Antonietta, FINIZIO Giulia, TUFO Giovanna, BRAVETTI Sonia, COVIELLO Sonia, DANIELE [OSCURATO:PERSONA], PERRONE Valeria, CRUPI Eliana, BAINI Barbara, BORDONARO [OSCURATO:PERSONA], TESORO Angela, CARTA Barbara, ZITO Mariangela, MORANO Vincenza, CITRARO Tiziana, elettivamente domiciliate in Roma, via Cosseria n. 2, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende per procure speciali in calce al ricorso; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL’[OSCURATO:PERSONA] E RICERCA,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentato e difeso ex lege; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.10527/2019 Cron. Rep. Ud.02/03/2023 CC– Aula B [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore; -intimati- avverso la sentenza n. 1418/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/3/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; rilevato il difensore di tutte le ricorrenti ha depositato altrettante dichiarazioni, da loro sottoscritte, di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenzadi interesse, notificate al MIUR; ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto; ritenuto che –pur in mancanza di accettazione delle rinunce ai fini dell’art. 391, comma 4, c.p.c. –, non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, in quanto parte resistente non ha svolto difese, essendosi limitata al mero deposito di un «atto di costituzione» con riserva di partecipare all’eventuale pubblica udienza; dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115 del 2002, posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata in quella disposizione; P.Q.M. la Corte dichiara