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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 1988

Cassazione n. 40754/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 03D2XXA) nato il 21/09/1988 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Bologna, nel riqualificare i fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 ha condannato l'imputato alla pena ritenuta di giustizia.

L'esponente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio: la Corte di merito avrebbe determinato la pena inflitta in misura prossima al massimo edittale, senza fornire adeguata motivazione in proposito.

Il ricorso è inammissibile.

Si osserva come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo in punto di trattamento sanzionatorio, avendo i Giudici illustrato le ragioni poste a fondamento della scelta operata, evidenziando il rilevante quantitativo di sostanza stupefacente detenuto dal ricorrente e la non occasionalità della condotta.

Deve in proposito rilevarsi come la valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientri nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio, se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'articolo 133 cod. pen., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (ex multis Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142 - 01:"La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione"). .

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 03D2XXA) nato il 21/09/1988 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Bologna, nel riqualificare i fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 ha condannato l'imputato alla pena ritenuta di giustizia. L'esponente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio: la Corte di merito avrebbe determinato la pena inflitta in misura prossima al massimo edittale, senza fornire adeguata motivazione in proposito. Il ricorso è inammissibile. Si osserva come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo in punto di trattamento sanzionatorio, avendo i Giudici illustrato le ragioni poste a fondamento della scelta operata, evidenziando il rilevante quantitativo di sostanza stupefacente detenuto dal ricorrente e la non occasionalità della condotta. Deve in proposito rilevarsi come la valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientri nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio, se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'articolo 133 cod. pen., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (ex multis Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142 - 01:"La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione"). . Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 40754/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris