CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 luglio 1968
Cassazione n. 24775/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 066YMKX) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/07/1968 avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] censura l'inosservanza dell'art. 337 cod. pen., in quanto le minacce proferite dal ricorrente sarebbero state prive di efficacia intimidatoria e le stesse non sarebbero state dirette a influire su un atto di ufficio, con il secondo motivo, il vizio della motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale e al difetto di funzionamento della strumentazione per l'alcooltest, e con il terzo motivo, l'erronea applicazione dell'art. 186, settimo comma, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in quanto l'imputato non sarebbe stato in stato di ebbrezza alcolica all'atto del controllo e il vizio di motivazione sul punto; Rilevato che il difensore ha ribadito le proprie censure nella memoria depositata in data 5 marzo 2025; Considerato che tali motivi sono inammissibili, in quanto, pur deducendo formalmente vizi di legittimità della sentenza impugnata, si risolvono nella sollecitazione ad una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 m