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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 11163/2025

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22762-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 339/2023 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 04/07/2023 R.G.N. 71/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/04/2025 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Salerno, in riforma del provvedimento del giudice di primo grado, Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.22762/2023 Cron.

Rep.

Ud.09/04/2025 CC ha respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] concernente l’accertamento della legittimità della sanzione disciplinare conservativa (multa corrispondente a 4 ore di retribuzione) intimata il 7.2.2017 per il comportamento tenuto dal dipendente, in veste di sindacalista, presso il Centro di [OSCURATO:PERSONA] (CDM) di Salerno, il 30.11.2016, quando (nel pomeriggio) si era recato all’interno dei locali aziendali per effettuare delle riprese dell’attività di lavoro dei portalettere (che avevano denunciato, all’organizzazione sindacale, l’adibizione a lavoro straordinario non retribuito).

2. La Corte territoriale ha rilevato che, a prescindere dal legittimo svolgimento della sua attività di sindacalista, non risultava provato il comportamento irriguardoso e offensivo (addebitato dalla società nella lettera di contestazione disciplinare) nei confronti del Direttore del CDM, in quanto l’unico testimone escusso doveva ritenersi inattendibile, trattandosi proprio del suddetto Direttore (fortemente interessato ad incolpare il Miglino), in assenza della indicazione della generalità di altri testimoni da escutere sicuramente rintracciabili visto che la stessa società aveva affermato che l’episodio si era svolto “dinanzi alle maestranze”.

La Corte territoriale ha compensato le spese di lite per entrambi i gradi processuali.

3. Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La società ha resistito con controricorso.

4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primomotivo di ricorso si denunzia, ai sensi dell’art. art. 360 cod.proc.civ., primo comma, nn. 3 e 4, violazione degli artt.91 e 92 c.p.c. e nullità della sentenza per insussistenza di ragioni che consentissero la compensazione delle spese di lite, con il secondo si lamenta violazione dell’obbligo motivazionale previsto dagli artt. 111 Cost. e 132, primo comma, n. 4, c.p.c. per manifesta illogicità, contraddittorietà e insanabile ambiguità della statuizione.

2. Il primo motivo di ricorso merita accoglimento.

3. La Corte territoriale ha compensato entrambi i gradi di merito con la seguente motivazione: “Le spese processuali del doppio grado possono essere compensate per intero tra le parti in ragione della parziale novità e della controvertibilità, anche sul piano della valutazione probatoria, delle questioni trattate, difatti con differente esito decisorio tra il primo e il secondo grado”.

4. Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 (convertito con modificazioni dalla legge n. 162 del 2014) e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, lacompensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assolutanovità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c

5. La compensazione delle spese di lite costituisce una facoltà discrezionale riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità (ex plurimis, Cass. n. 30592 del 20/12/2017).

Non è men vero, tuttavia, che quando il giudice di merito decida di compensare le spese indicando specificamente le ragioni della sua pronuncia, il sindacato di legittimità si deve estendere in tal caso alla verifica dell'idoneità in astratto dei motivi posti a giustificazione della pronuncia (ex plurimis, Cass. n. 7523 del 27/03/2009, Cass. n. 13767 del 31/05/2018).

6. Ebbene, nel caso di specie, in assenza di reciproca soccombenza, la questione trattata non presentava alcuna novità né si registravano difformi orientamenti giurisprudenziali, trattandosi, più semplicemente, di carenza di prova in ordine al fatto costitutivo del potere disciplinare di intimazione della sanzione disciplinare.

I requisiti richiesti dall’art. 92 c.p.c. e richiamati dalla motivazione della sentenza impugnata non risultavano, pertanto, ricorrenti.

7. L’accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe la disamina del secondo.

8. La ritenuta erroneità della decisione non impone la cassazione della sentenza d'appello con rinvio, potendo la causa essere decisa nel merito, regolandole spese dei due gradi di merito in base al principio della soccombenza e, quindi, condannandola società alla rifusione in favore dell’attore delle spese.Tali spese sono liquidate in base al d.m. 55 del 2014, assumendo come "bassa" la complessità della controversia; applicando la misura media dei parametri, con riguardo allo scaglione fino a 1.100,00 euro di valore (nell’ambito del quale va ricondotta l’impugnazione della sanzione disciplinare pari a 4 ore di multa), vanno liquidati euro 610,00 per il primo grado, oltre spese generali al 15%, ed euro 500,00 per il grado di appello, oltre spese generali al 15%.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. al rimborso delle spese di lite a favore di [OSCURATO:PERSONA], liquidate in euro 610,00 e in euro 500,00 per il grado di appello, oltre spese generali al 15%e accessori di legge; condanna altresì la predetta società al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre euro 200,00 per esbo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22762-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 339/2023 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 04/07/2023 R.G.N. 71/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/04/2025 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Salerno, in riforma del provvedimento del giudice di primo grado, Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.22762/2023 Cron. Rep. Ud.09/04/2025 CC ha respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] concernente l’accertamento della legittimità della sanzione disciplinare conservativa (multa corrispondente a 4 ore di retribuzione) intimata il 7.2.2017 per il comportamento tenuto dal dipendente, in veste di sindacalista, presso il Centro di [OSCURATO:PERSONA] (CDM) di Salerno, il 30.11.2016, quando (nel pomeriggio) si era recato all’interno dei locali aziendali per effettuare delle riprese dell’attività di lavoro dei portalettere (che avevano denunciato, all’organizzazione sindacale, l’adibizione a lavoro straordinario non retribuito). 2. La Corte territoriale ha rilevato che, a prescindere dal legittimo svolgimento della sua attività di sindacalista, non risultava provato il comportamento irriguardoso e offensivo (addebitato dalla società nella lettera di contestazione disciplinare) nei confronti del Direttore del CDM, in quanto l’unico testimone escusso doveva ritenersi inattendibile, trattandosi proprio del suddetto Direttore (fortemente interessato ad incolpare il Miglino), in assenza della indicazione della generalità di altri testimoni da escutere sicuramente rintracciabili visto che la stessa società aveva affermato che l’episodio si era svolto “dinanzi alle maestranze”. La Corte territoriale ha compensato le spese di lite per entrambi i gradi processuali. 3. Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La società ha resistito con controricorso. 4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primomotivo di ricorso si denunzia, ai sensi dell’art. art. 360 cod.proc.civ., primo comma, nn. 3 e 4, violazione degli artt.91 e 92 c.p.c. e nullità della sentenza per insussistenza di ragioni che consentissero la compensazione delle spese di lite, con il secondo si lamenta violazione dell’obbligo motivazionale previsto dagli artt. 111 Cost. e 132, primo comma, n. 4, c.p.c. per manifesta illogicità, contraddittorietà e insanabile ambiguità della statuizione. 2. Il primo motivo di ricorso merita accoglimento. 3. La Corte territoriale ha compensato entrambi i gradi di merito con la seguente motivazione: “Le spese processuali del doppio grado possono essere compensate per intero tra le parti in ragione della parziale novità e della controvertibilità, anche sul piano della valutazione probatoria, delle questioni trattate, difatti con differente esito decisorio tra il primo e il secondo grado”. 4. Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 (convertito con modificazioni dalla legge n. 162 del 2014) e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, lacompensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assolutanovità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c 5. La compensazione delle spese di lite costituisce una facoltà discrezionale riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità (ex plurimis, Cass. n. 30592 del 20/12/2017). Non è men vero, tuttavia, che quando il giudice di merito decida di compensare le spese indicando specificamente le ragioni della sua pronuncia, il sindacato di legittimità si deve estendere in tal caso alla verifica dell'idoneità in astratto dei motivi posti a giustificazione della pronuncia (ex plurimis, Cass. n. 7523 del 27/03/2009, Cass. n. 13767 del 31/05/2018). 6. Ebbene, nel caso di specie, in assenza di reciproca soccombenza, la questione trattata non presentava alcuna novità né si registravano difformi orientamenti giurisprudenziali, trattandosi, più semplicemente, di carenza di prova in ordine al fatto costitutivo del potere disciplinare di intimazione della sanzione disciplinare. I requisiti richiesti dall’art. 92 c.p.c. e richiamati dalla motivazione della sentenza impugnata non risultavano, pertanto, ricorrenti. 7. L’accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe la disamina del secondo. 8. La ritenuta erroneità della decisione non impone la cassazione della sentenza d'appello con rinvio, potendo la causa essere decisa nel merito, regolandole spese dei due gradi di merito in base al principio della soccombenza e, quindi, condannandola società alla rifusione in favore dell’attore delle spese.Tali spese sono liquidate in base al d.m. 55 del 2014, assumendo come "bassa" la complessità della controversia; applicando la misura media dei parametri, con riguardo allo scaglione fino a 1.100,00 euro di valore (nell’ambito del quale va ricondotta l’impugnazione della sanzione disciplinare pari a 4 ore di multa), vanno liquidati euro 610,00 per il primo grado, oltre spese generali al 15%, ed euro 500,00 per il grado di appello, oltre spese generali al 15%. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. al rimborso delle spese di lite a favore di [OSCURATO:PERSONA], liquidate in euro 610,00 e in euro 500,00 per il grado di appello, oltre spese generali al 15%e accessori di legge; condanna altresì la predetta società al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre euro 200,00 per esbo
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