CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 marzo 2021
Cassazione n. 34113/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15368/2021proposto da: GIANCOTTAEZIO, [OSCURATO:PERSONA] rappresentat i e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in p ersona del legale rappres. p.t. , e per essa, quale mandataria per la gestione del credito, la [OSCURATO:SOCIETA]. (nuova denominazione assunta dalla doBank S.p.A., già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, n. 2201/2021 , pubblicata il 24.3.2021; udita la relazione della causa svolta nel la pubblica udienza del 12/11/2025dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Ezio e T iziano Giancotta hanno impugnato in cassazione la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Roma, depositata in data 24.05.2021, emessa dalla Corte d’appello di Roma, depositata in data 24.05.2021, Tribunale di Roma in data 22.05.2017 di rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo pronunciato nei loro confrontiin favore d i [OSCURATO:SOCIETA]. per la somma di euro57.860,04 oltre interessi e spese. I ricorrenti hanno rinunciato al giudizio c on atto depositato in data 13.10.2025, con previsione dicompensazione delle spese tra le parti, accettato dalla parte controricorrente con atto del 14.10.2025 , regolarmente notificato con pec ai ricorrenti. Pertanto, il giudizio va dichiarato estinto a norma dell’art. 391 bis, cpc. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizioa spese compensate. Così deciso nella camera di consiglio della I sez