CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 13569/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 31/05/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 25/09/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 640 CP Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità. Il ricorso è inammissibile. Il motivo dedotto, infatti, risulta generico e manifestamente infondato. Per un verso, infatti, non è scandito dalla necessaria critica ed analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnate e, per altro, prospetta asseriti difetti o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura della sentenza impugnata dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme alla sintetica, ma completa disamina dei dati probatori in forza dei quali il giudice del merito è pervenuto all'affermazione di colpevolezza. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] D [OSCURATO:PERSONA]