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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31582/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Milano ne ha confermato la condanna per il delitto di sostituzione di persona tentato aggravato ex art. 61 n.2 cod. pen.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti rispetto alla ritenuta aggravante, non è deducibile in sede di legittimità in quanto contiene mere doglianze di merito, riproduttive peraltro di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.

Nel caso di specie è esente da vizi la sentenza con cui il giudice di appello, nel valutare l'equivalenza delle circostanze attenuanti generiche alle aggravanti, ha legittimamente ed •esaustivamente richiamato, quali elementi a sostegno della propria decisione la presenza di plurime condanne penali per omesso versamento delle ritenute previdenziali, per minaccia, per falso e per truffa (si veda pag. 4 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Milano ne ha confermato la condanna per il delitto di sostituzione di persona tentato aggravato ex art. 61 n.2 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti rispetto alla ritenuta aggravante, non è deducibile in sede di legittimità in quanto contiene mere doglianze di merito, riproduttive peraltro di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. Nel caso di specie è esente da vizi la sentenza con cui il giudice di appello, nel valutare l'equivalenza delle circostanze attenuanti generiche alle aggravanti, ha legittimamente ed •esaustivamente richiamato, quali elementi a sostegno della propria decisione la presenza di plurime condanne penali per omesso versamento delle ritenute previdenziali, per minaccia, per falso e per truffa (si veda pag. 4 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così decis
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