CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40850/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Marini) Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela generico, poiché riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla valenza minatoria della condotta in addebito, pienamente integratrice del reato di cui all'art. 336 cod. pen. (v. pag. 3 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 se e bre 2024 Il consigli -e estensore [OSCURATO:PERSONA] Orjj2 il o i [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]