CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 12863/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 20445-2017,proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. in amministrazione straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore,già [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa, per procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] e, per procura notarile rilasciata in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], con domicilio da ultimo eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] T ORTOLINI, 34, presso lo Studio legale Paoletti –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS) , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con R.G.N.20445/2017 Cron. Rep. C.C. 7/02/2023 giurisdizione Azione di restituzione (art. 389 c.p.c.) -2 - domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto –controricorrente – e sul ricorso successivo senza numero di R.G.,proposto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto –ricorrente successivo – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. in amministrazione straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore,già [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa, per procura conferita in calce al contror icorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] e, per procura notarile rilasciata in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], con domicilio da ultimo eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 34, presso lo Studio legale Paoletti –controricorrente al ricorso successivo – per la cassazione della sentenza n. 437 del 2017 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 2 marzo 2017 (R.G.N. 2057/2016). Udita la relazione della causa, sv olta nell a camera di consiglio del 7 febbraio 2023dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Il presente giudizio trae origine dalla domanda proposta dall’INPS nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Bari,società cooperativa per azioni, quindi [OSCURATO:PERSONA] di Bari s.p.a. in amministrazione -3 - straordinaria, per la restituzione dell’importo di Euro 41.695 .301,66, maggiorato degl’interessi legali dal 29 marzo 2012 e della rivalutazione monetaria. Tale domanda s’inquadra in un complesso contenzioso, che giova ripercorrere nei suoi snodi salienti, al fine d’inquadrare le censure formulate in questa sede. 2.–Con sentenza del 19 luglio 2007, il Tribunale di Bari ha accolto la domanda dell’Ente ecclesiastico [OSCURATO:PERSONA] “F. Miulli”, volta a fruire gli sgravi degli oneri sociali, e ha condanna to l’INPS a corrispondere l’importo di Euro 32.214.102,96, per capitale (periodo 2 maggio 1990-31 dicembre 1999), e di Euro 6.191.285,82 per interessi legali (2 maggio 2000-19 luglio 2007), oltre agl’interessi legali sino al saldo. La decisione di primo grado èstata confermata dalla Corte d’appello di Bari, con sentenza del 13 maggio 2010. Nel frattempo, l’[OSCURATO:PERSONA], in data 9-18 agosto 2010, ha cedutopro solvendo alla [OSCURATO:PERSONA] di Bari il credito concernente gli sgravi contributivi. Il cessionario del credito ha quindi pignora to il credito dell’INPS verso Monte dei Paschi. La procedura siè conclu sa con l’ordinanza di assegnazione del 20 marzo 2012. Con sentenza depositata il 16 aprile 2012 e recante il numero 5964 del 2012, questa Corte ha accoltointegralmente il ricorso dell’INPS, ha cassatola sentenza della Corte d’appello di Bari e, decidendo la causa nel merito, ha rigettato la domanda di sgrav i contributivi formulata dall’[OSCURATO:PERSONA]. 3.–In forza della cassazione della decisione d’appello , l’INPS ha proposto domanda di restituzioneal giudice che aveva pronunciato la sentenza cassata(art. 389 cod. proc. civ.). Con sentenza n. 437 del 2017, depositata il 2 marzo 2017, la Corte d’appello di Bari ha accolto il ricorso dell’INPS, ha condannato la Banca -4 - Popolare di Bari a pagare al ricorrente l’importo di Euro 41.695.301,66, con interessi legali dal 21 dicembre 2016 sino al saldo, e ha compensato le spese processuali. 4.–La Corte territoriale ha disatteso, in primo luogo, le eccezioni preliminari sollevate dalla Banca. 4.1.–Non ha pregio l’eccezione d’inammissibilità dell’azione, che fa leva sull’estraneità della Banca alla controversia definita con la sentenza posta a fondamento della domanda restitutoria. Il cessionario del credito, in quanto avente causa dal cedente ed effettivo beneficiario della somma corrisposta dall’INPS in esecuzione del comando giudiziale, soggiace agli effetti del giudicato pronunciato nei confronti del cedente (art. 2909 cod. civ.) ed è stato dunque correttamente individuato come giusta parte dell’azione restitutoria. 4.2.– Non può trovare accoglimento neppure l’eccezione di litispendenza con la causa di opposizione all’esecuzione che l’INPS ha instaurato dinanzi al Tribunale di Bari e che ora pende in sede di legittimità, dopoil rigetto disposto in primo grado (sentenza 13 maggio 2013) ela declaratoria d’inammissibilità pronunciat a in grado d’appello (sentenza 27 ottobre 2015). Diversa, difatti, è l’azione intrapresa. L’Istituto, in quel frangente, non ha invocato l’art. 389 cod. proc. civ., ma l’art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., che sancisce l’estensione della riforma o della cassazione della sentenza agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata e, conseguentemente, anche agli atti esecutivi. Anche a volere reputare identiche le azioni coltivate dall’Istituto, non sussiste «il rischio di duplicazione del rapporto processuale», posto che il giudice preventivamente adìto ha statuito l’inammissibilità della domanda. A favore dell’infondatezza dell’eccezione milita, infine, il carattere funzionale e inderogabile della competenza attribuita dall’art. 389 cod. proc. civ. -5 - 4.3.– Non è fondata neppure l’eccezione di continenza con il giudizio incardinato dalla Banca dinanzi al Tribunale di Bari, il 25 marzo 2016, per l’accertamento negativo delle pretese creditorie dell’INPS. Anzitutto, la causa di accertamento negativo concerne lo stesso rapporto oggetto dell’odierno contendere e dunque non si riscontrano gli estremi della continenza, che la giurisprudenza di legittimità individua nella differenza quantitativa nel petitum o nel nesso di pregiudizialità logica o nella parziale coincidenza di petitum o causa petendi. In secondo luogo, anche a volere ricondurre la fattispecie alla continenza tra cause, si deve escludere la competenza del giudice preventivamente adìto, alla luce della competenza funzionale e inderogabile stabilita dall’art. 389 cod. proc. civ. in capo al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. Per le medesime ragioni, va respinta la richiesta di sospendere il giudizio in attesa del passaggio in giudicato della pronuncia sull’azione di accertamento negativo e non merita miglior sorte l’istanza di riunione, presentata ai sensi degli artt. 273 e 274 cod. proc. civ., in difetto del presupposto della pendenza delle cause dinanzi allo stesso giudice. 4.4.–Dev’essere disattesa, infine, l’istanza di chiamare a manleva l’[OSCURATO:PERSONA] (art. 106 cod. proc. civ.), che sarebbe costretto a sacrificare un grado di giudizio e introdurrebbe nel dibattito processuale difese suscettibili di attardare il corso del processo e di comprometterecosì la «sollecita soddisfazione del diritto leso». Senza alcun pregiudizio per le proprie prerogative di difesa, la Banca potrebbe esperire, nei confronti del cedente, tutte le azioni appropriate per la tutela del proprio credito. 5.–[OSCURATO:PERSONA], pertanto, dev’essere condannata a pagare all’INPS l’importo di Euro 41.695.301,66, che è pacificoabbia ricevuto in data 29 marzo 2012. -6 - Non è dovuta la rivalutazione, «in difetto di deduzione e prova di un danno maggiore». Gl’interessi devono esser corrisposti, al saggio legale, a decorrere dal 21 dicembre 2016, data della notifica del ricorso introduttivo. Non risulta prodotta la diffida stragiudiziale del 22 maggio 2012, richiamata dall’Istituto, e non si può attribuire alcun rilievo all’antecedente richiesta di restituzione formulata nel diverso giudizio di accertamento negativo. La «novità delle questioni complessivamente trattate nella vicenda» giustifica l’integrale compensazione delle spese. 6.–[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Bari, con atto notificato il primo settembre2017 e affidato a quattro motivi. 7.– Resiste l’INPS co n controricorso e chiede di respingere il ricorso. 8.–Il 2-7 settembre 2017, l’INPS ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi. 9.– Replica con controricorso la Banca, che chiede di dichiarare inammissibili o comunque infondate le prime due censure e infondato il terzo mezzo. 10.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base all’art. 380-bis.1. cod. proc. civ., nella versione antecedente alle modificazioni introdotte dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e applicabile ratione temporisin virtù della disciplina transitoria dettata dall’art. 35, comma 6, del medesimo decreto legislativo. 11.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Si deve osservare, preliminarmente, che il principio dell’unicità del processo d’impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, -7 - tutte le altre debbano essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso. Quest’ultima modalità, nondimeno, non si può considerare essenziale (Cass., sez. lav., 20 marzo 2015, n. 5695). Ogni ricorso successivo al primo si converte, anche quando sia proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, mala conversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giorni da quello dell’impugnazione principale (Cass., S.U., 25 giugno 2002, n. 9232). A fronte del primo ricorso, notificato dalla Banca il 1° settembre 2017, il ricorso successivo, avviato dall’INPS alla notifica il 2 settembre 2017 e ricevuto il 7 settembre 2017, si converte in ricorso incidentale ed è ammissibile, in quanto risulta proposto nell’osservanza del termine di quaranta giorni. 2.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la Banca denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 389 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost. La sentenza impugnata avrebbe errato nel reputa re ammissibile l’azione restitutoria neiconfronti d’una parte estranea alla controversia in cui si è formato il titolo esecutivo. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata così privata di un grado di giudizio, con compromissione del suo diritto di difesa (art. 111 Cost.). 2.1.–Il motivo dev’essere disatteso. 2.2.–In virtù dell’art. 2909 cod. civ., richiamato nella pronuncia impugnata, l’accertamento contenuto nella decisione passata in giudicato fa stato a ogni effetto fra le parti, gli eredi o gli aventi causa. In applicazione di tale principio, l’accertamento, racchiuso nella sentenza pronunciata da questa Corte il 16 aprile 2012 e recante il numero 5964 del 2012 , fa stato a ogni effetto non solo tra l’INPS e l’[OSCURATO:PERSONA], parti dell’originario giudizio , ma anche nei confronti degliaventi causa. -8 - Al novero degli aventi causa appartiene la Banca, in virtù dell’atto di cessione del credito del 9-18 agosto 2010. 2.3.–Come ha rimarcato la sentenza impugnata (pagine 6, 7 e 8), la Banca s’è giovata della successione a titolo particolare nel diritto controverso, nell’intraprendere l’esecuzione forzata nei confronti del debitore ceduto, e non può non ritenersi assoggettata all’efficacia sfavorevole del giudicatosopravvenuto. Né l’efficacia del giudicato può mutare secundum eventum litis. 2.4.– Tali conclusioni sono corroborate dalla disamina delle caratteristiche dell’azione regolata dall’art. 389 cod. proc. civ. L’azione instaurata dall’Istituto si prefigge d ’impedire che una sentenza riformata in sede di legittimità alteri gli assetti sostanziali intercorrenti tra le parti e presuppone la necessità di eliminare al più presto l’attribuzione patrimoniale. Il fondamento dell’azione restitutoria risiede nella sopravvenuta inefficacia della decisione cassata e si raccorda al principio “Spoliatus ante omnia restituendus”. Proprio l’esigenza di restaurare la situazione patrimoniale anteriore e di rimuovere il vantaggio attribuito da un titolo divenuto inefficace giustifica l’instaurazione del contraddittorio nei confronti di ch i abbia tratto beneficio dalle attribuzioni compiute in esecuzione della sentenza cassatae sia avente causa, quind i assoggettato agli effetti del giudicato sopravvenuto. L’avente causa, proprio perché vincolato dal giudicato,può essere evocatonel giudizio di restituzione, che scaturisce dal giudizio definito con un accertamento oramai incontrovertibile, e nel giudizio di restituzione potrà dispiegare le proprie difese, senza alcun vulnus ai propri diritti costituzionalmente tutelati (artt. 24 e 111 Cost.). La diversa opinione, perorata dalla Banca ricorrente, recide il legame tra i due giudizi e postula un’efficacia soggettiva dimidiata del giudicato, reputandolo sprovvisto di ogni rilevanza nelle domande di restituzione che pure dal giudicato promanano. -9 - 2.5.–Ne consegue l’infondatezza della doglianza, sulla scorta del seguente principio di diritto: «In ragione dell’esigenza di ripristinare nella maniera più sollecita la situazione patrimoniale antecedente alla pronunciacassata e di rimuovere le attribuzioni compiute in esecuzione di tale pronuncia , l e domande di restituzione, conseguenti alla decisione di questa Corte (art. 389 cod. proc. civ.) , possono essere proposte nei confronti dell’avente causadall’originaria parte, che abbia beneficiato delle attribuzioni caducate e sia assoggettato agli effetti della sentenza pronunciata nel giudizio introdotto in contraddittorio con il dante causa». 3.–Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la società ricorrente censura violazione dell’art. 39, primo comma, cod. proc. civ. e imputa alla Corte territorialedi aver escluso la litispendenza con la medesima domanda di restituzione di somme già proposta dall’INPS, sull’erroneo presupposto di una competenza funzionale e inderogabile ai sensi dell’art. 389 cod. proc. civ. Tale domanda, dichiarata inammissibile dalla Corte d’appello di Bari, sarebbe ora al vaglio di questa Corte. 3.1.–Il motivo è inammissibile. 3.2.–La parte ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale abbia violato l’art. 39, primo comma, cod. proc. civ., che le avrebbe imposto, in quanto giudice successivamente adìto con riferimento a «una stessa causa», di dichiarare con ordinanza la litispendenza e di cancellare la causa dal ruolo. 3.3.–La sentenza impugnata non solo nega l’identità delle cause, ma osserva che, anche a voler assecondare la prospettazione della parte ricorrente, «non sussiste il rischio di duplicazione del rapporto processuale». Sarebbe dunque «insensato spogliarsi della domanda restitutoria per l’eventualità che la riabiliti il giudice attualmente investito della cognizione sulla controversia in opposizione -10 - all’esecuzione, nella quale due sentenze già hanno statuito l’incoerenza della richiesta di rimborso dell’INPS» (pagina 9). 3.4.–La litispendenza , rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, può esseredichiarata direttamente da questa Corte con annullamento, senza rinvio, della statuizione resa sul punto dalla sentenza impugnata (sul punto, già Cass., S.U., 11 novembre 1994, n. 9409). Le questioni di litispendenza vanno decise con riferimento alla situazione processuale esistente al momento della decisione (Cass., sez. II, 21 febbraio 1968, n. 589; in senso conforme, anche Cass., sez. III, 7 gennaio 1970, n. 28) e non possono essere decise “ora per allora”. Proprio perché può essere dichiarata «in qualunque stato e grado del processo», la litispendenza s’iscrive pur sempre in una concreta situazione processuale e non può prescindere dal particolare “stato” del processo in cui la relativa dichiarazione dev’essere pronunciata. 3.5.–Nella disamina di tali questioni, rivestono rilievo cruciale le finalità dell’istituto della litispendenza, che risponde all ’ esigenza di evitare la contemporanea pendenza di due giudizi con gli stessi elementi processuali e, dunque, un’inammissibile duplicità di azioni giudiziarie in relazione al medesimo diritto soggettivo, con conseguente pericolo di contraddittorietà di giudicati(Cass., S.U., 31 luglio 2014, n. 17443). 3.6.–Tale pericolo è oggi fugato d a ll’ordinanza n. 17285 del 27 maggio 2022, con cui questa Corte, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., ha preso atto della rinuncia dell’INPS e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione avente ad oggetto il ricorso contro la sentenza del 27 ottobre 2015 e la declaratoria d’inammissibilità dell’opposizione dell’INPS. È ininfluente che le partinon abbiano fatto menzione dell’ordinanza n. 17285 del 2022, inquanto questa Corte è chiamata a conoscere i propri precedenti, nell’adempimentodel dovere istituzionale derivante -11 - dall’esercizio della funzione nomofilattica di cui all’art. 65 dell’ordinamento giudiziario e del dovere di prevenire il contrasto tra giudicati (Cass., sez. V, 30 dicembre 2011, n. 30780). L’eccezione di litispendenza è preordinata alla prevenzione d’un siffatto contrasto e, in questa prospettiva, si colloca il potere di cognizione dell’ordinanza richiamata. 3.7.–L’estinzione del giudizio instaurato preventivamente elide il presupposto della duplicità di azioni giudiziarie in relazione alla medesima causa e scongiura il rischio di accertamenti contrastanti, che sostanzia l’interesse a eccepire la litispendenza. Tale rilievo è dirimente e inibisce a questa Corte di dichiarare la litispendenza con riferimento a un giudizio instauratoin data anteriore e già estinto, che il ricorrente assume, a torto o a ragione, essere identico. Restano assorbiti tutti gli altri profili dedotti a tale riguardo dalle parti. 3.8.–Il motivo, pertanto, dev’essere dichiarato inammissibile, in applicazione del seguente principio di diritto: «È precluso a questa Corte dichiarare la litispendenza, che va valutata con riferimento alla situazione processuale esistente al momento della decisione, allorché, in conseguenza di un’ordinanza emessa in sede di legittimità ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., si sia estinto il giudizio preventivamente instaurato che la parte ricorrente assume essere identico. Tale ordinanza, che questa Corte è chiamata a conoscere, nell’adempimento del dovere istituzionale derivante dall’esercizio della funzione nomofilattica e del dovere di prevenire il contrasto tra giudicati, cui è funzionale l’istituto della litispendenza, elide il presupposto della duplicità di azioni giudiziarie in relazione alla medesima causa e scongiura il rischio di accertamenti contrastanti, che sostanzia l’interesse a eccepire la litispendenza». -12 - 4.–Con la terza doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce violazione dell’art. 39, secondo comma, cod. proc. civ. e lamenta che la sentenza impugnata abbia escluso la continenza con il giudizio di accertamento negativo promosso dalla Banca, allo scopo di sentire accertare l’insussistenza di ogni debito. La Corte di merito avrebbe dovuto sospendere il giudizio fino al passaggio in giudicato della sentenza sulla causa instaurata in data anteriore. 4.1.–La censura non è fondata. 4.2.–La Corte d’appello di Bari non solo nega che il caso di specie possa essere ricondotto alla continenza, ma soggiunge che , a tutto concedere, il giudice preventivamente adìto de v’ essere competente anche per la causa proposta successivamente. Solo in tale ipotesi si può procedere alla declaratoria di continenza di cui all’art. 39, secondo comma, cod. proc. civ. Alla declaratoria di continenza si frappone «la competenza inderogabile e immodificabile di questa Corte d’appello» (pagina 10 della pronuncia impugnata). 4.3.– Quest’ultimo argomento , di per sé idoneo a sorreggere la decisione,resiste alle critiche svolte dalla Banca ricorrente. Nell’ipotesi di cassazione senza rinvio, anche quando si accompagni all’immediata definizione della causa nel merito, le domande restitutorie devono essere proposte al giudice che ha pronunciato la sentenza annullata. A questo giudice è attribuita una competenza funzionale che non ammette alcuna deroga a vantaggio del giudice competente in base alle regole ordinarie. Questa Corte è ferma nel ravvisare quella competenza funzionale che anche la sentenza impugnata prefigura (Cass., sez. I, 9 giugno 2006, n. 13461; nel medesimo senso, anche Cass., sez. III, 17 luglio 2012, n. 12218, che esclude il potere di questa Corte, anche quando decida la causa nel merito, di pronunciare sulla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza cassata). -13 - Si è chiarito che «Soltanto nel caso – che la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di esaminare – di estinzione del giudizio di rinvio, le domande restitutorie e ripristinatorie possono essere proposte dinanzi al giudice competente secondo le regole comuni (Cass. 4268/86; 10352/93). Nel caso invece – come nella specie – di cassazione senza rinvio, non è ravvisabile alcuna ipotesi di deroga alla competenza funzionale del giudice che ha pronunciato il provvedimento oggetto di cassazione, restando chiarito che la facoltà di proporre le domande restitutorie in via “autonoma”, prevista per la cassazione con rinvio, è limitata alla forma distinta della citazione, ma non incide sulla competenza funzionale stabilita dall’art. 389 cod. proc. civ. La competenza funzionale del giudice che ha pronunciato la sentenza cassata è stata ribadita di recente per una nuova ipotesi, assimilabile alla cassazione senza rinvio. È stato infatti stabilito che, quando la Corte di cassazione, annullando la sentenza impugnata, decide la causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod.proc. c iv ., come modificato dalla legge n. 353 del 1990, non è ammissibile, nella sede di legittimità, la domanda di restituzione delle somme corrisposte sulla base delle sentenze di merito: la stessa va proposta al giudice che ha pronunciato la sentenza annullata, a norma dell’art. 389 cod.proc. c iv ., integrando la cassazione con pronuncia nel merito una nuova ipotesi di cassazione senza rinvio (Cass. 6784/96)» (Cass., sez. I, 7 gennaio 1999, n. 49, in motivazione). 4.4.–Da tali princìpi non v’è ragione di discostarsi. A diverse conclusioni non inducono i precedenti citati nel ricorso (pagina 12) e attinenti a fattispecie dissimili. La sentenza del 28 giugno 2012, n. 10863, pronunciata dalla terza sezione civile di questa Corte e non massimata, riguarda l’ipotesi di cassazione con rinvio (punto 1.2. dei “Motivi della decisione”). Né è del tutto sovrapponibile a quella odierna la speciesscrutinata da Cass., S.U., 2 luglio 2004, n. 12190, con l’affermazione del seguente -14 - principio di diritto: «2. […] L’azione di restituzione, proposta dalla parte vittoriosa nel giudizio di cassazione in relazione alle prestazioni eseguite in base alla sentenza d’appello poi annullata, si ricollega ad una specifica ed autonoma esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione cassata e prescinde dall’esistenza o meno del rapporto sostanziale, ancora oggetto di contesa, nonché dal possibile esito del giudizio di rinvio di pervenire allo stesso risultato della sentenza cassata. 3. È orientamento giurisprudenziale che la domanda di restituzione, oltre a essere senz’altro esperibile davanti al giudice di rinvio, congiuntamente o disgiuntamente a quella oggetto della lite principale, e, in caso di cassazione senza rinvio, davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata, può essere proposta anche in via autonoma (come nel caso specifico), cioè al di fuori del giudizio di rinvio concernente la causa principale, in un ordinario giudizio di cognizione, rispettando le normali regole di competenza in tema di proposizione della domanda». Questa Corte ha disatteso la prospettazione della parte ricorrente, che propugnava la necessità d’incardinare la domanda restitutoria dinanzi al giudice amministrativo, dinanzi al quale la lite era proseguita, dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, che, in grado d’appello, aveva accolto la domanda. L’alternativa che questa Corte era chiamata a sciogliere verteva su un profilo specifico, attinente alla giurisdizione, e si profilava tra la giurisdizione amministrativa, in quanto al giudice amministrativo la causa era stata rimessa, ela giurisdizione ordinaria. Questa Corte ha ritenuto il giudice ordinario munito di giurisdizione, non solo in virtù della natura della controversia, inerente a diritti soggettivi, ma anche in virtù della competenza funzionale a decidere sulla pretesa restitutoria in capo al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata: «Inoltre anche in base a collegamento necessario, ex artt. 389 cod. p roc . c iv . e 144 c od . p roc . c iv ., col giudice di rinvio -15 - (la cui competenza funzionale, secondo autorevole dottrina, sussisterebbe sempre per ragioni di economia processuale), nel caso in esame, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la cassazione della sentenza impugnata per difetto di giurisdizione del giudice adito integra un’ipotesi di cassazione senza rinvio e, pertanto, la competenza a conoscere della domanda di restituzione spetta, a norma del cit. art. 389 cod.proc. c iv ., al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata, che, nella specie, è stato il giudice ordinario (Corte d'appello di Napoli)». Pur dal peculiare angolo visuale del riparto della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario, questa Corte ha dunque confermato la competenza funzionale del giudice che ha pronunciato la sentenza cassata, in consonanza con l’orientamento addotto dalla decisione impugnata in questa sede. 4.5.–La competenza funzionale del giudice che ha pronunciato la sentenza cassata non può venir meno in virtù dell’asserita continenza con una causa anteriore, avente ad oggetto il merito della pretesa, già consacrato da un accertamento definitivo che il giudice investito della domanda restitutoria di cui all’art. 389 cod. proc. civ. è vincolato ad assumere come presupposto intangibile. 5.–Con la quarta critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia negato la chiamata in causa dell’[OSCURATO:PERSONA] “F. Miulli”, unico effettivo debitore dell’INPS. 5.1.–Il motivo è inammissibile. 5.2.– La chiamata in causa d’un terzo, a differenza dell’ordine d’integrazione del contraddittorio, involge valutazioni discrezionali sull’opportunità di estendere il contraddittorio a un altro soggetto che non sia litisconsorte necessario (Cass., sez. I, 28 marzo 2014, n. 7406). -16 - L’esercizio del relativo potere, pertanto, non può essere censurato in sede di legittimità (sul punto, già Cass., sez. III, 19 maggio 1999, n. 4857), come questa Corte ha affermato in termini generali per il processo ordinario di cognizione (Cass., S.U., 23 febbraio 2010, n. 4309),sulla scorta delle esigenze di ragionevole durata del processo, tutelate dalla Carta fondamentale (art. 111 Cost.) e dalle fonti internazionali (art. 6 CEDU). Come ha puntualizzato di recente il giudice delle leggi, «con riguardo al processo del lavoro non si è mai dubitato del potere discrezionale del giudice di verificare, ai fini dell’ammissione della chiamata del terzo, la sussistenza dei relativi presupposti (ex aliis, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 9 febbraio 2016, n. 2522; 4 dicembre 2014, n. 25676 e 26 giugno 1999, n. 6657).L’esigenza di questo vaglio autorizzativo del giudice del lavoro sull’istanza di chiamata in causa del terzo da parte del convenuto – che, per lungo tempo, non è stato invece ritenuto necessario nel processo ordinario di cognizione –era correlata, tra l’altro, almeno in origine, anche alle non trascurabili problematiche processuali che avrebbero potuto determinarsi per effetto della chiamata» (sentenza n. 67 del 2023, punto 4.3. del Considerato in diritto). La pronuncia citata ha precisatoche all’istanza di chiamata in causa d’un terzonon si può dare ingresso quando sia «un modo per rallentare la definizione del giudizio tra le parti originarie del processo», con conseguente pregiudizio alle esigenze di«celere tutela» che permeano il processo del lavoro (sentenza n. 67 del 2023, cit., punto 7.3. del Considerato in diritto), applicabile anche al caso di specie. Di tali esigenze si è fatta carico la sentenza impugnata. Nel prudente apprezzamento che presiede alla valutazione dell’istanza, la Corte di merito ha posto l’accento sul rischio concreto di «pregiudizio della sollecita soddisfazione del diritto leso della parte vittoriosa nel processo presupposto» (pagina 11). -17 - Contro tale ponderata valutazione, coerente con l’oggetto del giudizio di cui all’art. 389 cod. proc. civ., circoscritto allo scrutinio delle domande di restituzione e di riduzione in pristino, s’infrangono le censure della parte ricorrente, in quanto tese a sindacare l’esercizio d’un potere discrezionale,conforme alla legge e suffragato da congrua motivazione. 6.–Restano da esaminare le censure formulate dall’INPS. 7.–Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’Istituto denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 389 cod. proc. civ., con riguardo alla decorrenza degl’interessi, ancorata alla notifica del ricorso introduttivo e non alla data del pagamento, in contrasto con l’orientamento consolidato di questa Corte. 7.1.–La censura coglie nel segno. 7.2.– Questa Corte è costante nell’affermare che l’ azione di restituzione e riduzione in pristino, proposta a norma dell’art. 389 cod. proc. civ. dalla parte vittoriosa nel giudizio di cassazione, in relazione alle prestazionieseguite in base alla sentenza d ’ appello poi annullata, non è riconducibile allo schema della ripetizione d’indebito. Tale azione, difatti, proprio perché si collega a un ’ esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza, prescinde dall’esistenza del rapporto sostanziale, ancora oggetto di contesa, e non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell’accipiens. Non possonovenire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti. Pertanto,chi ha eseguito un pagamento non dovuto, per effetto di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, ha diritto a essere indennizzato dell’intera diminuzione patrimoniale subita, ovvero alla restituzione della somma con gl’interessi legali a partire dal giorno del pagamento(Cass., sez. III, 20 ottobre 2011, n. -18 - 21699, richiamata dall’INPS a pagina 7 del ricorso; nei medesimi termini, anche Cass., sez. II, 3 luglio 2018, n. 17374). 7.3.–La sentenza impugnata presta dunque il fianco alle critiche dell’Istituto, nella parte in cui ha fatto decorrere gl’interessi di legge dalla proposizione della domanda restitutoria, senza annettere alcun rilievo alla data del pagamento. 8.–Con la seconda critica (art 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’Istituto allega violazione e falsa applicazione dell’art. 1224, secondo comma, cod. civ. La sentenza impugnata avrebbe arbitrariamente disconosciuto il diritto di ottenere il ristoro del maggior danno, determinato in via presuntiva nell’eventuale differenza, durante la mora, tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degl’interessi legali. 8.1.–La censura non è fondata. 8.2.– La sentenza d’appello evidenzia che all’Istitut o spettano soltanto gl’interessi legali, «in difetto di deduzione e di prova di un danno maggiore» (pagina 12). 8.3.–Tale statuizione è conforme a diritto e si sottrae alle critiche della parte ricorrente, che presuppongono l’indefettibile riconoscimento del maggior danno, anche in difetto di una sua allegazione. 8.4.–Occorre dare continuità all’orientamento di questa Corte, che nega l’automatismo nel riconoscimento della rivalutazione monetaria. L’attore deve adeguatamente dimostrare il pregiudizio patrimoniale derivante dalla ritardata soddisfazione del creditodi valuta. Si può reputare che il maggior danno sussistain via presuntiva, a patto che il creditore alleghi che, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali(Cass., sez. II, 30 luglio 2019, n. 20547). 8.5.– In coerenza con tali principi, la Corte d’appello di Bari ha respinto la domanda dell’Istituto in ragione della dirimente mancanza -19 - d’una siffatta allegazione e non può essere accolta la censura che, di tale allegazione, postula la superfluità. 9.–Con il terzo motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), l’INPS prospetta, infine, il vizio di omessa pronuncia in ordine alla richiesta di rifusione delle spese della procedura esecutiva, riconosciute con l’ordinanza del 20 marzo 2012. 9.1.–Il motivo è inammissibile. 9.2.–L’azione restitutoria proposta ai sensi dell’art. 389 cod. proc. civ. mira a indennizzare integralmente il solvensdi quanto questi abbia corrisposto in virtù di un titolo esecutivo caducato in sede di legittimità. 9.3.–La sentenza impugnata ha puntualizzato che la restituzione ingloba tutto quanto è stato pagato per effetto dell’ordinanza di assegnazione del 20 marzo 2012 (pagina 12), che include anche i compensi concernenti il precetto e le spese del giudizio di esecuzione e l’imposta di registro (pagina 3, punto XII). 9.4.– La parte ricorrente non allega e non dimostra, con la necessaria specificità, che la pronuncia di condanna abbia pretermesso l’ordine di restituzione somme effettivamente corrisposte per effetto della statuizione cassata e che sia, pertanto, parziale e lontana dal rivelarsi satisfattiva. Né si dimostra che tali profili controversi siano stati ritualmente devoluti dinanzi alla Corte di merito, nel giudizio definito con la pronuncia impugnata. 9.5.– A tale riguardo, meritano di essere condivisi i rilievi svolti dalla Banca nel controricorso(pagine 9 e 10) in ordine alla genericità della censura, avulsa dalla puntuale ratio decidendi della pronuncia impugnata e sguarnita degl’imprescindibili richiami al dibattito processuale. L’Istituto non ha efficacemente scalfito i rilievi della Banca. 10.– In ultima analisi, il ricorso della Banca dev’essere nel suo complesso rigettato. -20 - Quanto al ricorso dell’Istituto, si palesa fondata solo la prima doglianza, mentre va respinto il secondo motivo e dev’essere dichiarato inammissibile il terzo. 11.–La sentenza impugnata è cassata, pertanto, in relazione alla censura accolta. La causa può essere decisa nel merito, in quanto non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto. Dalla pronuncia d’appello si desume che il pagamento è stato eseguito il 29 marzo 2012 (pagina 12). Il dato, peraltro, non è controverso tra le parti. [OSCURATO:PERSONA] deve dunque corrispondere gl’interessi, al saggio legale (art. 1284 cod. civ.), dal 29 marzo 2012. 12.–La sentenza d’appello, nel resto, merita d’essere confermata, anche nella scelta di compensare le spese, in ragione della «novità delle questioni trattate» (pagina 13), presupposto che non è stato fatto segno di critiche di sorta. 13.–Alla luce dell’esito complessivo del presente giudizio, che vede il rigetto integrale della ragguardevole pretesa della Banca, volta a porre nel nulla la condanna alla restituzione, e l’accoglimento di un motivo del ricorso incidentale dell’INPS in ordine al rilevante profilo della debenza degl’interessi, le spese seguono la soccombenza della Banca e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale espletata. 14.– L’integrale rigetto del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] di Bari impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo di chi l’ha proposto di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. Rigetta il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] di Bari; accoglie il primo motivo del ricorso dell’INPS; respinge il secondo motivo e dichiara -21 - inammissibile il terzo motivo di tale ricorso ; cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, dispone che gl’interessi decorrano al saggio legale (art. 1284 cod. civ.) dal 29 marzo 2012 sull’importo riconosciuto dalla sentenza impugnata; compensa