CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 novembre 2019
Cassazione n. 39113/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20621-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - contro 55\6 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 512/2019 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] di TARANTO, depositatal'11/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 20621 sez. M3 - ud. 10-06-2021 -2- Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell'espletamento di un accertamento tecnico preventivo, convenne in giudizio, con ricorso ex art. 702 c.p.c., la [OSCURATO:SOCIETA]. al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti nel proprio villino a causa di infiltrazioni d'acqua che assumeva provenire dal fondo limitrofo di proprietà della convenuta nonché alla realizzazione delle opere necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi. Si costituì in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in giudizio del terzo [OSCURATO:PERSONA], in quanto ritenuto unico responsabile dei danni cagionati al fondo. Il Tribunale, disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario autorizzò la chiamata in giudizio del terzo. Si costituì in giudizio [OSCURATO:PERSONA] che non avendo partecipato all'accertamento tecnico preventivo chiese che venisse disposta una nuova CTU. Istruita la causa mediante CTU ed interrogatorio formale di [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale accolse parzialmente la domanda attorea condannando la [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] in solido tra loro al pagamento di € 5.029.02 a titolo di risarcimento del danno nonché la [OSCURATO:SOCIETA]. alla realizzazione delle opere per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] propose appello e la [OSCURATO:SOCIETA]. appello incidentale. Per quel che qui rileva la [OSCURATO:SOCIETA]. lamentò il mancato accoglimento della rivalsa interna nonché l'errata applicazione dell'art. 2051 c.c. osservando che, sin dall'acquisto del fondo, non aveva mai avuto la materiale disponibilità del bene che era sempre rimasta in capo al Trozzi. Eccepì, inoltre, che la CTU aveva individuato come causa esclusiva delle infiltrazioni la piantumazione di alcuni alberi e la presenza del muro di recezione, opere realizzate esclusivamente dal Trozzi come confermato dal medesimo in sede di interrogatorio formale. Osservò, infine, che in separato giudizio la Corte d'Appello di Lecce aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a dichiarare l'acquisto della proprietà del fondo in questione per usucapione. La Corte d'Appello di Lecce con sentenza n. 512/2019 dell'il novembre 2019, ha accolto parzialmente l'appello incidentale della [OSCURATO:SOCIETA]. condannando [OSCURATO:PERSONA], quale autore delle opere da cui derivano le infiltrazioni, a rivalere la [OSCURATO:SOCIETA]. nella misura del 50% e confermando, per il resto, la sentenza di primo grado. 3. Avverso tale pronuncia la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Considerato che: 4. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Il ricorrente addebita alla Corte d'Appello di non aver considerato che la responsabilità del custode del bene è esclusa quando sia acclarato che il fatto del terzo abbia avuto autonoma ed esclusiva efficacia causale nella produzione del danno. In particolare la Corte d'Appello non avrebbe considerato che la ricorrente non aveva mai avuto la materiale disponibilità del fondo, posseduta invece dal Tozzi che all' epoca aveva già incardinato giudizio di usucapione dei terreni, conclusosi successivamente a suo favore con ordinanza della Corte di Cassazione: solo al Tozzi, pertanto, era addebitabile la costruzione del muro di recinzione che aveva determinato il danno. 4.1 Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta nullità della sentenza in relazione agli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 360 n. 4 c.p.c. Sostiene il ricorrente che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe apparente poiché dichiarando l'obbligo del Tozzi, quale autore delle opere da cui derivano le infiltrazioni di pagare il 50% dei danni, gravando l'ulteriore 50% sulla ricorrente, e ciò in riforma della sentenza di primo grado, nessuna rifotina avrebbe operato considerato che la precedente decisione già condannava esse due parti in solido al risarcimento del danno subito dalla Amati. 4.2 Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. Addebita alla Corte d'Appello di aver trascurato che la disponibilità materiale esclusiva del fondo da parte del Trozzi, pacifica e non contestata dall'interessato, escludeva qualunque sua responsabilità per gli eventi infiltrativi. Osserva altresì che la conferma di detta disponibilità esclusiva doveva trarsi dall'ordinanza 24260/2018 con la quale era stato dichiarato l'acquisto per usucapione da parte del Tozzi per il terreno di cui è causa. 4.3 Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli art. 115 e 360 n. 1 c.p.c. Il ricorrente ripropone, sotto altra veste, le osservazioni svolte nei precedenti motivi, ed in particolare nel terzo circa l'omessa considerazione da parte della Corte di Appello, della proprietà e del possesso esclusivo dei terreni in capo al Trozzi e quindi l'esclusiva imputabilità a quest'ultimo della violazione dei doveri di custodia. Deduce, altresì, il contrasto di giudicati scaturente fra la ordinanza 24260/2018 e l'eventuale conferma della sentenza appellata. 5. Per le questioni trattate ritiene la Corte di rinviare la causa alla Pubblica Udienza della Sezione ordinaria. P.Q.M. la Corte rinvia la causa alla Pubblica Udienza della Terza Sezione civile.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione i