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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2026

Cassazione n. 25857/2026

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to il 31/01/1972 avverso la sentenza del 06/02/2026 del [OSCURATO:PERSONA] di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Genova in data 6 febbraio 2026, con la quale è stata applicata la pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla

I. 23 giugno 2017, n. 103 (in vigore dal 3 agosto 2017), deve essere Sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010; Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780); considerato, inoltre, che è irrilevante, per la natura personale dell'atto, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475; Sez. 6, ord. n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.MSezione VII Rbrmie k ' 1 O LUG 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to il 31/01/1972 avverso la sentenza del 06/02/2026 del [OSCURATO:PERSONA] di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Genova in data 6 febbraio 2026, con la quale è stata applicata la pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla I. 23 giugno 2017, n. 103 (in vigore dal 3 agosto 2017), deve essere Sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010; Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780); considerato, inoltre, che è irrilevante, per la natura personale dell'atto, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475; Sez. 6, ord. n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.MSezione VII Rbrmie k ' 1 O LUG 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]
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