CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33475/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del 13.1.2020 con cui il Tribunale del capoluogo meneghino aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione continuata e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia. 2. Ricorre per cassazione il difensore del Pagano lamentando vizio i motivazione per manifesta contraddittorietà ed illogicità. Il ricorso è inammissibile atteso che tra i suoi requisiti vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; nel caso di specie, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, il ricorrente non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo in tal modo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare così il proprio sindacato. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma