CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 1996
Cassazione n. 20886/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 23/01/1996 avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza del 19/10/2021, confermava la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Milano, in data 01/03/2021, che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 628 c.p.. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: 1.violazione dell'art. 62 n. 4 c.p. - attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità - e vizio di motivazione ; 2.violazione degli artt. 69 c.p. e 125 co. 3 e 546 c.p.p. - richiesta di rivisitazione del giudizio di bilanciamento tra circostanze - mancata valutazione dell'intera doglianza - motivazione assente - nullità della sentenza per carenza di elemento essenziale. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo, il ricorso è reiterativo poiché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). E nel caso in esame, il giudice di appello con gli argomenti esposti in motivazione a pag. 3 della sentenza, ha già esposto come il comportamento dell'imputato "non può essere inquadrato nell'ambito della speciale tenuità, sia avuto riguardo al valore economico della cosa sottratta, sia in considerazione agli effetti pregiudizievoli che la p.o. ha subito in conseguenza della sottrazione della res" (avuto conto alla sua professione di rider e all'essenzialità del telefonino come strumento di lavoro). Nè rileva a tal fine la circostanza che a seguito dell'intervento degli agenti il telefonino sia stato prontamente restituito alla persona offesa. Il secondo motivo deve ritenersi inammissibile poiché non è stato dedotto con i motivi di appello e non può quindi essere oggetto di deduzione per la prima volta in sede di legittimità va inoltre osservato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. PQM: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/4/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L [OSCURATO:PERSONA]