CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 ottobre 2024
Cassazione n. 22948/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato [OSCURATO:PERSONA]controLiquidazione Giudiziale della IF S.r.l., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 1206/2024depositata il 28/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24735/2024Numero sezionale 2755/2026Numero di raccolta generale 22948/2026Data pubblicazione 09/07/20261. L’oggetto del giudizio riguarda l’impugnazione della sentenza n.1206/2024 pronunciata dalla Corte d’Appello di Catanzaro all’esito delreclamo ex art. 51 CCII, pubblicata in data 28/10/2024, notificata amezzo PEC in data 05/11/2024. In precedenza, era infatti accaduto che ilTribunale di Crotone, con decreto in data 03/06/2023, avesse dichiaratol’inammissibilità della proposta di concordato preventivo avanzata da IFs.r.l. e, contestualmente, dichiarato l’apertura della procedura diliquidazione giudiziale nei confronti della stessa società, il cui successivoreclamo è stato respinto dalla citata sentenza n. 1206/2024.2. Avverso tale decisione è stato proposto, da parte di IF s.r.l., ricorso percassazione, sulla scorta di due motivi di impugnazione.3. La liquidazione giudiziale si è costituita con controricorso, chiedendo ilrigetto dell’avversa impugnazione.4. È stata, quindi, fissata udienza camerale per il 19/06/2026, in vistadella quale la ricorrente ha depositato una memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, fondamentalmente, pur afronte di una formulazione generica, la violazione ed erronea applicazionedell’art. 14 del d.lgs. 472/1997, in tema di responsabilità solidale delcessionario d’azienda per i debiti fiscali della cedente. Tale norma, perquanto qui rileva, prevede che “il cessionario è responsabile in solido,fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro ilimiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamentodell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno incui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle giàirrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioniNumero registro generale 24735/2024Numero sezionale 2755/2026Numero di raccolta generale 22948/2026Data pubblicazione 09/07/2026commesse in epoca anteriore. L'obbligazione del cessionario è limitata aldebito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli ufficidell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento deitributi di loro competenza… Le disposizioni del presente articolo siapplicano, in quanto compatibili, a tutte le ipotesi di trasferimento diazienda, ivi compreso il conferimento”.1.1. Il motivo di censura è inammissibile e decentrato rispetto all’effettivaratio decidendi, secondo cui l’inammissibilità della proposta dipendedall’impossibilità di configurare il pagamento promesso da Almeria afavore dell’Erario, seppur con rinuncia al regresso nei confronti delladebitrice, quale finanza esterna, in quanto comportamento già dovuto inforza delle pattuizioni sulla scorta delle quali il ramo d’azienda UNIEURO èstato conferito nella stessa Almeria: l’inammissibilità non è stata cioèdisposta in forza della solidarietà passiva fra cedente e cessionario di cuiall’art. 14 del d.lgs. 472/1997 – come invece sostenuto dalla ricorrente –bensì in forza dell’accollo convenzionale (tale ritenuto nella insindacabilemotivata ricostruzione istruttoria del giudice di merito) intercorso fra leparti al momento del conferimento.Il Tribunale di Crotone (vds. sent. 20/2024 del 04/06/2024), infatti, convalutazione dei fatti confermata dalla decisione impugnata della Corted’appello di Catanzaro, ha in primo luogo ritenuto “provato lo stato diinsolvenza della debitrice, tenuto conto dell’entità complessiva dei debitipari a oltre €4.300.000,00 (di cui più di 2.000.000,00 nei confrontidell’Erario), della persistenza dell’inadempimento, della circostanza per laquale essa non risulta titolare di beni immobili o mobili registrati da potereventualmente alienare per ripianare le posizioni debitorie maturate”.Profilo questo che non risulta affatto censurato.In secondo luogo, i giudici del merito, dopo aver premesso che il trattodistintivo della finanza esterna (cioè degli apporti effettuati da soggettiterzi rispetto al debitore) è dato dalla “neutralità dell’apporto del terzoNumero registro generale 24735/2024Numero sezionale 2755/2026Numero di raccolta generale 22948/2026Data pubblicazione 09/07/2026rispetto al patrimonio del debitore”, hanno accertato che “a fornire la cd.“finanza esterna” nella prospettazione della proponente è Almeria S.r.l.,società costituita nel febbraio 2021 da IF S.r.l. che, a liberazione delcapitale sociale, ha conferito l’intero ramo di commercio al dettaglio dellapropria azienda, composto da cinque punti vendita a marchio UNIEURO,divenendone unico socio, per poi cedere l’intera quota detenuta, dopoqualche giorno, al fratello sig. [OSCURATO:PERSONA] […] Quel che esclude chel’apporto possa essere definito di finanza esterna è la circostanza che IFS.r.l. annota nelle proprie scritture contabili ed espone nell’attivopatrimoniale un credito nei confronti di Almeria di pressochécorrispondente importo (€1.026.940,00). Tanto è riportato nel pianoanche nell’ultima versione datata 17/11/2023 con riguardo all’attivopatrimoniale disponibile (ivi pag. 22), oltre che nella relazione attestativada ultimo datata 20/11/2023 (ivi pag. 34). Sicché il definito “apporto difinanza esterna” difetta del requisito di estraneità al patrimonio dellaproponente oltre che di neutralità costituendo, piuttosto, la gran partedell’attivo patrimoniale della società proponente, come tale destinato allasoddisfazione dei creditori secondo l’ordine dei privilegi del c.c. […]”.A conferma di tale conclusione i giudici del merito hanno richiamato lostesso atto notarile di costituzione della newco, in cui per determinare ilvalore del conferimento effettuato da IF s.r.l. si è sottratto dall’attivo ilvalore delle passività, fra cui l’intero importo dei debiti tributari eprevidenziali, così da determinare un patrimonio netto positivo di appena44.492 euro (vds. decreto di inammissibilità del Trib. Crotone, in data 3giugno 2024, pagg. 3 ss., confermato dalla sentenza impugnata).Se ne desume, all’evidenza, che ogni contestazione riguardante unapretesa violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 472/97 cit.è mal posta e non inficia l’effettiva ratio decidendi precedentementeriassunta.Numero registro generale 24735/2024Numero sezionale 2755/2026Numero di raccolta generale 22948/2026Data pubblicazione 09/07/20262. Con il secondo motivo di ricorso, pur evocando ancora tale ultimadisposizione di carattere tributario, si censura sostanzialmente la sentenzaimpugnata, laddove non ha considerato come finanza esterna l’apportoche detta cessionaria d’azienda (o meglio conferitaria) apportava all’attivoconcordatario, destinando tale somma al pagamento dei debiti tributaridella società debitrice proponente, rinunciando altresì all’azione diregresso nei suoi confronti.2.1. Anche tale motivo, che ancora una volta non reca una esplicita especifica deduzione dei vizi censurati, appare comunque inammissibile intutti i suoi profili.Nella parte in cui aggredisce la decisione di merito in ordine alla nozione difinanza esterna, il motivo risulta inammissibile già ex art. 360 bis c.p.c.Ha affermato Sez. 1, sent. n. 9373/2012, che ai fini dell'ammissibilitàdella proposta di concordato preventivo, l'art. 160, secondo comma, leggefall. (nel testo sostituito dall'art. 2 del d.l. n. 35 del 2005, conv. in leggen. 80 del 2005) deve essere interpretato nel senso che l'apporto del terzosi sottrae al divieto di alterazione della graduazione dei crediti privilegiatisolo allorché risulti neutrale rispetto allo stato patrimoniale della societàdebitrice, non comportando né un incremento dell'attivo, sul quale i creditiprivilegiati dovrebbero in ogni caso essere collocati secondo il loro grado,né un aggravio del passivo della medesima, con il riconoscimento diragioni di credito a favore del terzo, indipendentemente dalla circostanzache tale credito sia stato o no postergato.Del pari, più recentemente, al fine di escludere dal concetto di finanzaesterna in senso proprio la cd. finanza dinamica, si è osservato che, puressendo condivisibile il richiamo al principio della inderogabilità del“divieto di alterazione della graduazione dei crediti privilegiati”, in caso diapporto di finanza esterna, occorre comunque evidenziare che il cd.surplus finanziario, determinato dalla continuità aziendale ex art. 186 bisl. fall., non può essere ricondotto, in alcun modo, nella categoriaNumero registro generale 24735/2024Numero sezionale 2755/2026Numero di raccolta generale 22948/2026Data pubblicazione 09/07/2026concettuale della finanza esterna apportata dal terzo finanziatore del pianoconcordatario; invero, nell’un caso, il flusso finanziario “eccedentario”,rispetto al programmato pagamento dei creditori previsto nel pianostesso, risulta pur sempre collegato (e dunque funzionalmentericonducibile) ai fattori produttivi aziendali e, dunque, in ultima istanza, alpatrimonio del debitore (e dunque alla garanzia patrimoniale insita nellostesso, ai sensi dei sopra richiamati artt. 2740 e 2741 cod. civ.), mentre,nell’altro caso, la finanza esterna è rappresentata da un apportofinanziario di un soggetto terzo rispetto al patrimonio del debitore,apporto che, se assistito dal sopra ricordato requisito di “neutralità”,sfugge alle stringenti regole della responsabilità patrimoniale e risulta,secondo i principi già affermati da questa Corte, liberamente distribuibiledal debitore” (Cass. sez. 1, sent. n. 22474/2024).Ciò premesso, il motivo non contiene argomenti tali, sotto questo primoprofilo di indagine, per rivedere l’orientamento consolidato di questaCorte, rappresentando l’estraneità effettiva e la neutralità dell’apporto delterzo elementi fondamentali che, anche nel nuovo disegno del Codice dellacrisi, consentono di distinguere la finanza terza in senso stretto dall’attivoconcordatario, anche nella sua eventuale porzione distribuibile mediantericorso alla relative priority rule (cfr. art. 84, comma 6 CCII).2.2. Poste tali coordinate concettuali, il motivo contesta per il resto laricostruzione dei fatti operata dalla decisione di merito, il che appareinammissibilmente rivolto ad ottenere in questa sede una nuovavalutazione dei fatti, dei documenti e delle prove di causa.Afferma sul punto la decisione impugnata, richiamando quanto sostenutonella decisione di prime cure che in precedenza si è riportato, che“l’operazione di conferimento del ramo di azienda intercorsa tra IF s.r.l. eAlmeria s.r.l. ha avuto ad oggetto il trasferimento anche delle passività,tra queste, dei debiti erariali e che detto trasferimento ha comportato uncredito per la società cedente che è stato iscritto nella componente attivaNumero registro generale 24735/2024Numero sezionale 2755/2026Numero di raccolta generale 22948/2026Data pubblicazione 09/07/2026del bilancio 2021 proprio per l’importo di € 1.026.940,00, mentre ilrichiamo all’art. 14 del decreto legislativo n. 472 del 1997 concernenecessariamente i debiti diversi da quelli oggetto di trasferimento”. Ilprezzo del conferimento, in altri termini, teneva già conto dell’obbligo diAlmeria di pagare i debiti fiscali della conferente IF – indipendentementedalla solidarietà legale di cui all’art. 14 cit. – e tale accertamento appareun giudizio di ordine meritale che in questa sede non può esserecensurato. Infatti la semplice rinuncia al regresso riguardava qui un’azione(il regresso) di fatto già resa impossibile dal meccanismo di creazionedella newco mediante conferimento, in quanto la conferente IF s.r.l. haappunto trasferito alla conferitaria/asserita datrice di finanza esterna ilproprio patrimonio attivo, al netto delle passività, cedendo in seguito lapropria quota di partecipazione nella stessa Almeria, così rendendosi difatto incapiente, come la sentenza che ne ha pronunciato la liquidazionegiudiziale ha accertato. In aggiunta a tale rilievo, resta il punto centraleper cui Almeria era tenuta al pagamento dei debiti fiscali (che si offrequale apporto “esterno” al sostegno del piano concordatario di IF s.r.l.) inforza dell’art. 9 dell’atto costitutivo, secondo cui “per i debiti fiscaliconferiti e descritti nella perizia la società conferitaria resta obbligatasolidale ai sensi dell’art. art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 472/97”,pattuizione che si aggiunge alla generica responsabilità solidale di cuiall’art. 14 cit., pur senza limitarne l’ambito di operatività, rendendo giàdoveroso quel pagamento che la stessa Almeria ha offerto(inammissibilmente) quale “nuova finanza”.3. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, mentre lespese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.Occorre, infine, dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributounificato, se ed in quanto dovuto per legge, a carico della ricorrente. P.Q.MNumero registro generale 24735/2024Numero sezionale 2755/2026Numero di raccolta generale 22948/2026Data pubblicazione 09/07/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente arifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquidain 10.200 euro (di cui 200 euro per spese vive), oltre spese generali, IVAe CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r.115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di partericorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nellamisura prevista per il ricorso, se ed in quanto dovuto per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 giugno 2026Il PresidenteMassimo Ferro