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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 novembre 1998

Cassazione n. 30499/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05GKYWE) nato il 3/11/1998 avverso la sentenza del 21/10/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo - relativo alla riconducibilità della sostanza stupefacente all'imputato - e il secondo e il terzo motivi - relativi alla omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale, oltre a essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano pagg. 6 e 7); Rilevato che il quarto motivo - relativo al trattamento sanzionatorio - non è consentito in sede di legittimità, avendo la Corte di appello ampiamente motivato sul punto (pag. 9).

Considerato che anche il quinto motivo sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena non è consentito dalla legge, a fronte della puntuale motivazione del giudice di appello che evidenzia che Cisse ha commesso i reati mentre si trovava sottoposto a misura cautelare.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05GKYWE) nato il 3/11/1998 avverso la sentenza del 21/10/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo - relativo alla riconducibilità della sostanza stupefacente all'imputato - e il secondo e il terzo motivi - relativi alla omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale, oltre a essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano pagg. 6 e 7); Rilevato che il quarto motivo - relativo al trattamento sanzionatorio - non è consentito in sede di legittimità, avendo la Corte di appello ampiamente motivato sul punto (pag. 9). Considerato che anche il quinto motivo sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena non è consentito dalla legge, a fronte della puntuale motivazione del giudice di appello che evidenzia che Cisse ha commesso i reati mentre si trovava sottoposto a misura cautelare. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30499/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris