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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29134/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di Appello di Caltanissetta nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2025 del Tribunale di Gela ;visti gli atti, il provvedimento impu gnato e il ricorso ;udita la relazione svolta dalla Consi g liera [OSCURATO:PERSONA] ;letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Gela ha condannato [OSCURATO:PERSONA], con il rito abbreviato, alla penadi un anno e sei mesi di reclusione ed euro 980 di multa previa riqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso detta sentenza la [OSCURATO:PERSONA] generale presso la Corte di appello di Caltanissetta ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, in cui deduce violazione di legge per avere il Tribunale di Gela erroneamente inquadrato le condotte contestate a [OSCURATO:PERSONA] (di cessione di diverse tipologie di droga dal 27 marzo al 7 giugno 2024) nell'ambito del cosiddetto "piccolo spaccio", con riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, pur in assenza dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 6, nn. 45061 del 2022 e 29132 del 2017), atteso il periodo temporale, il numero di cessioni, il rilevante flusso di denaro e l'eterogeneità delle sostanze espressiva di significativa potenzialità offensiva. 3.11 giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, pur censurando formalmente una violazione di legge, nella sostanza censura la motivazione della sentenza impugnata, così da doversi convertire in appello.

2. Secondo l'orientamento di questa Corte, qualora l'impugnazione proposta non sia quella ordinaria ma quella eccezionale del ricorso "per saltum", la Corte di cassazione deve dapprima interpretare la volontà della parte, per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi e, in caso di dubbio, privilegiare il tipo ordinario di gravame.

Qualora nell'atto di impugnazione, pur essendovi una formale denuncia di violazione di legge, risulti, però, nella sostanza, censurata la valutazione delle prove in ordine ad una questione di mero fatto, il ricorso risulta nella sostanza proposta ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e va convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, Alonzi, Rv. 274834; Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, Csollany, Rv. 236860).

Ed invero l'impugnazione sottoposta a scrutinio, vertendo sulla contestazione di precisi elementi di fatto - il periodo temporale delle condotte illecite contestate, 2il loro numero, il rilevante flusso di denaro e l'eterogeneità delle sostanze stupefacenti cedute - espressivi di significativa potenzialità offensiva e tali, dunque, da escludere la riqualificazione operata dal Tribunale ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in realtà si incentra su doglianze che attengono ad una rilettura delle emergenze processuali del giudizio di merito e, quindi, a questioni di fatto improponibili nel presente giudizio di legittimità, in quanto espressamente connesse a vizi di motivazione della sentenza impugnata.

3. Da quanto sopra consegue la conversione del ricorso in appello ex art. 569, comma 3, cod. proc. pen. con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Caltanissetta per il giudizio di merito.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di Appello di Caltanissetta nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2025 del Tribunale di Gela ;visti gli atti, il provvedimento impu gnato e il ricorso ;udita la relazione svolta dalla Consi g liera [OSCURATO:PERSONA] ;letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Gela ha condannato [OSCURATO:PERSONA], con il rito abbreviato, alla penadi un anno e sei mesi di reclusione ed euro 980 di multa previa riqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso detta sentenza la [OSCURATO:PERSONA] generale presso la Corte di appello di Caltanissetta ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, in cui deduce violazione di legge per avere il Tribunale di Gela erroneamente inquadrato le condotte contestate a [OSCURATO:PERSONA] (di cessione di diverse tipologie di droga dal 27 marzo al 7 giugno 2024) nell'ambito del cosiddetto "piccolo spaccio", con riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, pur in assenza dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 6, nn. 45061 del 2022 e 29132 del 2017), atteso il periodo temporale, il numero di cessioni, il rilevante flusso di denaro e l'eterogeneità delle sostanze espressiva di significativa potenzialità offensiva. 3.11 giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, pur censurando formalmente una violazione di legge, nella sostanza censura la motivazione della sentenza impugnata, così da doversi convertire in appello. 2. Secondo l'orientamento di questa Corte, qualora l'impugnazione proposta non sia quella ordinaria ma quella eccezionale del ricorso "per saltum", la Corte di cassazione deve dapprima interpretare la volontà della parte, per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi e, in caso di dubbio, privilegiare il tipo ordinario di gravame. Qualora nell'atto di impugnazione, pur essendovi una formale denuncia di violazione di legge, risulti, però, nella sostanza, censurata la valutazione delle prove in ordine ad una questione di mero fatto, il ricorso risulta nella sostanza proposta ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e va convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, Alonzi, Rv. 274834; Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, Csollany, Rv. 236860). Ed invero l'impugnazione sottoposta a scrutinio, vertendo sulla contestazione di precisi elementi di fatto - il periodo temporale delle condotte illecite contestate, 2il loro numero, il rilevante flusso di denaro e l'eterogeneità delle sostanze stupefacenti cedute - espressivi di significativa potenzialità offensiva e tali, dunque, da escludere la riqualificazione operata dal Tribunale ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in realtà si incentra su doglianze che attengono ad una rilettura delle emergenze processuali del giudizio di merito e, quindi, a questioni di fatto improponibili nel presente giudizio di legittimità, in quanto espressamente connesse a vizi di motivazione della sentenza impugnata. 3. Da quanto sopra consegue la conversione del ricorso in appello ex art. 569, comma 3, cod. proc. pen. con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Caltanissetta per il giudizio di merito. P.Q P.Q.M
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