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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1999

Cassazione n. 42290/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/01/1999 avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Considerato che il ricorso è manifestamente infondato; Rilevato che la sentenza in epigrafe ha confermato quella di primo grado che, con la diminuente per la scelta del giudizio abbreviato, aveva condannato il ricorrente alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 4,

I. 110/1975, e, in particolare, per il porto ingiustificato di un tirapugni; Considerato, infatti, che il ricorso censura la motivazione della sentenza nella parte in cui ha escluso la configurabilità dell'ipotesi della lieve entità di cui al terzo comma del citato art. 4, nonostante la incensuratezza e la giovane età dell'imputato, risulta inammissibile perché la Corte territoriale, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha osservato che trattandosi di un'arma non era possibile ritenere la lieve entità (Sez. 1 - , Sentenza n. 23840 del 13/01/2021, Rv. 281398 - 01), e che quindi l'impugnazione è volta a provocare un non consentito esame delle fonti probatorie - estraneo al sindacato di legittimità - alternativo rispetto a quello condotto dal giudice di appello in modo coerente; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/01/1999 avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato; Rilevato che la sentenza in epigrafe ha confermato quella di primo grado che, con la diminuente per la scelta del giudizio abbreviato, aveva condannato il ricorrente alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 4, I. 110/1975, e, in particolare, per il porto ingiustificato di un tirapugni; Considerato, infatti, che il ricorso censura la motivazione della sentenza nella parte in cui ha escluso la configurabilità dell'ipotesi della lieve entità di cui al terzo comma del citato art. 4, nonostante la incensuratezza e la giovane età dell'imputato, risulta inammissibile perché la Corte territoriale, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha osservato che trattandosi di un'arma non era possibile ritenere la lieve entità (Sez. 1 - , Sentenza n. 23840 del 13/01/2021, Rv. 281398 - 01), e che quindi l'impugnazione è volta a provocare un non consentito esame delle fonti probatorie - estraneo al sindacato di legittimità - alternativo rispetto a quello condotto dal giudice di appello in modo coerente; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 42290/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris