CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41280/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi; lo stesso reitera i motivi di appello in modo alquanto generico senza confrontarsi con le motivazioni della sentenza. 2. Sulla particolare tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.) la sentenza rileva, con valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità (vedi Sez. 4, Sentenza n. 43874 del 06/10/2016 Cc. (dep. 17/10/2016) Rv. 267926), come il comportamento complessivo dell'imputata e l'entità del fatto non consentono di ritenerlo di particolare tenuità - la consistenza notevole delle opere edilizie abusive, ben tre fabbricati di significative dimensioni -. 3. Sulla responsabilità la sentenza evidenzia la partecipazione della ricorrente, insieme al marito deceduto, agli incontri con i tecnici e le dimensioni degli abusi non possono far ritenere in buona fede la ricorrente. La stessa inoltre era presente al sopralluogo. Quantomeno, per la sentenza impugnata, si configura una colpa per il mancato accertamento della regolarità amministrativa delle rilevanti opere edilizie. Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. 4. Sulla prescrizione il ricorso è generico in quanto la sentenza impugnata evidenzia la sussistenza di sospensioni per 884 giorni e sul punto il ricorso in cassazione nulla eccepisce. Conseguentemente, i reati non risultavano prescritti al momento della pronuncia della sentenza impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de