CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 marzo 2024
Cassazione n. 21615/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 10/10/2023 dalla CORTE di APPELLO di MILANO. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udita, per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (sostituta processuale, per delega orale, dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]), che si è riportata alle conclusioni scritte, con nota spese, che ha depositato, chiedendone l'accoglimento; uditi, rispettivamente per gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e TORINO, gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si sono riportati ai propri motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene ritenute di giustizia per i reati di rapina aggravata consumata e tentata ed altro, loro ascritti in imputazione, pronunciata dal G.u.p. del Tribunale meneghino in data 12/12/2022. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto distinti ricorsi i difensori degli imputati, lamentando, con motivi qui riassunti nei limiti d'interesse, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - (TORINO) errata qualificazione giuridica della rapina contestata (essendo il fatto asseritamente sussumibile sub art. 624-bis cod. pen.), ingiustificato diniego delle attenuanti di cui all'art. 116 cod. pen. ed all'art. 114 cod. pen., ed eccessività dell'aumento di pena operato ex art. 81, comma secondo, cod. pen.; - ([OSCURATO:PERSONA]) erronea valutazione delle risultanze istruttorie valorizzate a fondamento della pronunciata affermazione di responsabilità ed ancora errata qualificazione giuridica della rapina contestata (essendo il fatto asseritamente sussumibile sub art. 624-bis cod. pen.). [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Invero, i motivi reiterano doglianze già puntualmente ed incensurabilmente disattese dalla Corte di appello, senza confrontarsi con le relative argomentazioni, in particolare: - quanto agli elementi valorizzati a fondamento della conclusiva affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] (f. 14 ss. della motivazione della sentenza impugnata, valorizzando in particolare, oltre a significativi elementi di geo-localizzazione, il riscontro del profilo genetico dell'imputato su plurimi campioni prelevati all'interno del box dove erano custoditi i motocicli utilizzati per la commissione dei reati, dove veniva contestualmente riscontrato il profilo genetico del TORINO, reo confesso), non validamente contrastati dalle congetture difensive, del tutto sfornite di supporto probatorio, ed in concreto consistenti in mere ed indimostrate ipotesi; - quanto alla qualificazione giuridica delle contestate rapine (f. 18 s. della sentenza impugnata, evidenziando le espletate violenze in danno delle pp.00.), senza dubbio corretta; - quanto al diniego, al TORINO; delle attenuanti di cui all'art. 116 cod. pen. ed all'art. 114 cod. pen. (cfr., rispettivamente, f. 19 e f. 20 della sentenza impugnata); - quanto infine all'asserita eccessività dell'aumento di pena operato ex art. 81, comma secondo, cod. pen. nei confronti del TORINO (cfr. f. 20 s. della sentenza impugnata, evidenziando l pluralità e la gravità dei reati accertati). 3. I ricorsi sono, pertanto, inammissibili. z 3.1. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali, nonché (in presenza di profili di colpa quanto alla determinazione delle cause della dichiarata inammissibilità) della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 3.2. Essi vanno, altresì, condannati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro tremilaseicentottantasei/00, oltre accessori di legge. Roma, 15 marzo 2024 Il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO