CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22316/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia in data 13/10/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 13/10/2022, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato il reclamo proposto, ai sensi degli artt. 18-ter e 35-bis Ord. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto nella Casa di reclusione di Spoleto in quanto sottoposto al regime previsto dall'art. 41-bis Ord. pen., avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Spoleto in data 10/02/2021 con il quale era stata respinta la sua richiesta di consegnargli alcune fotografie accluse a una missiva inviatagli dalla madre. Secondo il Collegio, infatti, diversi particolari delle immagini (per ambientazione, oggetti e disposizione degli stessi, allocazione dei soggetti) destavano fondati sospetti in ordine alla possibilità che, attraverso di esse, potessero essere veicolati contenuti non consentiti, rispetto ai quali il reclamo si era limitato a generiche doglianze. 0J\ 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 18-ter, 69 Ord. pen., 15 Cost. in relazione alla procedura per il trattenimento della missiva. Il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto aveva ad oggetto un'istanza proposta dal detenuto in data 11/07/2017, la quale, qualificata come reclamo generico ex art. 35 Ord. pen., era stata riqualificata dal Tribunale di sorveglianza di Perugia, alla luce dell'oggetto del provvedimento, come reclamo ex art. 18-ter Ord. pen. Tuttavia, la disciplina dettata da tale disposizione risulterebbe violata, atteso che le foto sarebbero state trattenute direttamente dall'amministrazione penitenziaria, senza alcuna pronuncia dell'autorità giudiziaria fin dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], essendosi il Magistrato di sorveglianza pronunciato a oltre 4 anni di distanza dal trattenimento operato dall'amministrazione. In questo modo, il Tribunale di sorveglianza si sarebbe pronunciato, per il principio devolutivo vigente in materia di reclami, sul provvedimento del Magistrato di sorveglianza avente ad oggetto un reclamo generico e non su quello che disponeva il trattenimento, mai adottato. In ogni caso, considerata la natura sostitutiva del provvedimento emesso dal Tribunale in sede di reclamo, il Collegio sarebbe stato tenuto ad adattare la decisione agli sviluppi della vicenda esecutiva e detentiva della persona condannata, in costante e fisiologica evoluzione. Ciò in quanto il giudice del reclamo, in termini generali, dovrebbe sempre apprezzare la permanente legittimità e opportunità del provvedimento censurato alla luce del quadro aggiornato a partire dal contributo, argomentativo e documentale, offerto dall'interessato in sede di udienza camerale, nonché delle informazioni ulteriormente pervenute o acquisite, anche ex officio, a norma dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 18-ter, 69 Ord. pen. e 15 Cost., nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dei presupposti per giustificare il trattenimento della missiva. La motivazione offerta dal provvedimento impugnato, secondo cui le foto avrebbero ritratto «soggetti sconosciuti, non identificabili attraverso i documenti trasmessi, perché datati», non terrebbe conto, da un lato, del fatto che il detenuto, in sede di reclamo, aveva chiarito la possibilità di identificare agevolmente i soggetti effigiati, ovvero la sorella Turiano e il nipote del detenuto; e, dall'altro lato, che i soggetti con cui il detenuto può avere corrispondenza non debbano essere necessariamente noti all'amministrazione )/1 penitenziaria, atteso che l'art. 18 Ord. pen. prevede la possibilità di avere colloqui e corrispondenza anche con altre persone e, 'dunque, anche con l'invio di fotografie. E infatti, sia il Tribunale di sorveglianza di Perugia, sia il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto avrebbero consentito l'inoltro di foto che ritraevano un soggetto estraneo al nucleo familiare di Turiano, pienamente identificabile, con cui il detenuto avrebbe avuto una pregressa corrispondenza epistolare. In ogni caso, ai fini del trattenimento della corrispondenza, non basterebbe l'indicazione di un mero sospetto della sussistenza dei presupposti del trattenimento, essendo necessario indicare gli elementi concreti da cui sia stato desunto il pericolo per una delle esigenze di cui al comma 1 dell'art. 18-ter Ord. pen., ovvero quando si rinvengano espressioni contrarie alla sicurezza e all'ordine pubblico. Nel caso di specie, invero, il Tribunale avrebbe affermato, del tutto apoditticamente, la possibilità che le foto potessero celare messaggi criptici, senza valutare il tempo trascorso dall'invio, superiore a cinque anni; e avrebbe ritenuto che il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari fosse irrevocabile, benché esso fosse stato oggetto di riforma da parte del Tribunale di Messina. 3. In data 13/03/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. e), Ord. pen. stabilisce che i detenuti che vi sono sottoposti devono essere assoggettati alla «sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia». Dunque, coloro i quali sono assoggettati al regime differenziato sono sottoposti, per legge, al controllo dei contenuti della corrispondenza, funzionale alle finalità di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica sottesi all'art. 41-bis Ord. pen., relativi alla necessità di interrompere i collegamenti tra il detenuto e l'organizzazione criminale di appartenenza. Il controllo deve essere disposto, secondo il principio generale stabilito dall'art.15 Cost., sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, la quale, in virtù dell'art. 18-ter Ord. pen., introdotto dalla legge n. 95 del 2004, può delegare la relativa attività, se non ritiene di provvedervi direttamente, «al direttore o ad un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore». Inoltre, l'autorità giudiziaria qualora, in seguito al visto di controllo, «ritenga che la corrispondenza o la stampa non debba essere consegnata o inoltrata al destinatario, dispone che la stessa sia trattenuta». Tale valutazione deve essere formulata a partire dalle «esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell'istituto». 3. Nel caso in esame, il trattenimento era stato disposto, in data 13/07/2017, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, il quale aveva richiamato la relazione dell'operatore penitenziario addetto al «magazzino detenuti», secondo cui le fotografie ritraevano persone sconosciute e non stretti congiunti di Turiano, e aveva evidenziato il rischio che le immagini potessero veicolare messaggi criptici. Detta decisione, secondo quanto riportato dal Tribunale di sorveglianza nell'ordinanza qui impugnata, era poi divenuta definitiva. Un'affermazione, questa, che è stata censurata dalla difesa con l'odierno ricorso in maniera non autosufficiente, non essendo stato in alcun modo dimostrato che la decisione del Giudice per le indagini preliminari fosse stata annullata dal Tribunale di Messina in sede di reclamo. 3.1. Consegue alle precedenti considerazioni, innanzitutto che deve ritenersi infondata la doglianza, articolata con il primo motivo, secondo cui il trattenimento non sarebbe stato disposto dall'autorità giudiziaria ma soltanto dall'amministrazione penitenziaria; e, in secondo luogo, che la richiesta di restituzione delle fotografie, avanzata in epoca coeva alla prima decisione al Magistrato di sorveglianza, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, in quanto reiterativa di una questione ormai preclusa dalla sopraggiunta definitività della prima decisione giudiziaria. 3.2. Con provvedimento in data 10/02/2021, il Magistrato di sorveglianza di Spoleto si è comunque pronunciato sul merito della nuova richiesta, evidenziando, per un verso, che le persone effigiate nelle foto non erano identificabili, avendo il detenuto all'uopo esibito alcuni documenti di identità ormai datati; e, per altro verso, che le fotografie avrebbero potuto veicolare messaggi criptici. Una valutazione, questa, che è stata avversata dal detenuto, il quale, nel proporre reclamo al Tribunale di sorveglianza, ha osservato che le fotografie ritraevano una sua sorella e alcuni suoi nipoti e che non fosse stato chiarito quale fosse il pericolo costituito dalle immagini. [OSCURATO:PERSONA] perugino ha, però, ribadito, a tal fine richiamando la decisione del Magistrato di sorveglianza, il pericolo, connesso a diversi particolari ritratti dalle fotografie (quali gli ambienti, gli oggetti, la disposizione degli stessi, l'allocazione dei soggetti), che queste ultime potessero essere utilizzate quali veicolo di messaggi, senza che il reclamo abbia addotto elementi concreti in grado di contrastare realmente il provvedimento oggetto di impugnazione.4. A fronte della sequenza procedimentale descritta, il reclamo ha, da un lato, censurato, con argomentazioni che si sono già ritenute infondate, che il trattenimento non fosse stato disposto dall'autorità giudiziaria; e, dall'altro lato, che essendo stato qualificato il primo reclamo come generico, il Tribunale di sorveglianza non avrebbe potuto dispiegare, attesa la natura devolutiva del mezzo d'impugnazione, una cognizione piena sui presupposti del trattenimento. Tale ultima censura, tuttavia, è contraddetta dagli stessi assunti difensivi, i quali, nell'evidenziare l'effetto sostitutivo della decisione del Tribunale, presuppongono uno scrutinio sui presupposti di applicabilità del trattenimento, che nel caso di specie risulta essere stato, oltretutto, pienamente realizzato. In proposito, va evidenziato come il Collegio di merito abbia valorizzato, più che il dato relativo alla identificazione dei soggetti ritratti, gli aspetti di contesto delle immagini, per arrivare, conclusivamente, a ritenere l'esistenza di un pericolo di utilizzazione illegittima del mezzo, volto a frustrare le finalità proprie del regime differenziato. Rispetto a tale valutazione, resa con motivazione congrua rispetto al tipo di provvedimento (missiva in entrata), che deve limitarsi a esplicitare sinteticamente le ragioni del trattenimento tenendo conto del bilanciamento tra ragioni ostensibili e rilievi non consentiti per esigenze investigative (Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527-01), il ricorso si è limitato ad affermazioni genericamente confutative, le quali devono, dunque, ritenersi inammissibili. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d