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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2021

Cassazione n. 47876/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t\\ Ritenuto che, con sentenza del 15 novembre 2021, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Bergamo il 9 aprile 2021, all'esito di giudizio abbreviato, con la quale - per quanto qui rileva - gli imputati erano stati condannati per i reati di cui agli artt. 2, 5 e 10 del d.lgs. n. 74 del 2000; che avverso la sentenza gli imputati hanno proposto ricorsi per cassazione, censurando: 1) la carenza di motivazione quanto alla responsabilità penale, che sarebbe stata desunta dal pagamento da parte dell'imputato di un solo modello F23, per una somma esigua (Strepparola); 2) vizi della motivazione in relazione alla responsabilità penale, perché la Corte d'appello si sarebbe richiamata alla sentenza di primo grado e non avrebbe preso in considerazione la documentazione prodotta dalla difesa, da cui emergerebbe che l'imputato non aveva più un ruolo nella società a partire dal 9 giugno 2011 (Strepparola); 3) vizi della motivazione in relazione alla quantificazione della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche (Strepparola); 4) la violazione delle disposizioni incriminatrici, non essendo stato dimostrato il ruolo dell'imputato dell'occultamento o distruzione delle scritture contabili, trattandosi di un soggetto che è stato liquidatore per un brevissimo tempo, e in mancanza di prova dell'esistenza della documentazione contabile, mentre lo stesso imputato non potrebbe essere considerato l'autore dell'indicazione in dichiarazione delle operazioni inesistenti, non avendo conseguito alcun profitto e non aveva potuto provvedere all'incombente della presentazione della dichiarazione fiscale; il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sul rilievo che l'imputato avrebbe collaborato, appena rintracciato dalle autorità (Tahiraj); 5) vizi della motivazione in relazione ai reati contestati, non essendo sufficiente la considerazione della Corte d'appello secondo cui la ricostruzione del reddito della società aveva comportato un'articolata attività di indagine (Tahiraj).

Considerato che i ricorsi sono inammissibili; che, infatti, il primo motivo è formulato in modo non specifico e trascura di considerare la partecipazione dell'imputato all'amministrazione della società anche dopo il 9 giugno 2011 da una serie di elementi, fra cui anche il modello F23, inspiegabilmente pagato dall'imputato stesso su conto a lui intestato; che, quanto al secondo motivo, riproduttivo di una censura proposta in appello, è ampiamente sufficiente il rinvio della sentenza impugnata a quella di primo grado, nella quale si spiega la ragione dell'irrilevanza della documentazione prodotta della difesa, in quanto genericamente riferita al dato formale della messa in liquidazione della società e dello svolgimento da parte dell'imputato di altre attività lavorative;che il terzo motivo appare basato su asserzioni, anche in astratto inidonee a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il complesso del trattamento sanzionatorio appaiono adeguati alla gravità dei fatti, in mancanza di concreti elementi di giudizio di segno contrario; che il motivo sub 4), solo formalmente riferibile a violazione di legge, e il motivo sub 5), relativi alla motivazione circa la responsabilità penale, non tengono conto della sentenza (pagg. 12-13), da cui emerge che l'imputato ha occultato scritture contabili che erano stati regolarmente istituite e ha svolto l'attività di liquidatore nel periodo di riferimento, come emerge dagli esiti dell'attività di indagine presi in considerazione anche dal giudice di primo grado; che la censura relativa alle circostanze e al trattamento sanzionatorio - basata su una indimostrata disponibilità dell'imputato a collaborare - è inidonea a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il complesso del trattamento sanzionatorio appaiono adeguati alla gravità dei fatti, in mancanza di difformi elementi di giudizio.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t\\ Ritenuto che, con sentenza del 15 novembre 2021, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Bergamo il 9 aprile 2021, all'esito di giudizio abbreviato, con la quale - per quanto qui rileva - gli imputati erano stati condannati per i reati di cui agli artt. 2, 5 e 10 del d.lgs. n. 74 del 2000; che avverso la sentenza gli imputati hanno proposto ricorsi per cassazione, censurando: 1) la carenza di motivazione quanto alla responsabilità penale, che sarebbe stata desunta dal pagamento da parte dell'imputato di un solo modello F23, per una somma esigua (Strepparola); 2) vizi della motivazione in relazione alla responsabilità penale, perché la Corte d'appello si sarebbe richiamata alla sentenza di primo grado e non avrebbe preso in considerazione la documentazione prodotta dalla difesa, da cui emergerebbe che l'imputato non aveva più un ruolo nella società a partire dal 9 giugno 2011 (Strepparola); 3) vizi della motivazione in relazione alla quantificazione della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche (Strepparola); 4) la violazione delle disposizioni incriminatrici, non essendo stato dimostrato il ruolo dell'imputato dell'occultamento o distruzione delle scritture contabili, trattandosi di un soggetto che è stato liquidatore per un brevissimo tempo, e in mancanza di prova dell'esistenza della documentazione contabile, mentre lo stesso imputato non potrebbe essere considerato l'autore dell'indicazione in dichiarazione delle operazioni inesistenti, non avendo conseguito alcun profitto e non aveva potuto provvedere all'incombente della presentazione della dichiarazione fiscale; il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sul rilievo che l'imputato avrebbe collaborato, appena rintracciato dalle autorità (Tahiraj); 5) vizi della motivazione in relazione ai reati contestati, non essendo sufficiente la considerazione della Corte d'appello secondo cui la ricostruzione del reddito della società aveva comportato un'articolata attività di indagine (Tahiraj). Considerato che i ricorsi sono inammissibili; che, infatti, il primo motivo è formulato in modo non specifico e trascura di considerare la partecipazione dell'imputato all'amministrazione della società anche dopo il 9 giugno 2011 da una serie di elementi, fra cui anche il modello F23, inspiegabilmente pagato dall'imputato stesso su conto a lui intestato; che, quanto al secondo motivo, riproduttivo di una censura proposta in appello, è ampiamente sufficiente il rinvio della sentenza impugnata a quella di primo grado, nella quale si spiega la ragione dell'irrilevanza della documentazione prodotta della difesa, in quanto genericamente riferita al dato formale della messa in liquidazione della società e dello svolgimento da parte dell'imputato di altre attività lavorative;che il terzo motivo appare basato su asserzioni, anche in astratto inidonee a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il complesso del trattamento sanzionatorio appaiono adeguati alla gravità dei fatti, in mancanza di concreti elementi di giudizio di segno contrario; che il motivo sub 4), solo formalmente riferibile a violazione di legge, e il motivo sub 5), relativi alla motivazione circa la responsabilità penale, non tengono conto della sentenza (pagg. 12-13), da cui emerge che l'imputato ha occultato scritture contabili che erano stati regolarmente istituite e ha svolto l'attività di liquidatore nel periodo di riferimento, come emerge dagli esiti dell'attività di indagine presi in considerazione anche dal giudice di primo grado; che la censura relativa alle circostanze e al trattamento sanzionatorio - basata su una indimostrata disponibilità dell'imputato a collaborare - è inidonea a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il complesso del trattamento sanzionatorio appaiono adeguati alla gravità dei fatti, in mancanza di difformi elementi di giudizio. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così