CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45974/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto, con motivazione esente dai denunciati vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda la pagina 5 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'esclusione della speciale tenuità del danno; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di penale responsabilità per il delitto di ricettazione, è generico perché è fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si veda la pagina 5 della sentenza impugnata) e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottobre