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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 31551/2022

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eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5958/2020 RG., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata; RICORRENTE/[OSCURATO:PERSONA] la "[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", con sede in Genova, in persona dell'amministratore delegato pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con stmclio in Genova, 16V:éj (corA.3.~ elettivamente domiciliata ( A, (indirizzo p.e.c.:1 V4 JL 2: o." A `, -:‘z)26 (avvvincenzomanno c ~amar- e fe presso ;fai Sco<Dvt41,,,, i f5L, LCance eria della Corte Suprema di'Cassazion , giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE/[OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Liguria il 17 settembre 2019 n. 1043/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 15 settembre 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Liguria il 17 settembre 2019 n. 1043/06/2019, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento con riguardo al classamento ed all'attribuzione di rendita catastale in relazione ad un'area sita nel porto di Genova alla Calata delle Grazie e censita in catasto con la particella 206 sub. 103 del folio GEP 82, detenuta in concessione demaniale dalla "[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.p.A." ed adibita a banchina di collegamento di un capannone con destinazione ad officina navale della medesima società al punto di attracco delle imbarcazioni in riparazione, a seguito di procedura "DOCFA" (con la riclassificazione dalla categoria E/1 alla categoria D/1, all'esito dello stralcio per frazionamento dalla maggiore consistenza del capannone, al quale essa era originariamente accorpata nella medesima unità catastale con classificazione in categoria D/1), ha respinto l'appello proposto dalla medesima nei confronti della "[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.p.A." avverso la sentenza resa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Genova il 26 agosto 2016 n. 1657/05/2016, con compensazione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la classificazione dell'area in questione in categoria E/1, anziché in categoria D/1, sul presupposto che l'atto impositivo non fosse stato motivato in relazione alla destinazione funzionale della medesima e che, pertanto, l'amministrazione finanziaria non potesse proporre tale eccezione in corso di causa.

Il ricorso è affidato a tre motivi.

La "[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.p.A." si è costituita con controricorso, proponendo ricorso incidentale (condizionato all'accoglimento del ricorso principale) avverso la sentenza impugnata.

Quest'ultimo è affidato a tre motivi.

L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso al suddetto ricorso incidentale.

La "[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.p.A." ha depositato memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]: A. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 53 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto il giudice di secondo grado che l'appello dell'amministrazione finanziaria difettasse della prospettazíone di motivi specifici, limitandosi a reiterare l'argomento (disatteso in prime cure) della insussistente destinazione ad un servizio pubblico dell'area in questione, stante la pertinenzialità e strumentalità rispetto al capannone adibito ad officina navale.2.

Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 57 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto il giudice di secondo grado che l'amministrazione finanziaria non potesse eccepire per la prima volta in tale sede la destinazione commerciale dell'area in questione, stante la pertinenzialità e strumentalità rispetto al capannone adibito ad officina navale, senza tener conto che l'atto impositivo era fondato sulla tassatività dei casi di classificazione nella categoria E e sulla persistenza della natura originaria dell'area in questione anche dopo il frazionamento dalla maggiore consistenza del capannone classificato in categoria D/1.

3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 40, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006 n. 286, 5 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1249, e 40 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto il giudice di secondo grado che l'area in questione potesse essere classificata in categoria E/1, nonostante la destinazione ad uso commerciale da parte della contribuente, in relazione alla sua strumentalità rispetto alle riparazioni eseguite presso il capannone adibito ad officina navale sulle imbarcazioni attraccate all'adiacente banchina di collegamento.

B. [OSCURATO:PERSONA] (CONDIZIONATO)

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 342 cod. proc. civ. e 53 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, 112, 324 e 329 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado l'esame della eccezione di inammissibilità dell'appello, che - a suo dire - non avrebbe investito il capo della decisione di prime cure sull'annullamento dell'atto impositivo per la sua genericità.

2. Con il secondo motivo, si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non essere stata tenuta in conto dal giudice di secondo grado l'eccezione di inammissibilità dell'appello, che - a suo dire - non avrebbe investito il capo della decisione di prime cure sull'annullamento dell'atto impositivo per la sua genericità.

3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione dell'art. 15 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stata erroneamente ritenuta dal giudice di secondo grado la sussistenza di «gravi ragioni» per disporre la compensazione delle spese giudiziali, nonostante la soccombenza dell'amministrazione finanziaria, in considerazione della «novità dei temi trattati». [OSCURATO:PERSONA]: A. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è fondato. 1.1 [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto l'inammissibilità dell'appello - pur formalmente rilevandone l'infondatezza - sul rilievo che l'amministrazione finanziaria avrebbe omesso di individuare i capi censurati della sentenza impugnata e di formulare le ragioni di dissenso rispetto al percorso logico-giuridico del giudice di prime cure.

Difatti, secondo la sentenza impugnata: «Nella fattispecie l'appello non è caratterizzato da specifici motivi che appunto individuano (fase rescindente) le parti impugnate, le censurano e ricostruiscono il fatto e/o il diritto nel modo corretto (fase rescissoria), ma da una parte in diritto, come se si trattasse di esternare al giudice le proprie deduzioni, senza alcun riferimento al titolo impugnato, che è una sentenza, che va censurata secondo le specifiche regole del processo».

1.2. Invero, con riferimento alla specificità dei motivi di appello, premesso che l'art. 53 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 si pone come norma speciale rispetto all'art. 342 cod. proc. civ., che, nella sua attuale formulazione, si divarica sostanzialmente dalla citata norma in tema di contenzioso tributario, questa Corte ha chiarito che riguardo al contenzioso tributario, ove l'amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e a riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l'onere di impugnazione specifica previsto dall'art. 53 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere "i motivi specifici dell'impugnazione" e non già "nuovi motivi", atteso il carattere devolutívo pieno dell'appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (tra le tante: Cass., Sez. 5^ 1 28 febbraio 2011, n. 4784; Cass., Sez. 5^, 29 febbraio 2012, n. 3064; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2016, nn. 27497 e 27498; Cass., Sez. 6^-5, 22 marzo 2017, n. 7369; Cass., Sez. 6^-5, 27 giugno 2017, n. 16037; Cass., Sez. 6^-5, 5 ottobre 2018, n. 24641; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2018, n. 32954; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2019, n. 10897; Cass., Sez. 5^, 10 ottobre 2019, nn. 22509 e 22511; Cass., Sez. 5^, 26 febbraio 2020, n. 5161 e 5164; Cass., Sez. 6^-5, 1 ottobre 2020, n. 20968; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3443; Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2021, n. 18051; Cass., Sez. 6^-5, 24 marzo 2022, n. 9600; Cass., Sez. 5^, 7 luglio 2022, n. 21489).

Inoltre, la specificità dei motivi di appello nel rito tributario ex art. 53 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 - disposizione questa che, peraltro, deve essere interpretata in senso restrittivo, in conformità all'art. 14 disp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 707) - non è esclusa dalla riproposizione delle ragioni, e delle argomentazioni, già poste a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio, ovvero delle controdeduzioni, quando queste ex se esprimano le ragioni di critica della pronuncia appellata nel suo intero contenuto (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 1 luglio 2014, n. 14908; Cass., Sez. 6^-5, 20 gennaio 2017, n. 1461; Cass., Sez. 6^-5, 5 ottobre 2018, n. 24641; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2018, n. 32954; Cass., Sez. 6"- 5, 13 dicembre 2021, n. 39543; Cass., Sez. 5^, 7 luglio 2022, n. 21489); e detta specificità va correlata al tenore complessivo dell'atto di gravame, ove, dunque, le ragioni di critica del decisum fatto oggetto di impugnazione debbono desumersi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 31 marzo 2011, n. 7393; Cass., Sez. 6^-5, 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., Sez. 6^-5, 21 novembre 2019, n. 30341; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29505; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, n. 1571; Cass., Sez. 5^, 7 luglio 2022, n. 21489).

Comunque, la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2018, n. 32954; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2020, n. 29908; Cass., Sez. 6^-5, 13 dicembre 2021, n. 39543; Cass., Sez. 6^-5, 24 gennaio 2022, n. 1971). 1.3 Secondo la motivazione della sentenza impugnata, «(...) l'argomento sottoposto al vaglio di questa Commissione è che (...) "l'Ufficio ha classificato il bene in ctg [recte: categoria] D perché ha ritenuto l'attività della ricorrente non qualificabile di <servizio pubblico>, mentre la ctg [recte: categoria] catastale E/1 compete alle sole unità strumentali rispetto all'espletamento di un'attività qualificabile come servizio pubblico".

Ebbene a questa argomentazione ha già risposto la sentenza di primo grado, ritenendo illegittima la suddetta qualificazione, con precise motivazioni, dove si afferma che "l'Ufficio non ha proceduto ad una riclassificazione dell'immobile, ma si è limitato a riportarne il classamento in quello originario - verificato che si trattava di una divisione e l'unità derivata, avendo una sua autonomia funzionale e reddituale, manteneva le sue caratteristiche peculiari, e cioè di concorrere, insieme all'altra unità derivata (il capannone) al raggiungimento degli scopi commerciali della società -".

L'argomento è all'evidenza inammissibile, poiché non è stato oggetto di contraddittorio in primo grado.

L'Agenzia non ha affatto svolto dinanzi alla CTP deduzioni volte a dimostrare la suddetta funzionalità, e tali deduzioni sono e rimangono in questa sede solo affermazioni prive di rilievo ed indimostrate». 1.4 Tuttavia, alla luce delle precedenti considerazioni, tale constatazione non basta a giustificare l'absolutio ab instantia.

Difatti, rileggendo il testo dell'appello (seppure nei limiti dello stralcio riportato nel ricorso per cassazione, in ossequio al canone dell'autosufficienza), si desume che l'amministrazione finanziaria aveva argomentato in modo analitico e dettagliato, per un verso, sulla destinazione commerciale dell'area in questione e sulla preclusione ad una classificazione della stessa in categoria E/1 e, per altro verso, sull'adeguatezza motivazionale dell'atto impositivo in ordine al ripristino della classificazione dell'area in questione in categoria D/1 per effetto della derivazione dalla maggiore consistenza di un'unità catastale più complessa (in quanto comprensiva del capannone adibito ad officina navale) e della conseguente conservazione (nonostante l'autonomia dell'identificazione catastale) della strumentalità alla destinazione commerciale (riparazione delle imbarcazioni attraccate all'adiacente banchina di collegamento) del capannone adibito ad officina navale.

Ne discende che i motivi di appello censurano in modo puntuale entrambe le rationes decidendi della sentenza impugnata, avendo dedotto, da un lato, che «il suo utilizzo è strettamente connesso allo svolgimento dell'attività della società, che opera, giova ricordare, nel settore delle riparazioni navali, attività di natura privata e commerciale», e, dall'altro lato, alla luce dell'art. 2, comma 40, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006 n. 286, in forza del quale «possono essere censiti nella categoria "E1" solo gli immobili utilizzati per l'erogazione di un servizio pubblico», «la attribuzione della categoria catastale E/1 compete alle sole unità immobiliari strumentali rispetto all'espletamento di un'attività qualificabile come "servizio pubblico"», laddove «la ricorrente società, invero, non svolge un servizio pubblico o di pubblica utilità, ma di impresa privata con fini di lucro, erogando servizi in regime di libera concorrenza con prezzi non calmierati o assoggettati ad accordi di sorta».

Il che è sufficiente, secondo questa Corte, a soddisfare il requisito della "specificità" del mezzo di gravame, essendo chiaramente definito l'ambito della cognizione devoluta al processo di secondo grado ed essendo superflua la formulazione di specifiche censure sulla motivazione della sentenza appellata.

1.5. Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto malgoverno dei principi enunciati, declinando di esaminare il merito del gravame, nonostante la inequivoca riproposizione delle ragioni e delle argomentazioni addotte in prime cure dall'amministrazione finanziaria a sostegno della pretesa recuperatoria nei confronti della contribuente.

2. Il secondo motivo è fondato. 2.1 È pacifico che il carattere impugnatorio del processo tributario è logicamente incompatibile con la proponibilità da parte dell'ufficio di eccezioni nuove in appello (come tali inammissibili), poiché le eccezioni in senso tecnico costituendo lo strumento processuale attraverso il quale si fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa od estintiva della pretesa, su cui il giudice non può pronunciarsi in mancanza dell'allegazione ad opera di una delle parti, nel processo tributario riguarderebbero la pretesa fiscale, avanzata dalla stessa amministrazione finanziaria (tra le altre: Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2006, n. 22010; Cass., Sez. 5^, 1 maggio 2007, n. 10779; Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2012, n. 2201; Cass., Sez. 5^, 31 maggio 2019, n. 14949; Cass., Sez. 6^-5, 15 marzo 2021, n. 7210; Cass., Sez. 6^-5, 20 ottobre 2021, n. 29061).

Ciò non di meno, la parità di posizione processuale tra contribuente ed amministrazione finanziaria (sul piano dell'esercizio del diritto di difesa: art. 24 Cost.) non può prescindere dalla peculiarità del giudizio tributario, il quale non si connota come un giudizio di "impugnazione-annullamento", bensì come un giudizio di "impugnazione-merito", in quanto non è finalizzato soltanto ad eliminare l'atto impugnato, ma è diretto alla pronuncia di una decisione di merito sul rapporto tributario, sostitutiva dell'accertamento dell'amministrazione finanziaria, previa quantificazione della pretesa erariale, peraltro entro i limiti posti da un lato, dalle ragioni di fatto e di diritto esposte nell'atto impositivo impugnato e, dall'altro lato, dagli specifici motivi dedotti nel ricorso introduttivo del contribuente (tra le altre: Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2007, n. 10779; Cass. Sez. 5^, 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., Sez. 5^, 8 giugno 2018, n. 14925; Cass., Sez. 6^-5, 2 ottobre 2017, n. 23032; Cass., Sez. 5^, 23 dicembre 2020, n. 29393; Cass., Sez. 5^, 16 settembre 2021, nn. 25037 e 25038; Cass., Sez. 5^, 21 aprile 2022, n. 12695). 2.2 Per cui, l'osservanza dell'art. 57 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 da parte dell'amministrazione finanziaria si risolve nella preclusione a mutare i termini della contestazione, deducendo motivi e circostanze diversi da quelli contenuti nell'atto di accertamento o, comunque, avanzando pretese diverse, sotto il profilo del fondamento giustificativo e, dunque, sul piano della causa petendi, da quelle recepite nell'atto impositivo (Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2008, n. 25909; Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2019, n. 12467; Cass., Sez. 5^, 26 febbraio 2020, n. 5160; Cass., Sez. 5^, 17 maggio 2021, n. 17233; Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2022, n. 17189). 2.3 Così, in tema di contenzioso tributario, il divieto di domande nuove previsto all'art. 57, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, trova applicazione anche nei confronti dell'ufficio finanziario, al quale non è consentito, innanzi al giudice di appello, avanzare pretese diverse, sotto il profilo del fondamento giustificativo, e dunque sul piano della causa petendi, da quelle recepite nell'atto impositivo, altrimenti ledendosi la concreta possibilità per il contribuente di esercitare il diritto di difesa attraverso l'esternazione dei motivi di ricorso, i quali, necessariamente, vanno rapportati a ciò che nell'atto stesso risulta esposto (Cass., Sez. 5^, 11 dicembre 2012, n. 22553; Cass., Sez. 5^, 7 maggio 2014, n. 9810; Cass., Sez. 5^, 27 giugno 2019, n. 17231; Cass., Sez. 5^, 26 febbraio 2020, n. 5160; Cass., Sez. 5^, 31 agosto 2022, n. 25629). 2.4 Parimenti, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto sempre dall'art. 57 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, riguarda le eccezioni in senso tecnico, ossia lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale.

Pertanto, esso non limita affatto la possibilità dell'amministrazione finanziaria di difendersi in tale giudizio, né quella d'impugnare la sentenza che lo conclude, qualora la stessa abbia accolto una domanda avversaria per ragioni diverse da quelle poste dal giudice di primo grado a fondamento della propria decisione ovvero che siano sostanzialmente comprese nel thema decidendum (Cass., Sez. 5^, 25 maggio 2012, n. 8316; Cass., Sez. 6^, 31 maggio 2016, n. 11223; Cass., Sez. 6^, 20 settembre 2017, n. 21889; Cass., Sez. 6^, 29 dicembre 2017, n. 3124; Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27562; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2019, n. 33756; Cass., Sez. 5^, 23 dicembre 2020, nn. 29391 e 29393; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 32151; Cass., Sez. 5^, 4 luglio 2022, n. 21074).

In definitiva, il divieto in questione concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d'invalidità dell'atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 7 giugno 2013, n. 14486; Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2017, n. 22105; Cass., Sez. 6^-5, 29 dicembre 2017, n. 31224; Cass., Sez. 6^-5, 23 maggio 2018, n. 12651; Cass., Sez. 5^, 16 dicembre 2019, n. 33115; Cass., Sez. 5^, 28 febbraio 2020, n. 5502; Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2020, n. 22004; Cass., Sez. 5^, 29 gennaio 2021, n. 2072; Cass., Sez. 5^, 17 marzo 2021, n. 7434). 2.5 Dunque, l'amministrazione finanziaria ha facoltà di integrare, completare ed ampliare le proprie difese ed eccezioni (improprie) con la proposizione dell'appello avverso la decisione sfavorevole di prime cure, fermo restando il limite invalicabile delle ragioni (di fatto e di diritto) poste a fondamento dell'atto impositivo.Per cui, nel processo tributario, la parte resistente, la quale, in primo grado, si sia limitata ad una contestazione generica del ricorso, può rendere specifica la stessa in sede di gravame poiché il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dall'art. 57, comma 2, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, riguarda solo le eccezioni in senso stretto e non anche le mere difese, che non introducono nuovi temi di indagine (in termini: Cass., Sez. 6^-5, 23 maggio 2018, n. 12651). 2.6 Su tali premesse, quindi, non si può ritenere che, con l'atto di appello, l'amministrazione finanziaria abbia ampliato il thema decidendum mediante la proposizione di una domanda o di un'eccezione nuova (in senso tecnico), essendosi limitata soltanto a precisare e ad arricchire le argomentazioni dedotte nel giudizio di prime cure a difesa del proprio operato, con la semplice specificazione - nell'atto di appello - che il ripristino della classificazione dell'area in questione in categoria D/1 era giustificato - oltre che dalla sua derivazione per frazionamento dall'unità catastale accorpante anche il capannone adibito ad officina navale, a cui essa era pertinenziale per il più agevole collegamento alla banchina adiacente al fine di consentire la riparazione delle imbarcazioni ivi attraccate - dalla sua strumentalità alla destinazione commerciale del capannone adibito ad officina navale.

3. Il terzo motivo è parimenti fondato. 3.1 La ricorrente principale ha lamentato che il giudice di appello avrebbe erroneamente inserito in catasto l'area adibita a banchina di collegamento di un capannone con destinazione ad officina navale della medesima società con il punto di attracco delle imbarcazioni in riparazione, sul presupposto della destinazione a servizio di pubblico interesse, nonostante la gestione in regime di concessione demaniale, nella categoria E/1, la quale contempla le "stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi e aerei", anziché nella categoria D/1, la quale annovera gli "opifici". 3.2 Va premesso che la concessione in uso di un bene demaniale - oltre a non comportare la sua automatica destinazione ad un servizio pubblico - non limita le facoltà di godimento del concessionario, che subentra nei poteri e nelle funzioni dell'amministrazione concedente, divenendo l'unico soggetto tenuto al pagamento delle relative imposte (e, quindi, l'unico legittimato passivo in caso di accertamento catastale) (Cass., Sez. 5^, 22 gennaio 2020, n. 1326; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n. 6821). 3.3 Ciò posto, la qualificazione nel gruppo E è propria di quegli immobili (stazioni, ponti, fari, edifici di culto, cimiteri, ecc.), con una marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale che li rendono sostanzialmente incommerciabili e estranei ad ogni logica di commercio e di produzione industriale.

Una conferma di tale impostazione è data dall'art. 2, comma 40, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006 n. 286, a tenore del quale: «Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale». 3.4 Secondo detta impostazione, per un corretto censimento catastale degli immobili ubicati in un'area portuale non può essere utilizzato il criterio formale ed astratto della localizzazione, ma è necessario accertare lo svolgimento dell'attività secondo parametri imprenditoriali.

A tale riguardo è irrilevante che le attività "portuali" siano di pubblico interesse.

L'interesse generale allo svolgimento dell'attività non esclude, infatti, che quest'ultima sia esercitata secondo criteri economici tipici dell'impresa commerciale.

A supporto delle suesposte osservazioni va segnalato il recente orientamento, formatosi proprio con riferimento alle aree portuali scoperte e coperte, che ha avuto modo di tenere distinto il fenomeno dell'impresa esercente attività portuale (quindi, lucrativa) dallo svolgimento di un servizio pubblico, che è proprio, nell'attuale fase, dell'autorità di vigilanza del settore.

Ciò in quanto, l'art. 21, comma 1, lett. a, della Legge 28 gennaio 1994 n. 84, eliminando la riserva, a favore delle compagnie portuali e dei gruppi portuali, delle operazioni di sbarco, di imbarco e di maneggio delle merci, in attuazione sia del principio della libertà di iniziativa economica ex art. 41, comma 1, Cost., sia del principio comunitario di libera concorrenza, ha imposto la trasformazione in società delle compagnie e dei gruppi portuali «per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali» (tra le tante, in materia di ICI: Cass., Sez. 5^, 27 marzo 2019, n. 8536; Cass. Sez. 5^, 17 aprile 2019, n. 10674; Cass., Sez. 5^, 17 settembre 2019, n. 23067; Cass., Sez. 5", 30 dicembre 2019, n. 34657; Cass., Sez. 6^-5, 21 dicembre 2020, n. 29194; in materia catastale: Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8406; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2022, n. 14931). 3.5 Per cui, anche in ambito portuale, si delinea una vera e propria incompatibilità tra la classificazione in categoria E, da un lato, e la destinazione dell'immobile ad uso commerciale o industriale, dall'altro lato.

Tale incompatibilità vale, non avendo rilievo, per tale specifico ambito - di cui si discute, il criterio della mera localizzazione in area adibita a servizio pubblico (stazione o terminal), dovendosi invece fare applicazione del diverso criterio di funzione o attività, così da escludersi la categoria in questione in presenza di autonomia funzionale e reddituale derivante dall'impiego dell'area per scopi imprenditoriali di natura commerciale, industriale, d'ufficio privato e simili.

Così, la (pacifica) natura di pubblico interesse dell'attività di trasporto e di stazione marittima non può, neppur essa, ritenersi dirimente nell'assegnazione della categoria in questione, dal momento che non è escluso che il relativo servizio sia in concreto esercitato secondo modalità economiche e remunerative tipiche dell'impresa commerciale.

Né la circostanza che si tratti di attività svolte in forza di concessione d'uso di aree demaniali (come è consentito dall'art. 36 cod. nav.) esclude, di per sé, che queste ultime vengano assoggettate a forme di sfruttamento economico ed imprenditoriale con autonomia funzionale e reddituale (Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2020, n. 24075).

L'esercizio da parte di una compagine sociale in forma concorrenziale dell'attività commerciale comporta il necessario utilizzo dei siti demaniali dati in concessione senza i quali non potrebbero svolgersi tutte quelle operazioni (carico, scarico, stoccaggio ecc.) destinate al servizio portuale.

L'autonomia funzionale e reddituale comporta, quindi, che le banchine destinate ad uso commerciale e/o industriale non possano essere classate in categoria "E". 3.6 Questo indirizzo interpretativo non viene meno per effetto dell'art. 1, comma 578, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (norma fatta oggetto di istruzioni applicative con circolare emessa dall'Agenzia delle Entrate il 2 luglio 2019 n. 16/E), secondo cui le banchine, le aree portuali scoperte ed i relativi depositi strettamente funzionali (in base all'autorizzazione rilasciata dall'autorità portuale) alle operazioni ed ai servizi portuali non doganali «costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1, anche se affidati in concessione a privati».

Si tratta, infatti, di disposizione espressamente valevole (a conferma della legittimità del diverso regime precedentemente operante) solo per il futuro e, segnatamente, con decorrenza dall'i gennaio 2020; così come solo da questa stessa data prendono effetto le procedure eventualmente intraprese dagli interessati per ottenere l'aggiornamento e la revisione di rendita delle diverse categorie catastali precedentemente attribuite ai beni in questione (art. 1, comma 579, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205) (in termini: Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, n. 34663; Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2020, n. 24075; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8406; Cass., Sez. 6^-5, 15 marzo 2022, n. 8326). 3.7 Nella specie, la sentenza impugnata ha fatto malgoverno del principio enunciato, affermando la correttezza dell'inserimento dell'area in questione in categoria E/1, anziché in categoria D/1, sull'erroneo presupposto che la destinazione strumentale all'attività imprenditoriale svolta dalla contribuente in regime di concessione demaniale a mezzo del capannone adibito ad officina navale non fosse stata considerata nella motivazione dell'atto impositivo.

B. [OSCURATO:PERSONA] (CONDIZIONATO)

4. L'accoglimento dei motivi dedotti col ricorso principale impone al giudicante di scrutinare anche i motivi dedotti col ricorso incidentale (condizionato).

Ciò detto, il primo motivo è infondato.4.1 Invero, richiamando le considerazioni poste a fondamento dell'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale in ordine all'incidenza dell'appello proposto dall'amministrazione finanziaria su entrambe le rationes decidendi della sentenza di prime cure, si rileva che il giudice di secondo grado ha ritenuto l'implicito assorbimento dell'eccezione proposta dalla contribuente nel rigetto del gravame principale.

Ad ogni modo, nessun giudicato interno poteva essersi formato in relazione all'annullamento dell'atto impositivo per deficit motivazionale da parte del giudice di primo grado, posto che, come si è detto, l'appello principale aveva manifestamente investito anche la cognizione di tale questione.

5. Il secondo motivo è inammissibile. 5.1 La doglianza si sostanzia nella pedissequa riproposizione del precedente motivo sub specie dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. 5.2 Ora, l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante: Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6^-3, 27 novembre 2014, n. 25216; Cass., Sez. 2^, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez.

Lav., 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, nn. 19820, 19824, 19826 e 19827; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 20963; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2021, n. 21431).

L'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., Sez. 1^, 14 settembre 2018, n. 26305; Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2021, n. 12400; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2021, nn. 21457 e 21458) né l'omessa disanima di questioni o argomentazioni (Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 20 aprile 2021, n. 10285). 5.3 Nella specie, il "fatto" di cui si lamenta l'omesso esame da parte del giudice di secondo grado è costituito dall'eccezione di inammissibilità dell'appello principale, per cui ne è palese l'incensurabilità per carenza dei presupposti delineati dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ..

6. Da ultimo, il terzo motivo deve intendersi assorbito dall'accoglimento del ricorso principale, essendo venuto meno (con la cassazione della sentenza impugnata) il presupposto della pronunzia accessoria sulla compensazione delle spese giudiziali.

7. Valutandosi la fondatezza, per il primo, e, di contro, l'infondatezza, l'inammissibilità e l'assorbimento, per il secondo, dei motivi rispettivamente dedotti, alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, il ricorso principale può essere accolto, mentre il ricorso incidentale deve essere rigettato; per conseguenza, la sentenza impugnata deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 1, ultima parte, cod. proc. civ., con pronuncia di rigetto del ricorso originario della contribuente.

8. L'andamento della causa nelle fasi antecedenti giustifica la compensazione delle spese dei giudizi di merito.

Viceversa, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della contribuente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5958/2020 RG., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata; RICORRENTE/[OSCURATO:PERSONA] la "[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", con sede in Genova, in persona dell'amministratore delegato pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con stmclio in Genova, 16V:éj (corA.3.~ elettivamente domiciliata ( A, (indirizzo p.e.c.:1 V4 JL 2: o." A `, -:‘z)26 (avvvincenzomanno c ~amar- e fe presso ;fai Sco<Dvt41,,,, i f5L, LCance eria della Corte Suprema di'Cassazion , giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE/[OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Liguria il 17 settembre 2019 n. 1043/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 15 settembre 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Liguria il 17 settembre 2019 n. 1043/06/2019, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento con riguardo al classamento ed all'attribuzione di rendita catastale in relazione ad un'area sita nel porto di Genova alla Calata delle Grazie e censita in catasto con la particella 206 sub. 103 del folio GEP 82, detenuta in concessione demaniale dalla "[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.p.A." ed adibita a banchina di collegamento di un capannone con destinazione ad officina navale della medesima società al punto di attracco delle imbarcazioni in riparazione, a seguito di procedura "DOCFA" (con la riclassificazione dalla categoria E/1 alla categoria D/1, all'esito dello stralcio per frazionamento dalla maggiore consistenza del capannone, al quale essa era originariamente accorpata nella medesima unità catastale con classificazione in categoria D/1), ha respinto l'appello proposto dalla medesima nei confronti della "[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.p.A." avverso la sentenza resa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Genova il 26 agosto 2016 n. 1657/05/2016, con compensazione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la classificazione dell'area in questione in categoria E/1, anziché in categoria D/1, sul presupposto che l'atto impositivo non fosse stato motivato in relazione alla destinazione funzionale della medesima e che, pertanto, l'amministrazione finanziaria non potesse proporre tale eccezione in corso di causa. Il ricorso è affidato a tre motivi. La "[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.p.A." si è costituita con controricorso, proponendo ricorso incidentale (condizionato all'accoglimento del ricorso principale) avverso la sentenza impugnata. Quest'ultimo è affidato a tre motivi. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso al suddetto ricorso incidentale. La "[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.p.A." ha depositato memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]: A. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 53 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto il giudice di secondo grado che l'appello dell'amministrazione finanziaria difettasse della prospettazíone di motivi specifici, limitandosi a reiterare l'argomento (disatteso in prime cure) della insussistente destinazione ad un servizio pubblico dell'area in questione, stante la pertinenzialità e strumentalità rispetto al capannone adibito ad officina navale.2. Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 57 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto il giudice di secondo grado che l'amministrazione finanziaria non potesse eccepire per la prima volta in tale sede la destinazione commerciale dell'area in questione, stante la pertinenzialità e strumentalità rispetto al capannone adibito ad officina navale, senza tener conto che l'atto impositivo era fondato sulla tassatività dei casi di classificazione nella categoria E e sulla persistenza della natura originaria dell'area in questione anche dopo il frazionamento dalla maggiore consistenza del capannone classificato in categoria D/1. 3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 40, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006 n. 286, 5 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1249, e 40 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto il giudice di secondo grado che l'area in questione potesse essere classificata in categoria E/1, nonostante la destinazione ad uso commerciale da parte della contribuente, in relazione alla sua strumentalità rispetto alle riparazioni eseguite presso il capannone adibito ad officina navale sulle imbarcazioni attraccate all'adiacente banchina di collegamento. B. [OSCURATO:PERSONA] (CONDIZIONATO) 1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 342 cod. proc. civ. e 53 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, 112, 324 e 329 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado l'esame della eccezione di inammissibilità dell'appello, che - a suo dire - non avrebbe investito il capo della decisione di prime cure sull'annullamento dell'atto impositivo per la sua genericità. 2. Con il secondo motivo, si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non essere stata tenuta in conto dal giudice di secondo grado l'eccezione di inammissibilità dell'appello, che - a suo dire - non avrebbe investito il capo della decisione di prime cure sull'annullamento dell'atto impositivo per la sua genericità. 3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione dell'art. 15 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stata erroneamente ritenuta dal giudice di secondo grado la sussistenza di «gravi ragioni» per disporre la compensazione delle spese giudiziali, nonostante la soccombenza dell'amministrazione finanziaria, in considerazione della «novità dei temi trattati». [OSCURATO:PERSONA]: A. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è fondato. 1.1 [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto l'inammissibilità dell'appello - pur formalmente rilevandone l'infondatezza - sul rilievo che l'amministrazione finanziaria avrebbe omesso di individuare i capi censurati della sentenza impugnata e di formulare le ragioni di dissenso rispetto al percorso logico-giuridico del giudice di prime cure. Difatti, secondo la sentenza impugnata: «Nella fattispecie l'appello non è caratterizzato da specifici motivi che appunto individuano (fase rescindente) le parti impugnate, le censurano e ricostruiscono il fatto e/o il diritto nel modo corretto (fase rescissoria), ma da una parte in diritto, come se si trattasse di esternare al giudice le proprie deduzioni, senza alcun riferimento al titolo impugnato, che è una sentenza, che va censurata secondo le specifiche regole del processo». 1.2. Invero, con riferimento alla specificità dei motivi di appello, premesso che l'art. 53 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 si pone come norma speciale rispetto all'art. 342 cod. proc. civ., che, nella sua attuale formulazione, si divarica sostanzialmente dalla citata norma in tema di contenzioso tributario, questa Corte ha chiarito che riguardo al contenzioso tributario, ove l'amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e a riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l'onere di impugnazione specifica previsto dall'art. 53 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere "i motivi specifici dell'impugnazione" e non già "nuovi motivi", atteso il carattere devolutívo pieno dell'appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (tra le tante: Cass., Sez. 5^ 1 28 febbraio 2011, n. 4784; Cass., Sez. 5^, 29 febbraio 2012, n. 3064; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2016, nn. 27497 e 27498; Cass., Sez. 6^-5, 22 marzo 2017, n. 7369; Cass., Sez. 6^-5, 27 giugno 2017, n. 16037; Cass., Sez. 6^-5, 5 ottobre 2018, n. 24641; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2018, n. 32954; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2019, n. 10897; Cass., Sez. 5^, 10 ottobre 2019, nn. 22509 e 22511; Cass., Sez. 5^, 26 febbraio 2020, n. 5161 e 5164; Cass., Sez. 6^-5, 1 ottobre 2020, n. 20968; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3443; Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2021, n. 18051; Cass., Sez. 6^-5, 24 marzo 2022, n. 9600; Cass., Sez. 5^, 7 luglio 2022, n. 21489). Inoltre, la specificità dei motivi di appello nel rito tributario ex art. 53 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 - disposizione questa che, peraltro, deve essere interpretata in senso restrittivo, in conformità all'art. 14 disp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 707) - non è esclusa dalla riproposizione delle ragioni, e delle argomentazioni, già poste a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio, ovvero delle controdeduzioni, quando queste ex se esprimano le ragioni di critica della pronuncia appellata nel suo intero contenuto (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 1 luglio 2014, n. 14908; Cass., Sez. 6^-5, 20 gennaio 2017, n. 1461; Cass., Sez. 6^-5, 5 ottobre 2018, n. 24641; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2018, n. 32954; Cass., Sez. 6"- 5, 13 dicembre 2021, n. 39543; Cass., Sez. 5^, 7 luglio 2022, n. 21489); e detta specificità va correlata al tenore complessivo dell'atto di gravame, ove, dunque, le ragioni di critica del decisum fatto oggetto di impugnazione debbono desumersi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 31 marzo 2011, n. 7393; Cass., Sez. 6^-5, 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., Sez. 6^-5, 21 novembre 2019, n. 30341; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29505; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, n. 1571; Cass., Sez. 5^, 7 luglio 2022, n. 21489). Comunque, la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2018, n. 32954; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2020, n. 29908; Cass., Sez. 6^-5, 13 dicembre 2021, n. 39543; Cass., Sez. 6^-5, 24 gennaio 2022, n. 1971). 1.3 Secondo la motivazione della sentenza impugnata, «(...) l'argomento sottoposto al vaglio di questa Commissione è che (...) "l'Ufficio ha classificato il bene in ctg [recte: categoria] D perché ha ritenuto l'attività della ricorrente non qualificabile di <servizio pubblico>, mentre la ctg [recte: categoria] catastale E/1 compete alle sole unità strumentali rispetto all'espletamento di un'attività qualificabile come servizio pubblico". Ebbene a questa argomentazione ha già risposto la sentenza di primo grado, ritenendo illegittima la suddetta qualificazione, con precise motivazioni, dove si afferma che "l'Ufficio non ha proceduto ad una riclassificazione dell'immobile, ma si è limitato a riportarne il classamento in quello originario - verificato che si trattava di una divisione e l'unità derivata, avendo una sua autonomia funzionale e reddituale, manteneva le sue caratteristiche peculiari, e cioè di concorrere, insieme all'altra unità derivata (il capannone) al raggiungimento degli scopi commerciali della società -". L'argomento è all'evidenza inammissibile, poiché non è stato oggetto di contraddittorio in primo grado. L'Agenzia non ha affatto svolto dinanzi alla CTP deduzioni volte a dimostrare la suddetta funzionalità, e tali deduzioni sono e rimangono in questa sede solo affermazioni prive di rilievo ed indimostrate». 1.4 Tuttavia, alla luce delle precedenti considerazioni, tale constatazione non basta a giustificare l'absolutio ab instantia. Difatti, rileggendo il testo dell'appello (seppure nei limiti dello stralcio riportato nel ricorso per cassazione, in ossequio al canone dell'autosufficienza), si desume che l'amministrazione finanziaria aveva argomentato in modo analitico e dettagliato, per un verso, sulla destinazione commerciale dell'area in questione e sulla preclusione ad una classificazione della stessa in categoria E/1 e, per altro verso, sull'adeguatezza motivazionale dell'atto impositivo in ordine al ripristino della classificazione dell'area in questione in categoria D/1 per effetto della derivazione dalla maggiore consistenza di un'unità catastale più complessa (in quanto comprensiva del capannone adibito ad officina navale) e della conseguente conservazione (nonostante l'autonomia dell'identificazione catastale) della strumentalità alla destinazione commerciale (riparazione delle imbarcazioni attraccate all'adiacente banchina di collegamento) del capannone adibito ad officina navale. Ne discende che i motivi di appello censurano in modo puntuale entrambe le rationes decidendi della sentenza impugnata, avendo dedotto, da un lato, che «il suo utilizzo è strettamente connesso allo svolgimento dell'attività della società, che opera, giova ricordare, nel settore delle riparazioni navali, attività di natura privata e commerciale», e, dall'altro lato, alla luce dell'art. 2, comma 40, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006 n. 286, in forza del quale «possono essere censiti nella categoria "E1" solo gli immobili utilizzati per l'erogazione di un servizio pubblico», «la attribuzione della categoria catastale E/1 compete alle sole unità immobiliari strumentali rispetto all'espletamento di un'attività qualificabile come "servizio pubblico"», laddove «la ricorrente società, invero, non svolge un servizio pubblico o di pubblica utilità, ma di impresa privata con fini di lucro, erogando servizi in regime di libera concorrenza con prezzi non calmierati o assoggettati ad accordi di sorta». Il che è sufficiente, secondo questa Corte, a soddisfare il requisito della "specificità" del mezzo di gravame, essendo chiaramente definito l'ambito della cognizione devoluta al processo di secondo grado ed essendo superflua la formulazione di specifiche censure sulla motivazione della sentenza appellata. 1.5. Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto malgoverno dei principi enunciati, declinando di esaminare il merito del gravame, nonostante la inequivoca riproposizione delle ragioni e delle argomentazioni addotte in prime cure dall'amministrazione finanziaria a sostegno della pretesa recuperatoria nei confronti della contribuente. 2. Il secondo motivo è fondato. 2.1 È pacifico che il carattere impugnatorio del processo tributario è logicamente incompatibile con la proponibilità da parte dell'ufficio di eccezioni nuove in appello (come tali inammissibili), poiché le eccezioni in senso tecnico costituendo lo strumento processuale attraverso il quale si fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa od estintiva della pretesa, su cui il giudice non può pronunciarsi in mancanza dell'allegazione ad opera di una delle parti, nel processo tributario riguarderebbero la pretesa fiscale, avanzata dalla stessa amministrazione finanziaria (tra le altre: Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2006, n. 22010; Cass., Sez. 5^, 1 maggio 2007, n. 10779; Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2012, n. 2201; Cass., Sez. 5^, 31 maggio 2019, n. 14949; Cass., Sez. 6^-5, 15 marzo 2021, n. 7210; Cass., Sez. 6^-5, 20 ottobre 2021, n. 29061). Ciò non di meno, la parità di posizione processuale tra contribuente ed amministrazione finanziaria (sul piano dell'esercizio del diritto di difesa: art. 24 Cost.) non può prescindere dalla peculiarità del giudizio tributario, il quale non si connota come un giudizio di "impugnazione-annullamento", bensì come un giudizio di "impugnazione-merito", in quanto non è finalizzato soltanto ad eliminare l'atto impugnato, ma è diretto alla pronuncia di una decisione di merito sul rapporto tributario, sostitutiva dell'accertamento dell'amministrazione finanziaria, previa quantificazione della pretesa erariale, peraltro entro i limiti posti da un lato, dalle ragioni di fatto e di diritto esposte nell'atto impositivo impugnato e, dall'altro lato, dagli specifici motivi dedotti nel ricorso introduttivo del contribuente (tra le altre: Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2007, n. 10779; Cass. Sez. 5^, 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., Sez. 5^, 8 giugno 2018, n. 14925; Cass., Sez. 6^-5, 2 ottobre 2017, n. 23032; Cass., Sez. 5^, 23 dicembre 2020, n. 29393; Cass., Sez. 5^, 16 settembre 2021, nn. 25037 e 25038; Cass., Sez. 5^, 21 aprile 2022, n. 12695). 2.2 Per cui, l'osservanza dell'art. 57 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 da parte dell'amministrazione finanziaria si risolve nella preclusione a mutare i termini della contestazione, deducendo motivi e circostanze diversi da quelli contenuti nell'atto di accertamento o, comunque, avanzando pretese diverse, sotto il profilo del fondamento giustificativo e, dunque, sul piano della causa petendi, da quelle recepite nell'atto impositivo (Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2008, n. 25909; Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2019, n. 12467; Cass., Sez. 5^, 26 febbraio 2020, n. 5160; Cass., Sez. 5^, 17 maggio 2021, n. 17233; Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2022, n. 17189). 2.3 Così, in tema di contenzioso tributario, il divieto di domande nuove previsto all'art. 57, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, trova applicazione anche nei confronti dell'ufficio finanziario, al quale non è consentito, innanzi al giudice di appello, avanzare pretese diverse, sotto il profilo del fondamento giustificativo, e dunque sul piano della causa petendi, da quelle recepite nell'atto impositivo, altrimenti ledendosi la concreta possibilità per il contribuente di esercitare il diritto di difesa attraverso l'esternazione dei motivi di ricorso, i quali, necessariamente, vanno rapportati a ciò che nell'atto stesso risulta esposto (Cass., Sez. 5^, 11 dicembre 2012, n. 22553; Cass., Sez. 5^, 7 maggio 2014, n. 9810; Cass., Sez. 5^, 27 giugno 2019, n. 17231; Cass., Sez. 5^, 26 febbraio 2020, n. 5160; Cass., Sez. 5^, 31 agosto 2022, n. 25629). 2.4 Parimenti, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto sempre dall'art. 57 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, riguarda le eccezioni in senso tecnico, ossia lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale. Pertanto, esso non limita affatto la possibilità dell'amministrazione finanziaria di difendersi in tale giudizio, né quella d'impugnare la sentenza che lo conclude, qualora la stessa abbia accolto una domanda avversaria per ragioni diverse da quelle poste dal giudice di primo grado a fondamento della propria decisione ovvero che siano sostanzialmente comprese nel thema decidendum (Cass., Sez. 5^, 25 maggio 2012, n. 8316; Cass., Sez. 6^, 31 maggio 2016, n. 11223; Cass., Sez. 6^, 20 settembre 2017, n. 21889; Cass., Sez. 6^, 29 dicembre 2017, n. 3124; Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27562; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2019, n. 33756; Cass., Sez. 5^, 23 dicembre 2020, nn. 29391 e 29393; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 32151; Cass., Sez. 5^, 4 luglio 2022, n. 21074). In definitiva, il divieto in questione concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d'invalidità dell'atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 7 giugno 2013, n. 14486; Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2017, n. 22105; Cass., Sez. 6^-5, 29 dicembre 2017, n. 31224; Cass., Sez. 6^-5, 23 maggio 2018, n. 12651; Cass., Sez. 5^, 16 dicembre 2019, n. 33115; Cass., Sez. 5^, 28 febbraio 2020, n. 5502; Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2020, n. 22004; Cass., Sez. 5^, 29 gennaio 2021, n. 2072; Cass., Sez. 5^, 17 marzo 2021, n. 7434). 2.5 Dunque, l'amministrazione finanziaria ha facoltà di integrare, completare ed ampliare le proprie difese ed eccezioni (improprie) con la proposizione dell'appello avverso la decisione sfavorevole di prime cure, fermo restando il limite invalicabile delle ragioni (di fatto e di diritto) poste a fondamento dell'atto impositivo.Per cui, nel processo tributario, la parte resistente, la quale, in primo grado, si sia limitata ad una contestazione generica del ricorso, può rendere specifica la stessa in sede di gravame poiché il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dall'art. 57, comma 2, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, riguarda solo le eccezioni in senso stretto e non anche le mere difese, che non introducono nuovi temi di indagine (in termini: Cass., Sez. 6^-5, 23 maggio 2018, n. 12651). 2.6 Su tali premesse, quindi, non si può ritenere che, con l'atto di appello, l'amministrazione finanziaria abbia ampliato il thema decidendum mediante la proposizione di una domanda o di un'eccezione nuova (in senso tecnico), essendosi limitata soltanto a precisare e ad arricchire le argomentazioni dedotte nel giudizio di prime cure a difesa del proprio operato, con la semplice specificazione - nell'atto di appello - che il ripristino della classificazione dell'area in questione in categoria D/1 era giustificato - oltre che dalla sua derivazione per frazionamento dall'unità catastale accorpante anche il capannone adibito ad officina navale, a cui essa era pertinenziale per il più agevole collegamento alla banchina adiacente al fine di consentire la riparazione delle imbarcazioni ivi attraccate - dalla sua strumentalità alla destinazione commerciale del capannone adibito ad officina navale. 3. Il terzo motivo è parimenti fondato. 3.1 La ricorrente principale ha lamentato che il giudice di appello avrebbe erroneamente inserito in catasto l'area adibita a banchina di collegamento di un capannone con destinazione ad officina navale della medesima società con il punto di attracco delle imbarcazioni in riparazione, sul presupposto della destinazione a servizio di pubblico interesse, nonostante la gestione in regime di concessione demaniale, nella categoria E/1, la quale contempla le "stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi e aerei", anziché nella categoria D/1, la quale annovera gli "opifici". 3.2 Va premesso che la concessione in uso di un bene demaniale - oltre a non comportare la sua automatica destinazione ad un servizio pubblico - non limita le facoltà di godimento del concessionario, che subentra nei poteri e nelle funzioni dell'amministrazione concedente, divenendo l'unico soggetto tenuto al pagamento delle relative imposte (e, quindi, l'unico legittimato passivo in caso di accertamento catastale) (Cass., Sez. 5^, 22 gennaio 2020, n. 1326; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n. 6821). 3.3 Ciò posto, la qualificazione nel gruppo E è propria di quegli immobili (stazioni, ponti, fari, edifici di culto, cimiteri, ecc.), con una marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale che li rendono sostanzialmente incommerciabili e estranei ad ogni logica di commercio e di produzione industriale. Una conferma di tale impostazione è data dall'art. 2, comma 40, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006 n. 286, a tenore del quale: «Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale». 3.4 Secondo detta impostazione, per un corretto censimento catastale degli immobili ubicati in un'area portuale non può essere utilizzato il criterio formale ed astratto della localizzazione, ma è necessario accertare lo svolgimento dell'attività secondo parametri imprenditoriali. A tale riguardo è irrilevante che le attività "portuali" siano di pubblico interesse. L'interesse generale allo svolgimento dell'attività non esclude, infatti, che quest'ultima sia esercitata secondo criteri economici tipici dell'impresa commerciale. A supporto delle suesposte osservazioni va segnalato il recente orientamento, formatosi proprio con riferimento alle aree portuali scoperte e coperte, che ha avuto modo di tenere distinto il fenomeno dell'impresa esercente attività portuale (quindi, lucrativa) dallo svolgimento di un servizio pubblico, che è proprio, nell'attuale fase, dell'autorità di vigilanza del settore. Ciò in quanto, l'art. 21, comma 1, lett. a, della Legge 28 gennaio 1994 n. 84, eliminando la riserva, a favore delle compagnie portuali e dei gruppi portuali, delle operazioni di sbarco, di imbarco e di maneggio delle merci, in attuazione sia del principio della libertà di iniziativa economica ex art. 41, comma 1, Cost., sia del principio comunitario di libera concorrenza, ha imposto la trasformazione in società delle compagnie e dei gruppi portuali «per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali» (tra le tante, in materia di ICI: Cass., Sez. 5^, 27 marzo 2019, n. 8536; Cass. Sez. 5^, 17 aprile 2019, n. 10674; Cass., Sez. 5^, 17 settembre 2019, n. 23067; Cass., Sez. 5", 30 dicembre 2019, n. 34657; Cass., Sez. 6^-5, 21 dicembre 2020, n. 29194; in materia catastale: Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8406; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2022, n. 14931). 3.5 Per cui, anche in ambito portuale, si delinea una vera e propria incompatibilità tra la classificazione in categoria E, da un lato, e la destinazione dell'immobile ad uso commerciale o industriale, dall'altro lato. Tale incompatibilità vale, non avendo rilievo, per tale specifico ambito - di cui si discute, il criterio della mera localizzazione in area adibita a servizio pubblico (stazione o terminal), dovendosi invece fare applicazione del diverso criterio di funzione o attività, così da escludersi la categoria in questione in presenza di autonomia funzionale e reddituale derivante dall'impiego dell'area per scopi imprenditoriali di natura commerciale, industriale, d'ufficio privato e simili. Così, la (pacifica) natura di pubblico interesse dell'attività di trasporto e di stazione marittima non può, neppur essa, ritenersi dirimente nell'assegnazione della categoria in questione, dal momento che non è escluso che il relativo servizio sia in concreto esercitato secondo modalità economiche e remunerative tipiche dell'impresa commerciale. Né la circostanza che si tratti di attività svolte in forza di concessione d'uso di aree demaniali (come è consentito dall'art. 36 cod. nav.) esclude, di per sé, che queste ultime vengano assoggettate a forme di sfruttamento economico ed imprenditoriale con autonomia funzionale e reddituale (Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2020, n. 24075). L'esercizio da parte di una compagine sociale in forma concorrenziale dell'attività commerciale comporta il necessario utilizzo dei siti demaniali dati in concessione senza i quali non potrebbero svolgersi tutte quelle operazioni (carico, scarico, stoccaggio ecc.) destinate al servizio portuale. L'autonomia funzionale e reddituale comporta, quindi, che le banchine destinate ad uso commerciale e/o industriale non possano essere classate in categoria "E". 3.6 Questo indirizzo interpretativo non viene meno per effetto dell'art. 1, comma 578, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (norma fatta oggetto di istruzioni applicative con circolare emessa dall'Agenzia delle Entrate il 2 luglio 2019 n. 16/E), secondo cui le banchine, le aree portuali scoperte ed i relativi depositi strettamente funzionali (in base all'autorizzazione rilasciata dall'autorità portuale) alle operazioni ed ai servizi portuali non doganali «costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1, anche se affidati in concessione a privati». Si tratta, infatti, di disposizione espressamente valevole (a conferma della legittimità del diverso regime precedentemente operante) solo per il futuro e, segnatamente, con decorrenza dall'i gennaio 2020; così come solo da questa stessa data prendono effetto le procedure eventualmente intraprese dagli interessati per ottenere l'aggiornamento e la revisione di rendita delle diverse categorie catastali precedentemente attribuite ai beni in questione (art. 1, comma 579, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205) (in termini: Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, n. 34663; Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2020, n. 24075; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8406; Cass., Sez. 6^-5, 15 marzo 2022, n. 8326). 3.7 Nella specie, la sentenza impugnata ha fatto malgoverno del principio enunciato, affermando la correttezza dell'inserimento dell'area in questione in categoria E/1, anziché in categoria D/1, sull'erroneo presupposto che la destinazione strumentale all'attività imprenditoriale svolta dalla contribuente in regime di concessione demaniale a mezzo del capannone adibito ad officina navale non fosse stata considerata nella motivazione dell'atto impositivo. B. [OSCURATO:PERSONA] (CONDIZIONATO) 4. L'accoglimento dei motivi dedotti col ricorso principale impone al giudicante di scrutinare anche i motivi dedotti col ricorso incidentale (condizionato). Ciò detto, il primo motivo è infondato.4.1 Invero, richiamando le considerazioni poste a fondamento dell'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale in ordine all'incidenza dell'appello proposto dall'amministrazione finanziaria su entrambe le rationes decidendi della sentenza di prime cure, si rileva che il giudice di secondo grado ha ritenuto l'implicito assorbimento dell'eccezione proposta dalla contribuente nel rigetto del gravame principale. Ad ogni modo, nessun giudicato interno poteva essersi formato in relazione all'annullamento dell'atto impositivo per deficit motivazionale da parte del giudice di primo grado, posto che, come si è detto, l'appello principale aveva manifestamente investito anche la cognizione di tale questione. 5. Il secondo motivo è inammissibile. 5.1 La doglianza si sostanzia nella pedissequa riproposizione del precedente motivo sub specie dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. 5.2 Ora, l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante: Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6^-3, 27 novembre 2014, n. 25216; Cass., Sez. 2^, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez. Lav., 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, nn. 19820, 19824, 19826 e 19827; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 20963; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2021, n. 21431). L'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., Sez. 1^, 14 settembre 2018, n. 26305; Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2021, n. 12400; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2021, nn. 21457 e 21458) né l'omessa disanima di questioni o argomentazioni (Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 20 aprile 2021, n. 10285). 5.3 Nella specie, il "fatto" di cui si lamenta l'omesso esame da parte del giudice di secondo grado è costituito dall'eccezione di inammissibilità dell'appello principale, per cui ne è palese l'incensurabilità per carenza dei presupposti delineati dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.. 6. Da ultimo, il terzo motivo deve intendersi assorbito dall'accoglimento del ricorso principale, essendo venuto meno (con la cassazione della sentenza impugnata) il presupposto della pronunzia accessoria sulla compensazione delle spese giudiziali. 7. Valutandosi la fondatezza, per il primo, e, di contro, l'infondatezza, l'inammissibilità e l'assorbimento, per il secondo, dei motivi rispettivamente dedotti, alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, il ricorso principale può essere accolto, mentre il ricorso incidentale deve essere rigettato; per conseguenza, la sentenza impugnata deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 1, ultima parte, cod. proc. civ., con pronuncia di rigetto del ricorso originario della contribuente. 8. L'andamento della causa nelle fasi antecedenti giustifica la compensazione delle spese dei giudizi di merito. Viceversa, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. 9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della contribuente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso o
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