CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 03403/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 371/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al ricorso, con domicilio in Roma, pre s so la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; –ricorrente – contro Ministero della giustizia; –intimato – avverso il decreto del tribunale di Palermo n. 9775 del 2021 depositat o il 09/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dalla consiglier a relatrice dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ; ritenuto che Oggetto:Riconoscimento dell’indennizzo previsto dall’art. 35 ter OP per ingiusta detenzione– RNR . C.C. 15 novembre2022 r.g.n. 00371/2022 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 1. Con decreto n. 9775 del 9/12/2021, il Tribunale di Palermo ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero della giustizia per ottenere il riconoscimento dell’indennizzo previsto dall’art. 35 ter O.P., avendo egli subito, per la detenzione sofferta tra il 31/01/2003 ed il 31/01/2004, un periodo di detenzione in condizioni inumane e degradanti. 2.Avverso il decreto propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo. 3.Ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la relatricedesignata ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. considerato che 1. [OSCURATO:PERSONA] osserva, in via pregiudiziale, che prima dell’esame della propostadella relatrice riguardante il merito del ricorso, si pone la necessità , non essendo nel caso di specie stata sanata la nullità della notificazione del ricorso dalla costituzione dell'amministrazione intimata, di disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso al Ministero della giustizia presso l'Avvocatura generale dello Stato, da effettuare entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione della presente ordinanza; che la causa va rinviata a nuovo ruolo. per questi [OSCURATO:PERSONA] ordina la rinnovazione della notifica del ricorso al Ministero della giustizia presso l'Avvocatura Generale dello Stato; assegna a tale fine il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione