CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03832/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 del TRIBUNALE di PATTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Patti, che ha confermato la pronuncia di primo grado emessa dal giudice di pace, di condanna dell'imputato alla pena di giustizia per il reato di minaccia. 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione all'art. 468 comma 4 c.p.p., oltre che meramente riproduttivo di identiche doglianze già vagliate e disattese, con corretti argomenti giuridici, dal giudice del merito, deduce ragioni non consentite in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557), né si rilevano violazioni di legge. La Corte d'Appello ha spiegato che correttamente la richiesta ex art. 468, comma 4, cod. proc. pen., seguita alla mancata ammissione per tardività della lista testi del difensore, è stata rigettata perché aspecifica rispetto ai contenuti della prova contraria, richiamando il condivisibile orientamento di legittimità, secondo cui, in tema di prova contraria, la parte che ne faccia richiesta deve specificare i fatti oggetto delle prove a carico che intende contrastare, nonché il nominativo dei testi addotti e le circostanze su cui deve vertere il loro esame, non essendo sufficiente un riferimento generico alle prove a discarico indicate nella lista depositata (Sez. 5, n. 55829 del 8/10/2018, Gemmiti, Rv. 274623). Pur essendo certamente vero - come sostiene il ricorrente, con argomento, tuttavia, inconferente - che il termine perentorio per il deposito della lista testimoniale è stabilito, a pena di inammissibilità, soltanto per la prova diretta e non anche per la prova contraria (Sez. 1, n. 10395 del 4/3/2022, Mastropasqua, Rv. 282962). 3. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta la violazione di legge in relazione all'illegittimo utilizzo del contenuto della querela, sulla cui base il giudice del merito avrebbe fondato il riconoscimento della responsabilità penale dell'imputato, non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, con le quali pare non essersi affatto confrontato (si veda a pagina 2 della sentenza impugnata il riferimento alle dichiarazioni rese in dibattimento).4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i