CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 agosto 2024
Cassazione n. 34806/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26780/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso ORDINANZA diCORTE [OSCURATO:PERSONA] n. 10376/2022depositata il 31/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. Con ricorso ex art. 391 bis e 395, n. 4, c.p.c. la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto, in via rescindente, di revocare l’ordinanza n. 10376/2022 emessa da questa Corte in data 31/03/2022 e, in via rescissoria, di respingere il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n. 634/19/15; in via subordinata, nell’ipotesi in cui, revocata l’ordinanza impugnata, questa Corte avesse ritenuto di accogliere il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha chiesto di rinviare controversia alla Corte di giustizia di secondo grado del Veneto per l’esame delle questioni esposte dalla società nell’atto di appello. 2. L’Agenzia delle Entrate si è costituita, chiedendo di dichiarare inammissibile o, comunque, di rigettare il ricorso in revocazione. 3. L’Agenzia delle Entrate, in data 16/11/2023, ha depositato un’istanza, dove si legge: «che in data 13.11.2023 la [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza dell’Agenzia delle Entrate ha comunicato che la controversia è stata oggetto di accordo tra le parti ai sensi dell’art. 1, comma 213 e ss., L. 197/2022 e che per tale ragione anche il giudizio di rinvio, riassunto da parte contribuente contestualmente al ricorso per revocazione in oggetto, è stato dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.» Ha quindi fatto istanza affinché «la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 46 comma 3 D.Lgs. n. 546/92.» 4. La ricorrente in revocazione, con istanza depositata in data 02/08/2024, ha rappresentato quanto di seguito riportato: «la società ha sia riassunto la controversia in Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto e sia proposto innanzi questa Suprema Corte di Cassazione ricorso per revocazione (identificativo causa 26780/2022 reg. gen.); - la società e l’Agenzia delle Entrate hanno raggiunto nel processo di riassunzione in Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto un accordo conciliativo, ai sensi degli artt. 1, co. da 206 – 211, della l. n. 197 del 2022 e 48 del d.lgs. n. 546 del 1992, avente ad oggetto la suddetta cartella di pagamento. L’accordo conciliativo risulta perfezionato a seguito della sottoscrizione da parte della società e dell’Agenzia delle Entrate in data 18 settembre 2023 (in all., accordo conciliativo). Il giudizio di rinvio è stato estinto per cessazione della materia del contendere con decreto della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, sez. 1, n. 989/23, depositato il 8 novembre 2023 (in all., decreto CGT2° Veneto); - l’Avvocatura Generale dello Stato, quale rappresentante dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione nella presente controversia, ha già depositato, il 16 novembre 2023, istanza di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese, rappresentando l’intervenuta conciliazione della causa.» La ricorrente ha dichiarato di associarsi all’istanza di controparte e ha chiestodi dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l’interesse di tutte le parti alla prosecuzione del contenzioso, con compensazione delle spese di lite. Considerato che: 1. A seguito della concorde istanza delle parti - conseguente all’accordo conciliativo, che secondo quanto riportato da queste ultime, ha condotto all’estinzione del giudizio di rinvio instaurato in esito alla pronuncia rescindente di questa Corte, interessata dal ricorso in revocazione – deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, disponendo la compensazione delle spese di litedel presente giudizio. P.Q.M. Dichiara la cessazione della materia del contendere; dispone la