CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 dicembre 2022
Cassazione n. 00515/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3715-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso l'ordinanza n. 39728/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 13/12/2021; Ric. 2022 n. 03715 sez. M1 -ud. 15-12-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il ricorso in atti il ricorrente insta per la revocazione dell'epigrafata ordinanza, con la quale questa Corte – in merito al giudizio da esso incoato ai fini della cassazione dell'ordinanza pronunciata dal Giudice di pace di Roma –ha dichiarato inammissibile il gravame sul presupposto dell'errore revocatorio in cui la Corte decidente era incorsa ordinando, dapprima con ordinanza interlocutoria 1632/21, la rinnovazione della notificazione perché il ricorso era stato notificato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, dovendo viceversa curarsene la notificazione presso la Prefettura di competenza e ciò sebbene nel giudizio di legittimità i ricorsi andassero ex lege notificati all'Avvocatura Generale dello Stato; e quindi dichiarando, con l'ordinanza ora qui impugnata, l'inammissibilità del ricorso per essere rimasto inosservato l'ordine di rinnovazione, quantunque l'incombente fosse stato adempiuto e non ne fosse stata data prova mediante deposito, non essendo stata questa attività prescritta dall'ordinanza di rinnovazione. Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 2. In disparte da ogni altra ragione che osta alla disamina nel merito delle declinate doglianze si impone in via preliminare di dichiarare il ricorso inammissibile, giacché esso è stato proposto sulla base della procura conferitaper l'originario ricorso per cassazione. Poiché è principio in contrario affermato da questa Corte che «il ricorso per revocazione proposto ai sensi dell'art. 391-bis, comma 1, Ric. 2022 n. 03715 sez. M1 -ud. 15-12-2022 -3- c.p.c. (che richiama i precedenti articoli 365 e seguenti dello stesso codice) deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale, con conseguente inutilizzabilità di quella rilasciata per il precedente ricorso per cassazione» (Cass., Sez. I, 31/07/2015, n. 16224), ne discende l'inammissibilità del ricorso. Principio questo assolutamente generale, che vale per qualsiasi ricorso per revocazione ex art.391 bis c.p.c. 3. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. 4. Doppio contributo ove dovuto da porsi a carico dell'asserito patrocinante, avendo costui agito in difetto di ius postulandi. PQM Dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del difensore del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio