CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 maggio 2023
Cassazione n. 20118/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13960/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 213, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 3048/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. [OSCURATO:PERSONA] citò in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo: a) che fosse dichiarata la cessazione dell’interclusione e soppressa, quindi, la servitù di passaggio posta carico del proprio fondo; b) darsi esecuzione alla scrittura dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale era stata costituita servitù di passo per accedere al proprio fondo; c) che fossero demoliti i manufatti (pollaio e deposito attrezzi) messi in opera dalla controparte a distanza non legale. I convenuti, costituitisi, chiesero il rigetto delle domande avverse, chiedendo, inoltre, che fosse posto fine alle turbative messe in atto dall’attore sul libero esercizio della servitù stabilita in favore del loro fondo. Il Tribunale rigettò la domanda attorea con la quale era stato chiesto dichiararsi estinta la servitù gravante sul fondo e accolse solo la domanda di demolizione del pollaio; negò la turbativa dedotta dai convenuti, ma ne affermò il diritto di servitù di passaggio; negò, infine, la esecuzione coattiva della scrittura privata del 1979, dedotta dall’attore, poiché non conteneva disposizioni in ordine a una servitù. 2. La Corte d’appello di Bologna, alla quale si era rivolto [OSCURATO:PERSONA] in via principale e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in via incidentale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dispose che dalla servitù accertata dal Tribunale fosse escluso il mappale 133, originariamente non facente parte del mappale 8048/a del cessato catasto; accolto il quarto motivo dell’appello principale, ordinò agli appellati di arretrare un box metallico posto nel cortile; in accoglimento del quinto motivo dichiarò chei confini delle due aree cortilive di rispettiva proprietà erano quelli indicati nell’elaborato grafico redatto dal geom. Lusetti, allegato alla CTU. Rigettò nel resto l’appello principale e quello incidentale. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], anche nella qualità di erede della di lui madre [OSCURATO:PERSONA]. Hanno depositato separate memorie i ricorrenti e il controricorrente. 4. Il primo motivo, con il quale si insiste per la pronuncia di cessazione della servitù per il venir meno della interclusione, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 1051 e 1055 cod. civ., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, è manifestamente infondato. La sentenza afferma che la servitù venne convenzionalmente stabilita senza che fosse condizionata alla sussistenza della interclusione. Di conseguenza deve richiamarsi il principio enunciato da questa Corte, secondo il quale la causa estintiva della servitù di passaggio, prevista dall'art. 1055 cod. civ. per il caso di cessazione dell'interclusione del fondo dominante, opera con riguardo ad ogni servitù che si ricolleghi ai presupposti del passaggio coattivo, secondo il disposto dell'art. 1051 cod. civ., anche se sia stata convenzionalmente costituita (Sez. 2, n. 12037, 17/5/2010, Rv. 613110). La sussistenza di un tale presupposto nello strumento convenzionale è stata esclusa dalla Corte di merito, che la convenzione ha insindacabilmente apprezzato. È del tutto palese che attraverso la denunzia di violazione di legge il ricorrente sollecita - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente -un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459). 5. Il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione dell’art. 112 cod. pro. civ., per avere la Corte d’appello preso in esame l’impugnazione incidentale, nonostante questa fosse stata subordinata alla condizione che fosse accolto il motivo dell’impugnazione principale concernente la servitù, è inammissibile, per difetto d’interesse, in quanto l’appello incidentale risulta essere stato comunque rigettato. 6. Il terzo motivo, con il quale viene denunciato l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo è inammissibile, trovando applicazione “ratione temporis”, l’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo dicui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto. 7. Il quarto motivo, con il quale il ricorrente denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1061 cod. civ., si duole di una declaratoria d’acquisto per usucapione della servitù, è inammissibile non constando dalla pronuncia una tale declaratoria, né rileva la visibilità della stessa, essendo stata la servitù stabilita per contratto. 8. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti". 9. Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate. 10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13; P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo