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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 marzo 2022

Cassazione n. 23466/2022

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18 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34093/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, alla via GUIDO d'AREZZO n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE d'APPELLO SALERNO n. 1331/2018 depositata il 17/09/2018.

Ad.15/03/2022 CC R.G.N. 34093/2018; estensore: C. Valle udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 15/03/2022, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione, con atto affidato a cinque motivi di ricorso, la sentenza n. 1331 pubblicata in data 17/09/2018, della Corte di Appello di Salerno, che, in causa di opposizione all’esecuzione – nella specie di opposizione a precetto – e agli atti esecutivi, nel contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] e nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato il suo appello e quello, incidentale, del [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 338 del 2011.

La [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria e procuratrice speciale della [OSCURATO:SOCIETA]., titolare del credito acquistato dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.

Il ricorso è stato, quindi, chiamato per l’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

All’esito della camera di consiglio, seguita a detta adunanza, il Collegio ha emanato ordinanza interlocutoria, n. 40382 pubblicata il 16/12/2021, con la quale il [OSCURATO:PERSONA] è stato onerato dell’integrazione del contradditorio nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.

Il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha notificato l’atto di integrazione del contraddittorio, il ricorso originario e l’ordinanza emessa a seguito dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. – in quanto la [OSCURATO:SOCIETA]. è stata da essa incorporata – e ciò ha fatto nel termine assegnato del 2/02/2022.

Non risulta che vi sia stata costituzione in giudizio di banca [OSCURATO:SOCIETA].

Ad.15/03/2022 CC R.G.N. 34093/2018; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] l’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ., mentre il Pubblico Ministero non deposita conclusioni scritte non risulta il deposito di memorie. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è procedibile in quanto sono stati notificati al [OSCURATO:SOCIETA]., o meglio, alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., che ha incorporato la prima, il ricorso originario, l’atto di integrazione del contraddittorio e l’ordinanza che disponeva l’incombente e tutti i detti atti sono stati depositati ai sensi dell’art. 370 cod. proc. civ.

I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza della Corte di Appello di Salerno.

Il primo motivo deduce violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 81, 100 e 182 cod. proc. civ. nonché degli artt. 1703 e 1393 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

Esso si incentra sulla questione della eccezione di carenza di legittimazione processuale del [OSCURATO:SOCIETA]., disattesa dalla Corte territoriale Il secondo mezzo propone vizio di violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 100 e 115 cod. proc. civ. e degli artt. 2697 e 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. civ., ed afferma che in fase d’impugnazione era stata fornita prova documentale della mancanza di titolarità del credito fatto valere da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., in dipendenza dell’accoglimento di opposizione all’esecuzione da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA], di cui alla sentenza del Tribunale di Salerno, n. 918 del 2013, passata in giudicato.

Il terzo motivo pone censura di «omessa, insufficiente e in ogni caso contradditoria motivazione, illogicità circa fatti ed elementi controversi e decisivi nel giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.».

Ad.15/03/2022 CC R.G.N. 34093/2018; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] quarto motivo deduce violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 112 e 342 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per avere la Corte territoriale omesso di esaminare e pronunciare sul terzo motivo di appello.

Il motivo è incentrato sulla inadeguata disamina della relazione di consulenza tecnica di ufficio che aveva accertato come dovuto un importo minore di quello precettato e il relativo tasso d’interesse applicato.

Il quinto, e ultimo, motivo, deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4cod. proc. civ. in relazione all’art. 132, comma 2, cod. proc. civ. e all’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

Il motivo afferma che la sentenza d’appello si sarebbe limitata a richiamare la motivazione del Tribunale senza null’altro aggiungere.

Le censure mosse alla sentenza della Corte di Appello di Salerno non possono avere scrutinio favorevole.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto la questione attinente la legittimazione ad agire della [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., che a sua volta avrebbe acquistato il credito del [OSCURATO:SOCIETA]., doveva essere dedotta con l’opposizione agli atti esecutivi ed era, pertanto, inammissibile la sua prospettazione in appello, dovendo se del caso il relativo capo della sentenza del Tribunale di Salerno essere impugnato direttamente in cassazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 618, comma 2, cod. proc. civ. e dell’art. 111 Costituzione.

Il secondo motivo è inammissibile, in quanto la questione della titolarità del credito risulta proposta soltanto in questa sede, non avendo parte ricorrente riportato i passi dell’atto di appello nella quale detta questione, attinente la titolarità del credito in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]., veniva fatta valere nella fase d’impugnazione di merito.

Ad.15/03/2022 CC R.G.N. 34093/2018; estensore: C. Valle E’ privadi adeguata specificità, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., la deduzione circa il venire meno della titolarità del credito, o quanto meno circa l’insussistenza di una valida cessione del credito, a seguito dell’esito del giudizio di opposizione all’esecuzione, conclusosi in senso favorevole al [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del Tribunale di Salerno n. 918 del 2013, atteso che il ricorrente ha dichiarato che detta sentenza venne prodotta nel giudizio di appello dinanzi alla Corte territoriale, alla prima udienza «utile» del 26/03/2015, senza null’altro specificare in punto di produzione del detto provvedimento e senza, peraltro, richiamare l’atto processuale (segnatamente del verbale di causa) dalla quale il detto deposito dovrebbe risultare, né è stata specificata la allocazione (nel fascicolo di parte) del verbale di causa dal quale detta produzione dovrebbe risultare, non consentendo, in tal modo, a questa Corte di controllare effettivamente se vi sia stata idonea instaurazione del contraddittorio sul punto.

La detta sentenza n. 918 del 3/04/2013 – resa in causa di opposizione all’esecuzione a seguito di giudizio di accertamento di obbligo del terzo, nella quale erano parti la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. quale opposta, [OSCURATO:PERSONA] quale opponente e l’[OSCURATO:PERSONA] quale terza convenuta (e contumace) – è stata prodotta nel fascicoletto del ricorrente in questa sede di legittimità, con rituale copia del certificato di passaggio in giudicato (recante data del 4/06/2014), ma risulta soltanto che essa venne «depositata in udienza il 26/03/2015», come da timbro su di essa apposto, senza alcuna altra specificazione, cosicché non è stato possibile accertare se essa sia stata effettivamente prodotta nel corso del processo concluso dalla sentenza in questa sede impugnata e quali argomentazioni siano state svolte a seguito della detta produzione.

Non risulta, per vero, neppure fornita una specificazione delle udienze dinanzi alla Corte territoriale, in modo Ad.15/03/2022 CC R.G.N. 34093/2018; estensore: C. Valle da potere verificare se l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sia stata una di quelle che concernevano la presente causa nella fase d’appello.

Il terzo mezzo è palesemente inammissibile, in quanto proposto sulla base della previgente formulazione del n. 5 dell’art. 360, comma 1, codice di rito, ossia del parametro della «motivazione omessa contraddittoria o insufficiente circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio», e non può essere in alcun modo scrutinato con riferimento alla vigente formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. che concerne l’omesso esame di un fatto decisivo (ed applicabile nella specie, in quanto la sentenza d’appello è stata pacificamente pubblicata dopo il trentesimo giorno dall’entrata in vigore del decreto legge n. 83 del 22/06/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 7/08/2012).

Il terzo motivo è inoltre inammissibile perché non specifica alcun fatto diverso da quelli presi in considerazione dai giudici di merito limitandosi a contrapporre una diversa valutazione delle risultanze fattuali di causa a quella scelta dalla Corte territoriale.

Il quarto motivo è del tutto inammissibile, in quanto meramente fattuale e, inoltre, poggia sul mero assunto di una diversa ricostruzione contabile, operata dal consulente tecnico di ufficio, laddove, viceversa, dallo stesso tenore letterale del motivo d’appello, come riportato nel ricorso per cassazione, emerge una contraddittorietà prospettata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] della consulenza tecnico contabile di ufficio.

Il motivo d’appello non chiedeva alla Corte territoriale una rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio, né che la Corte procedesse all’interpello del consulente a chiarimenti, ma si limitava, quindi, a prospettare la contraddittorietà dell’elaborato contabile.

Ad.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC R.G.N. 34093/2018; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] quinto, e ultimo, motivo è pure esso inammissibile, in quanto la sentenza della Corte d’Appello, non si limita ad aderire alla sentenza di primo grado ma prende in esame le censure avverso di essa mosse in tal modo adempimento l’obbligo costituzionale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte, che, ancora di recente, ha ribadito l’idoneità della motivazione cosiddetta per relationem , ove rispondente ai requisiti di adeguata specificazione delle ragioni di adesione alla sentenza gravata (Cass. n. 20883 del 05/08/2019 Rv. 654951 - 01): « La sentenza d'appello può essere motivata "per relationem", purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame».

Nel riscontro di fattispecie di inammissibilità di tutti i motivi d’impugnazione, il ricorso deve, per quanto precede, essere dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo a regolazione delle spese di lite, in quanto tutte le controparti sono rimaste intimate.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, deve, invece, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (consistenti nella pronuncia di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso) per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Ad.15/03/2022 CC R.G.N. 34093/2018; estensore: C. Valle a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
18 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34093/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, alla via GUIDO d'AREZZO n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE d'APPELLO SALERNO n. 1331/2018 depositata il 17/09/2018. Ad.15/03/2022 CC R.G.N. 34093/2018; estensore: C. Valle udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 15/03/2022, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione, con atto affidato a cinque motivi di ricorso, la sentenza n. 1331 pubblicata in data 17/09/2018, della Corte di Appello di Salerno, che, in causa di opposizione all’esecuzione – nella specie di opposizione a precetto – e agli atti esecutivi, nel contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] e nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato il suo appello e quello, incidentale, del [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 338 del 2011. La [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria e procuratrice speciale della [OSCURATO:SOCIETA]., titolare del credito acquistato dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. Il ricorso è stato, quindi, chiamato per l’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. All’esito della camera di consiglio, seguita a detta adunanza, il Collegio ha emanato ordinanza interlocutoria, n. 40382 pubblicata il 16/12/2021, con la quale il [OSCURATO:PERSONA] è stato onerato dell’integrazione del contradditorio nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha notificato l’atto di integrazione del contraddittorio, il ricorso originario e l’ordinanza emessa a seguito dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. – in quanto la [OSCURATO:SOCIETA]. è stata da essa incorporata – e ciò ha fatto nel termine assegnato del 2/02/2022. Non risulta che vi sia stata costituzione in giudizio di banca [OSCURATO:SOCIETA]. Ad.15/03/2022 CC R.G.N. 34093/2018; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] l’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ., mentre il Pubblico Ministero non deposita conclusioni scritte non risulta il deposito di memorie. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è procedibile in quanto sono stati notificati al [OSCURATO:SOCIETA]., o meglio, alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., che ha incorporato la prima, il ricorso originario, l’atto di integrazione del contraddittorio e l’ordinanza che disponeva l’incombente e tutti i detti atti sono stati depositati ai sensi dell’art. 370 cod. proc. civ. I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza della Corte di Appello di Salerno. Il primo motivo deduce violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 81, 100 e 182 cod. proc. civ. nonché degli artt. 1703 e 1393 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. Esso si incentra sulla questione della eccezione di carenza di legittimazione processuale del [OSCURATO:SOCIETA]., disattesa dalla Corte territoriale Il secondo mezzo propone vizio di violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 100 e 115 cod. proc. civ. e degli artt. 2697 e 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. civ., ed afferma che in fase d’impugnazione era stata fornita prova documentale della mancanza di titolarità del credito fatto valere da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., in dipendenza dell’accoglimento di opposizione all’esecuzione da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA], di cui alla sentenza del Tribunale di Salerno, n. 918 del 2013, passata in giudicato. Il terzo motivo pone censura di «omessa, insufficiente e in ogni caso contradditoria motivazione, illogicità circa fatti ed elementi controversi e decisivi nel giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.». Ad.15/03/2022 CC R.G.N. 34093/2018; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] quarto motivo deduce violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 112 e 342 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per avere la Corte territoriale omesso di esaminare e pronunciare sul terzo motivo di appello. Il motivo è incentrato sulla inadeguata disamina della relazione di consulenza tecnica di ufficio che aveva accertato come dovuto un importo minore di quello precettato e il relativo tasso d’interesse applicato. Il quinto, e ultimo, motivo, deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4cod. proc. civ. in relazione all’art. 132, comma 2, cod. proc. civ. e all’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. Il motivo afferma che la sentenza d’appello si sarebbe limitata a richiamare la motivazione del Tribunale senza null’altro aggiungere. Le censure mosse alla sentenza della Corte di Appello di Salerno non possono avere scrutinio favorevole. Il primo motivo è inammissibile, in quanto la questione attinente la legittimazione ad agire della [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., che a sua volta avrebbe acquistato il credito del [OSCURATO:SOCIETA]., doveva essere dedotta con l’opposizione agli atti esecutivi ed era, pertanto, inammissibile la sua prospettazione in appello, dovendo se del caso il relativo capo della sentenza del Tribunale di Salerno essere impugnato direttamente in cassazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 618, comma 2, cod. proc. civ. e dell’art. 111 Costituzione. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto la questione della titolarità del credito risulta proposta soltanto in questa sede, non avendo parte ricorrente riportato i passi dell’atto di appello nella quale detta questione, attinente la titolarità del credito in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]., veniva fatta valere nella fase d’impugnazione di merito. Ad.15/03/2022 CC R.G.N. 34093/2018; estensore: C. Valle E’ privadi adeguata specificità, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., la deduzione circa il venire meno della titolarità del credito, o quanto meno circa l’insussistenza di una valida cessione del credito, a seguito dell’esito del giudizio di opposizione all’esecuzione, conclusosi in senso favorevole al [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del Tribunale di Salerno n. 918 del 2013, atteso che il ricorrente ha dichiarato che detta sentenza venne prodotta nel giudizio di appello dinanzi alla Corte territoriale, alla prima udienza «utile» del 26/03/2015, senza null’altro specificare in punto di produzione del detto provvedimento e senza, peraltro, richiamare l’atto processuale (segnatamente del verbale di causa) dalla quale il detto deposito dovrebbe risultare, né è stata specificata la allocazione (nel fascicolo di parte) del verbale di causa dal quale detta produzione dovrebbe risultare, non consentendo, in tal modo, a questa Corte di controllare effettivamente se vi sia stata idonea instaurazione del contraddittorio sul punto. La detta sentenza n. 918 del 3/04/2013 – resa in causa di opposizione all’esecuzione a seguito di giudizio di accertamento di obbligo del terzo, nella quale erano parti la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. quale opposta, [OSCURATO:PERSONA] quale opponente e l’[OSCURATO:PERSONA] quale terza convenuta (e contumace) – è stata prodotta nel fascicoletto del ricorrente in questa sede di legittimità, con rituale copia del certificato di passaggio in giudicato (recante data del 4/06/2014), ma risulta soltanto che essa venne «depositata in udienza il 26/03/2015», come da timbro su di essa apposto, senza alcuna altra specificazione, cosicché non è stato possibile accertare se essa sia stata effettivamente prodotta nel corso del processo concluso dalla sentenza in questa sede impugnata e quali argomentazioni siano state svolte a seguito della detta produzione. Non risulta, per vero, neppure fornita una specificazione delle udienze dinanzi alla Corte territoriale, in modo Ad.15/03/2022 CC R.G.N. 34093/2018; estensore: C. Valle da potere verificare se l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sia stata una di quelle che concernevano la presente causa nella fase d’appello. Il terzo mezzo è palesemente inammissibile, in quanto proposto sulla base della previgente formulazione del n. 5 dell’art. 360, comma 1, codice di rito, ossia del parametro della «motivazione omessa contraddittoria o insufficiente circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio», e non può essere in alcun modo scrutinato con riferimento alla vigente formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. che concerne l’omesso esame di un fatto decisivo (ed applicabile nella specie, in quanto la sentenza d’appello è stata pacificamente pubblicata dopo il trentesimo giorno dall’entrata in vigore del decreto legge n. 83 del 22/06/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 7/08/2012). Il terzo motivo è inoltre inammissibile perché non specifica alcun fatto diverso da quelli presi in considerazione dai giudici di merito limitandosi a contrapporre una diversa valutazione delle risultanze fattuali di causa a quella scelta dalla Corte territoriale. Il quarto motivo è del tutto inammissibile, in quanto meramente fattuale e, inoltre, poggia sul mero assunto di una diversa ricostruzione contabile, operata dal consulente tecnico di ufficio, laddove, viceversa, dallo stesso tenore letterale del motivo d’appello, come riportato nel ricorso per cassazione, emerge una contraddittorietà prospettata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] della consulenza tecnico contabile di ufficio. Il motivo d’appello non chiedeva alla Corte territoriale una rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio, né che la Corte procedesse all’interpello del consulente a chiarimenti, ma si limitava, quindi, a prospettare la contraddittorietà dell’elaborato contabile. Ad.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC R.G.N. 34093/2018; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] quinto, e ultimo, motivo è pure esso inammissibile, in quanto la sentenza della Corte d’Appello, non si limita ad aderire alla sentenza di primo grado ma prende in esame le censure avverso di essa mosse in tal modo adempimento l’obbligo costituzionale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte, che, ancora di recente, ha ribadito l’idoneità della motivazione cosiddetta per relationem , ove rispondente ai requisiti di adeguata specificazione delle ragioni di adesione alla sentenza gravata (Cass. n. 20883 del 05/08/2019 Rv. 654951 - 01): « La sentenza d'appello può essere motivata "per relationem", purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame». Nel riscontro di fattispecie di inammissibilità di tutti i motivi d’impugnazione, il ricorso deve, per quanto precede, essere dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a regolazione delle spese di lite, in quanto tutte le controparti sono rimaste intimate. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, deve, invece, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (consistenti nella pronuncia di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso) per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Ad.15/03/2022 CC R.G.N. 34093/2018; estensore: C. Valle a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
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