CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2024
Cassazione n. 18296/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 4 e 6 cod. pen. (capo 1) e artt. 110, 624 e 625 comma 1, n. 6 cod. pen. (capo 2), dichiarando non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 1) poiché l'azione non poteva essere proseguita per mancanza di querela e, per l'effetto, rideterminando la pena quanto al residuo reato (fatto commesso in Milano il 9 febbraio 2020); - che il ricorso per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato ad un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere generico per indeterminatezza ed aspecificità, in quanto affidato a deduzione del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata, è altresì non consentito in questa sede e manifestamente infondato, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha dato atto di avere determinato la pena nel minimo edittale comminato per il furto monoaggravato), e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] liere esten