Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 maggio 2025

Cassazione n. 24102/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23662 -2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del direttore generale, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, presso la propria sede legale, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 87.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – [OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, al viale di [OSCURATO:PERSONA], n. 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procuraspeciale su foglio allegato in calce al contro ricorso.

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 5578/2024della Corte d’Appello di Roma, vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; rilevato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna partericorrente a rimborsare all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della controricorrente, che ha dichiarato in data 9.5.2025 di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 1.500,00 per compensi , oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per leggeed oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00 .

Così deciso in Roma,il 26

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23662 -2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del direttore generale, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, presso la propria sede legale, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 87. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – [OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, al viale di [OSCURATO:PERSONA], n. 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procuraspeciale su foglio allegato in calce al contro ricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 5578/2024della Corte d’Appello di Roma, vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; rilevato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna partericorrente a rimborsare all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della controricorrente, che ha dichiarato in data 9.5.2025 di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 1.500,00 per compensi , oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per leggeed oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00 . Così deciso in Roma,il 26
Decreto Cassazione n. 24102/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris