CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 giugno 2021
Cassazione n. 36496/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG 3. rrocc:Ii IA-13 c_dv—e.c 01/4/ 2-0 efio zbet U o)-e iti [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con atto del 2 marzo 2020 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, nelle forme di legge, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli in data 10 febbraio 2020. 2. Con atto posteriore, del 16 marzo 2021, il ricorrente unitamente al difensore ha comunicato la rinunzia al ricorso, essendo terminata la condizione detentiva 3. La rinunzia, per sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione del ricorso, determina la inammissibilità dello stesso, senza ulteriori statuizioni in punto di spese o di oneri aggiuntivi. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 15 giugno 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA]