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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 31496/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI PALMInel procedimento a carico di: t1C -5 " '' ' • • n . ft i: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALMIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Palmi, all'esito dell'udienza fissata per la convalida dell'arresto in flagranza, operato il 10 luglio 2021, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], indagati, il primo, per detenzione illecita e per plurimi episodi di cessione di marijuana (capo n. 1) e, il secondo, per resistenza a pubblico ufficiale (capo n. 2) e per íesioni volontarie lievi nei confronti di agenti di polizia giudiziaria (capo n. 3) ed inoltre, sempre il secondo, ai soli fini della contestazione, della violazione dell'art. 651 cod. pen. (capo n. 4), con ordinanza del 12 luglio 2021, riqualificato il fatto sub n. 1 in violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], al quale ha applicato misura cautelare non custodiale; non ha invece convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], rigettando la richiesta di misura cautelare nei suoi confronti avanzata dal P.M., al quale ha trasmesso gli atti con riferimento alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in merito alla percosse che lo stesso ha dichiarato di avere ricevuto presso l'ufficio di polizia. il t; ‘(;

2. Il Procuratore della Repubblica Tribunale di Palmi ricorre per la cassazione del provvedimento, limitatamente alla mancata convalida dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui ai capi nn. 2 e 3 dell'editto, cioè resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, affidandosi a tre motivi con cui lamenta violazione di legge (tutti e tre), anche sotto il profilo della mancanza di apparato giustificativo (il terzo motivo), e vizio di motivazione (il primo).

2.1. Con il primo motivo denunzia promiscuamente violazione degli artt.337 e 349 cod. proc. pen., anche in relazione alla sussistenza della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. della reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale, e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al tema dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai nn. 2 e 3 dell'editto.

Il P.M., rammentato che dal verbale di arresto in data 11 luglio 2021 (materialmente allegato al ricorso) emerge sia la violenra opposizione dell'indagato alla Polizia di Stato sia il rifiuto di declinare le proprie generalità e di mostrare documenti agli agenti, riferisce le ragioni della mancata convalida da parte del Tribunale, che ha ritenuto arbitrario l'agire della polizia giudiziaria, poiché l'imputato non aveva alcun dovere di collaborare /1;_031..~. ''.1•:`,agb. le chiavi dell'appartamento né di fornire le generalità; essendo ben conosciuto dall'Ufficio, (aggravante teleologica ed avere agito contro un agente di pubblica sicurezza), il reato sarebbe da considerare procedibile a querela, querela non presente in atti.

Richiamati i consolidati principi di diritto che devono guidare la valutazione giudiziale in tema di convalida dell'arresto, si sottolinea che [OSCURATO:PERSONA] si era rifiutato di fornire le chiavi dell'appartamento alla p.g., che intendeva proseguire le indagini contro [OSCURATO:PERSONA] e che a quel punto gli erano stati chiesti i documenti, che si era rifiutato di esibire, per poi rifiutarsi anche di farsi accompagnare per l'identificazione.

A tal riguardo il Tribunale ha ritenuto che, come confermato anche dal [OSCURATO:PERSONA] (alla p. 8 delle trascrizioni del 12 luglio 2021), [OSCURATO:PERSONA] fosse già conosciuto per ragioni di ufficio e quindi l'accompagnamento dello stesso per identificazione risultasse arbitrario.

Ad avviso del P.M., l'argomento svolto dal Tribunale sarebbe illogico, poiché la mera conoscenza di un soggetto non implica la conoscenza delle sue esatte generalità, data di nascita, residenza etc.; la p.g. avrebbe invece agito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 349 cod. proc. pen., avendo chiesto • , r e ripetutamente i documenti ed essendosi itv__Es_ty- i, rifiutato di fornirli.

Evidenzia come il precedente richiamato dal Tribunale, cioè la sentenza di Sez. 6, n. 36162 del 10/06/2008, Cassone, Rv. 241750 (la cui massima ufficiale recita: «È configurabile la scriminante di cui all'art. 4 del D. Lgs. lgt. n. 288 del 1944 nel caso di resistenza opposta ad un pubblico ufficiale nell'esecuzione della misura dell'accompagnamento coattivo di cui all'art. 349 cod. proc. pen. in difetto dei presupposti previsti dal quarto comma di detto articolo, costituiti dal rifiuto del soggetto di farsi identificare ovvero dalla sussistenza di sufficienti elementi per ritenere la falsità delle generalità o dei documenti di identificazione da lui forniti»), non sarebbe applicabile al caso di specie, in quanto è relativo a un giudizio di merito, connotato da parametri differenti rispetto a quelli che devono presiedere alla valutazione sulla legittimità dell'arresto e, dunque, inconferente.

Ad avviso del P.M., la polizia giudiziaria era perfettamente legittimata a richiedere all'uomo di identificarsi, potendo, tra l'altro, procedere eventualmente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per un'eventuale ipotesi di favoreggiamento nei confronti del coinquilino, che era stato visto spacciare droga.

Del resto, gli avvenimenti successivi - opina il P.M. - hanno fatto emergere che [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], custodiva droga dentro la casa comune ai due.

Secondo il ricorrente, dunque, l'accompagnamento in Commissariato appariva legittimo, ingiustificato il comportamento dell'indagato e legittimo l'arresto per il reato di resistenza; in conseguenza, sarebbe legittimo anche quello per il reato di lesioni, apparendo sussistere entrambe le aggravanti contestate (la finalità dell'azione e la qualifica soggettiva delle persone offese).

2.2. Con l'ulteriore motivo si duole di ulteriore inosservanza o erronea applicazione dell'art. 393-bis cod. pen. con riferimento all'arresto di [OSCURATO:PERSONA] per i reati sub nn. 2 e 3 dell'editto.

Si sottolinea che «la causa di giustificazione di cui all'art. 393 bis c.p. non rappresenta una sorta di viatico legittimante qualsiasi tipo di reazione, dovendo limitarsi l'azione del privato - secondo ovvii principi di ragionevolezza e di proporzionalità - a difendere un proprio diritto nella misura strettamente necessaria» (così alla p. 4 del ricorso).

Si richiamano da parte del ricorrente precedenti di legittimità al riguardo: «In materia di atti arbitrari del pubblico ufficiale, qualora il pubblico ufficiale ponga in essere una condotta oggettivamente illegittima, sulla base di una decisione da lui assunta autonomamente o comunque al di fuori dell'obbligo di eseguire altrui decisioni, non è punibile, a norma dell'art. 393 bis cod. pen., la reazione strettamente proporzionata all'esigenza di esercitare un proprio diritto di rango primario indebitamente conculcato e negli stretti limiti in cui ciò sia necessario a tal fine» (Sez. 5, n. 2941 del 08/11/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275304; ed inoltre Sez. 6, n. 43894 del 13/09/2016, Virdis, Rv. 268504; Sez. 6, n. 7928 del 13/01/2012, P.M. in proc.

Variale e altri, Rv. 252175; Sez. 6, n. 10773 del 09/02/2004, Maroni e altri, Rv. 227991).

E si ritiene che il Tribunale abbia trascurato taie principio, ritenendo - ma, si stima, erroneamente - che la supposta ricorrenza di una causa giustificazione legittimi il comportamento consistito in più aggressioni - si assume - peraltro poste in essere in due momenti diversi, una per strada ed un'altra nel commissariato.

2.3. Con l'ultimo motivo censura mancanza di motivazione con riferimento all'arresto di [OSCURATO:PERSONA] per i reati sub nn. 2 e 3 dell'editto.

Ad avviso del P.M. la motivazione dell'ordinanza impugnata non prenderebbe in considerazione la seconda parte della vicenda, in cui l'indagato, benchè ammanettato dietro la schiena, avrebbe spintonato due agenti all'interno del Commissariato, come si legge nel verbale della p.g. dell'il luglio 2021.

2.4. Quanto, infine, all'aspetto della facoltatività dell'arresto, si sottolinea avere avuto l'indagato un comportamento grave, contro più agenti e protratto nel tempo, con lo scopo di occultare la sostanza detenuta in casa dal fratello.

Si chiede, in definitiva, annullarsi senza rinvio l'ordinanza del 12 luglio 2021, limitatamente alla mancata convalida dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui ai capi nn. 2 e 3 dell'editto e dichiararsi la legittimità dell'avvenuto arresto.3.11 P.G. della S.C. nella requisitoria scritta dell'8 maggio 2022 ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato e dichiararsi la legittimità dell'arresto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni.

1.1. Occorre prendere le mosse dalla constatazione che il Tribunale (v. pp. 3-6 dell'ordinanza) ha ricostruito attentamente i fatti e ne ha dato una sua ragionata valutazione, sottolineando che [OSCURATO:PERSONA] non aveva il dovere giuridico di consegnare le chiavi di casa, al riguardo richiamando un precedente che appare pertinente (Sez. 6, n. 36162 del 10/06/2008, Cassone, Rv. 241750: «È configurabile la scriminante di cui all'art. 4 del D. Lgs. lgt. n. 288 del 1944 nel caso di resistenza opposta ad un pubblico ufficiale nell'esecuzione della misura dell'accompagnamento coattivo di cui all'art. 349 cod. proc. pen. in difetto dei presupposti previsti dal quarto comma di detto articolo, costituiti dal rifiuto del soggetto di farsi identificare ovvero dalla sussistenza di sufficienti elementi per ritenere la falsità delle generalità o dei documenti di identificazione da lui forniti»), e sottolineando che dalla lettura sia del verbale che delle dichiarazioni rese nel corso della convalida è emerso che gli agenti già conoscevano le generalità dell'indagato; dopo avere escluso la sussistenza nel caso di specie delle aggravanti contestate, ha ritenuto logicamente necessaria la querela per poter procedere per il reato di lesioni (sub n. 3); infine, con valutazione che appare motivata e prudente, ha stimato non incredibile, nel concreto contesto emerso, che la Polizia possa avere percosso l'imputato, tanto da avere coerentemente trasmesso in tal senso gli atti al P.M. affinché svolga gli opportuni approfondimenti investigativi.

1.2. Il Pubblico Ministero, che non condivide il ragionamento giudiziale, lo 4, il sottopone acritica che, a ben vedere, è errata nel metodo: il ricorrente, infatti, per sorreggere la propria impugnazione fa ampio riferimento ad eventi successivi (cioè il rinvenimento di droga dentro casa, fatto che non si era ancora verificato e che, dunque, logicamente non poteva appartenere al patrimonio conoscitivo del Giudice della convalida e, prima ancora, a quello degli agenti operanti, che al limite potevano nutrire, in quel momento, dei sospetti) e ragiona come se [OSCURATO:PERSONA] fosse indagato per reati in tema di droga (detenzione illecita) o per favoreggiamento del coimputato (v. p. 4 del ricorso), fatti che invece non gli sono stati contestati.

In ogni caso, il ricorso, al di là dell'apparente richiamo alla categoria della violazione di legge, è interamente costruito in fatto, partendo da prospettazioni avversative rispetto alla ricostruzione operata dal decidente, in base alle quali svolge considerazioni che giungono infine a valutazioni difformi rispetto all'ordinanza impugnata.

E' sviluppato cioè secondo una logica di pieno merito che esula dalla valutazione che è rimessa nella presente sede alla Corte di legittimità. 2.Consegue, dunque, il riget

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI PALMInel procedimento a carico di: t1C -5 " '' ' • • n . ft i: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALMIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Palmi, all'esito dell'udienza fissata per la convalida dell'arresto in flagranza, operato il 10 luglio 2021, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], indagati, il primo, per detenzione illecita e per plurimi episodi di cessione di marijuana (capo n. 1) e, il secondo, per resistenza a pubblico ufficiale (capo n. 2) e per íesioni volontarie lievi nei confronti di agenti di polizia giudiziaria (capo n. 3) ed inoltre, sempre il secondo, ai soli fini della contestazione, della violazione dell'art. 651 cod. pen. (capo n. 4), con ordinanza del 12 luglio 2021, riqualificato il fatto sub n. 1 in violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], al quale ha applicato misura cautelare non custodiale; non ha invece convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], rigettando la richiesta di misura cautelare nei suoi confronti avanzata dal P.M., al quale ha trasmesso gli atti con riferimento alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in merito alla percosse che lo stesso ha dichiarato di avere ricevuto presso l'ufficio di polizia. il t; ‘(; 2. Il Procuratore della Repubblica Tribunale di Palmi ricorre per la cassazione del provvedimento, limitatamente alla mancata convalida dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui ai capi nn. 2 e 3 dell'editto, cioè resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, affidandosi a tre motivi con cui lamenta violazione di legge (tutti e tre), anche sotto il profilo della mancanza di apparato giustificativo (il terzo motivo), e vizio di motivazione (il primo). 2.1. Con il primo motivo denunzia promiscuamente violazione degli artt.337 e 349 cod. proc. pen., anche in relazione alla sussistenza della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. della reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale, e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al tema dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai nn. 2 e 3 dell'editto. Il P.M., rammentato che dal verbale di arresto in data 11 luglio 2021 (materialmente allegato al ricorso) emerge sia la violenra opposizione dell'indagato alla Polizia di Stato sia il rifiuto di declinare le proprie generalità e di mostrare documenti agli agenti, riferisce le ragioni della mancata convalida da parte del Tribunale, che ha ritenuto arbitrario l'agire della polizia giudiziaria, poiché l'imputato non aveva alcun dovere di collaborare /1;_031..~. ''.1•:`,agb. le chiavi dell'appartamento né di fornire le generalità; essendo ben conosciuto dall'Ufficio, (aggravante teleologica ed avere agito contro un agente di pubblica sicurezza), il reato sarebbe da considerare procedibile a querela, querela non presente in atti. Richiamati i consolidati principi di diritto che devono guidare la valutazione giudiziale in tema di convalida dell'arresto, si sottolinea che [OSCURATO:PERSONA] si era rifiutato di fornire le chiavi dell'appartamento alla p.g., che intendeva proseguire le indagini contro [OSCURATO:PERSONA] e che a quel punto gli erano stati chiesti i documenti, che si era rifiutato di esibire, per poi rifiutarsi anche di farsi accompagnare per l'identificazione. A tal riguardo il Tribunale ha ritenuto che, come confermato anche dal [OSCURATO:PERSONA] (alla p. 8 delle trascrizioni del 12 luglio 2021), [OSCURATO:PERSONA] fosse già conosciuto per ragioni di ufficio e quindi l'accompagnamento dello stesso per identificazione risultasse arbitrario. Ad avviso del P.M., l'argomento svolto dal Tribunale sarebbe illogico, poiché la mera conoscenza di un soggetto non implica la conoscenza delle sue esatte generalità, data di nascita, residenza etc.; la p.g. avrebbe invece agito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 349 cod. proc. pen., avendo chiesto • , r e ripetutamente i documenti ed essendosi itv__Es_ty- i, rifiutato di fornirli. Evidenzia come il precedente richiamato dal Tribunale, cioè la sentenza di Sez. 6, n. 36162 del 10/06/2008, Cassone, Rv. 241750 (la cui massima ufficiale recita: «È configurabile la scriminante di cui all'art. 4 del D. Lgs. lgt. n. 288 del 1944 nel caso di resistenza opposta ad un pubblico ufficiale nell'esecuzione della misura dell'accompagnamento coattivo di cui all'art. 349 cod. proc. pen. in difetto dei presupposti previsti dal quarto comma di detto articolo, costituiti dal rifiuto del soggetto di farsi identificare ovvero dalla sussistenza di sufficienti elementi per ritenere la falsità delle generalità o dei documenti di identificazione da lui forniti»), non sarebbe applicabile al caso di specie, in quanto è relativo a un giudizio di merito, connotato da parametri differenti rispetto a quelli che devono presiedere alla valutazione sulla legittimità dell'arresto e, dunque, inconferente. Ad avviso del P.M., la polizia giudiziaria era perfettamente legittimata a richiedere all'uomo di identificarsi, potendo, tra l'altro, procedere eventualmente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per un'eventuale ipotesi di favoreggiamento nei confronti del coinquilino, che era stato visto spacciare droga. Del resto, gli avvenimenti successivi - opina il P.M. - hanno fatto emergere che [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], custodiva droga dentro la casa comune ai due. Secondo il ricorrente, dunque, l'accompagnamento in Commissariato appariva legittimo, ingiustificato il comportamento dell'indagato e legittimo l'arresto per il reato di resistenza; in conseguenza, sarebbe legittimo anche quello per il reato di lesioni, apparendo sussistere entrambe le aggravanti contestate (la finalità dell'azione e la qualifica soggettiva delle persone offese). 2.2. Con l'ulteriore motivo si duole di ulteriore inosservanza o erronea applicazione dell'art. 393-bis cod. pen. con riferimento all'arresto di [OSCURATO:PERSONA] per i reati sub nn. 2 e 3 dell'editto. Si sottolinea che «la causa di giustificazione di cui all'art. 393 bis c.p. non rappresenta una sorta di viatico legittimante qualsiasi tipo di reazione, dovendo limitarsi l'azione del privato - secondo ovvii principi di ragionevolezza e di proporzionalità - a difendere un proprio diritto nella misura strettamente necessaria» (così alla p. 4 del ricorso). Si richiamano da parte del ricorrente precedenti di legittimità al riguardo: «In materia di atti arbitrari del pubblico ufficiale, qualora il pubblico ufficiale ponga in essere una condotta oggettivamente illegittima, sulla base di una decisione da lui assunta autonomamente o comunque al di fuori dell'obbligo di eseguire altrui decisioni, non è punibile, a norma dell'art. 393 bis cod. pen., la reazione strettamente proporzionata all'esigenza di esercitare un proprio diritto di rango primario indebitamente conculcato e negli stretti limiti in cui ciò sia necessario a tal fine» (Sez. 5, n. 2941 del 08/11/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275304; ed inoltre Sez. 6, n. 43894 del 13/09/2016, Virdis, Rv. 268504; Sez. 6, n. 7928 del 13/01/2012, P.M. in proc. Variale e altri, Rv. 252175; Sez. 6, n. 10773 del 09/02/2004, Maroni e altri, Rv. 227991). E si ritiene che il Tribunale abbia trascurato taie principio, ritenendo - ma, si stima, erroneamente - che la supposta ricorrenza di una causa giustificazione legittimi il comportamento consistito in più aggressioni - si assume - peraltro poste in essere in due momenti diversi, una per strada ed un'altra nel commissariato. 2.3. Con l'ultimo motivo censura mancanza di motivazione con riferimento all'arresto di [OSCURATO:PERSONA] per i reati sub nn. 2 e 3 dell'editto. Ad avviso del P.M. la motivazione dell'ordinanza impugnata non prenderebbe in considerazione la seconda parte della vicenda, in cui l'indagato, benchè ammanettato dietro la schiena, avrebbe spintonato due agenti all'interno del Commissariato, come si legge nel verbale della p.g. dell'il luglio 2021. 2.4. Quanto, infine, all'aspetto della facoltatività dell'arresto, si sottolinea avere avuto l'indagato un comportamento grave, contro più agenti e protratto nel tempo, con lo scopo di occultare la sostanza detenuta in casa dal fratello. Si chiede, in definitiva, annullarsi senza rinvio l'ordinanza del 12 luglio 2021, limitatamente alla mancata convalida dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui ai capi nn. 2 e 3 dell'editto e dichiararsi la legittimità dell'avvenuto arresto.3.11 P.G. della S.C. nella requisitoria scritta dell'8 maggio 2022 ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato e dichiararsi la legittimità dell'arresto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni. 1.1. Occorre prendere le mosse dalla constatazione che il Tribunale (v. pp. 3-6 dell'ordinanza) ha ricostruito attentamente i fatti e ne ha dato una sua ragionata valutazione, sottolineando che [OSCURATO:PERSONA] non aveva il dovere giuridico di consegnare le chiavi di casa, al riguardo richiamando un precedente che appare pertinente (Sez. 6, n. 36162 del 10/06/2008, Cassone, Rv. 241750: «È configurabile la scriminante di cui all'art. 4 del D. Lgs. lgt. n. 288 del 1944 nel caso di resistenza opposta ad un pubblico ufficiale nell'esecuzione della misura dell'accompagnamento coattivo di cui all'art. 349 cod. proc. pen. in difetto dei presupposti previsti dal quarto comma di detto articolo, costituiti dal rifiuto del soggetto di farsi identificare ovvero dalla sussistenza di sufficienti elementi per ritenere la falsità delle generalità o dei documenti di identificazione da lui forniti»), e sottolineando che dalla lettura sia del verbale che delle dichiarazioni rese nel corso della convalida è emerso che gli agenti già conoscevano le generalità dell'indagato; dopo avere escluso la sussistenza nel caso di specie delle aggravanti contestate, ha ritenuto logicamente necessaria la querela per poter procedere per il reato di lesioni (sub n. 3); infine, con valutazione che appare motivata e prudente, ha stimato non incredibile, nel concreto contesto emerso, che la Polizia possa avere percosso l'imputato, tanto da avere coerentemente trasmesso in tal senso gli atti al P.M. affinché svolga gli opportuni approfondimenti investigativi. 1.2. Il Pubblico Ministero, che non condivide il ragionamento giudiziale, lo 4, il sottopone acritica che, a ben vedere, è errata nel metodo: il ricorrente, infatti, per sorreggere la propria impugnazione fa ampio riferimento ad eventi successivi (cioè il rinvenimento di droga dentro casa, fatto che non si era ancora verificato e che, dunque, logicamente non poteva appartenere al patrimonio conoscitivo del Giudice della convalida e, prima ancora, a quello degli agenti operanti, che al limite potevano nutrire, in quel momento, dei sospetti) e ragiona come se [OSCURATO:PERSONA] fosse indagato per reati in tema di droga (detenzione illecita) o per favoreggiamento del coimputato (v. p. 4 del ricorso), fatti che invece non gli sono stati contestati. In ogni caso, il ricorso, al di là dell'apparente richiamo alla categoria della violazione di legge, è interamente costruito in fatto, partendo da prospettazioni avversative rispetto alla ricostruzione operata dal decidente, in base alle quali svolge considerazioni che giungono infine a valutazioni difformi rispetto all'ordinanza impugnata. E' sviluppato cioè secondo una logica di pieno merito che esula dalla valutazione che è rimessa nella presente sede alla Corte di legittimità. 2.Consegue, dunque, il riget
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