CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 luglio 2022
Cassazione n. 23682/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
non sembra incidere in alcun modo sull'esito finale della decisione. Si tratta di una osservazione pienamente condivisibile, posto che la parte non specifica quale pregiudizio sarebbe derivato da un accertamento incidentale sulla adeguatezza della motivazione. 5.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c. la nullità della sentenza per violazione dell’art 36 del D.lgs n. 546 del 1992. La società deduce che la Commissione regionale ha reso una motivazione meramente apparente limitandosi e a far riferimento alla nozione di edificabilità rilevante ai fini ICI, ed alla determinazione del valore delle aree sulla base di quello stabilito con la deliberazione n. 7 del 4 febbraio 2009, senza considerare gli effettivi parametri di determinazione del valore delle aree in esso previsti. Lamenta che la Commissione regionale, ha sviluppato un iter logico giuridico del tutto incomprensibile e incongruo rispetto ai motivi di ricorso che concernevano: 1) l'omessa diversificazione del valore venale dei terreni in ragione del loro diverso stato di edificabilità, 2) l'erronea determinazione del cosiddetto utile F i r m a t o D a : P A O L I T T O L I B E R A T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 7 6 8 6 0 b c e 6 d 9 6 8 3 a c 5 a 4 7 8 f 7 f a f 9 2 3 1 - F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e F i r m a t o D a : R U S S O R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 e 3 0 d f e 8 0 6 4 8 c 4 9 3 0 a 9 d 4 6 5 4 c 8 e a f 7 e 8 Numero registro generale 20067/2017 Numero sezionale 897/2022 Numero di raccolta generale 23682/2022 Data pubblicazione 28/07/2022 dell'imprenditore; 3) la mancata considerazione degli oneri finanziari ai fini del calcolo del valore venale dei terreni; 4) l'erroneità in sé dei valori venali attribuiti dal Comune ai terreni accertati. Con il quinto motivo del ricorso si deduce altresì la nullità della sentenza, ai sensi dell’art 360 n. 4 c.p.c. deducendo che n il giudice di secondo grado non ha pronunciato sul motivo di appello col quale si era dedotto che nella determinazione del valore delle aree edificabili, avevano concorso aree con diversi livelli di edificabilità e, in particolare, con distinta potenzialità edificatoria la cui diversa attualità conseguiva dalla gradualità degli interventi di realizzazione della convenzione urbanistica attuativa del [OSCURATO:PERSONA] adottato dal Comune di Fiumicino. Con il sesto motivo si deduce la nullità della sentenza ex art 360 n.4 c.p.c. per violazione art. 112 c.p.c. in ragione dell’omesso esame del motivo di appello col quale era stata censurata la determinazione del valore delle aree edificabili sotto il profilo dell’utile dell’imprenditore, da calcolare anche sul costo di acquisizione dei terreni e della necessità di computare, tra i costi, gli oneri finanziari; Con il settimo motivo si lamenta la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c. per l’omessa pronuncia sul motivo di appello che contestava il valore (di € 500 al mq) attribuito ai terreni edificabili ed infine con l’ottavo motivo la violazione art. 112 c.p.c. per l’omessa quantificazione dell’importo ICI da portare in detrazione di quello maggiore accertato, per effetto del rilevato errore di computo. Il quarto motivo del ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA] regionale la CTR risolve la questione con un semplice riferimento alla edificabilità del fondo, senza considerare la censura sulla rilevanza dei diversi fattori che possono in concreto F i r m a t o D a : P A O L I T T O L I B E R A T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 7 6 8 6 0 b c e 6 d 9 6 8 3 a c 5 a 4 7 8 f 7 f a f 9 2 3 1 - F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e F i r m a t o D a : R U S S O R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 e 3 0 d f e 8 0 6 4 8 c 4 9 3 0 a 9 d 4 6 5 4 c 8 e a f 7 e 8 Numero registro generale 20067/2017 Numero sezionale 897/2022 Numero di raccolta generale 23682/2022 Data pubblicazione 28/07/2022 incidere sul valore, e come se la valutazione dovesse operarsi in base ad un valore prefissato e in assenza di contestazione, e non anche di un procedimento di stima analitico, a fronte delle specifiche contestazioni contenute nell’atto di appello. La motivazione resa dal giudice d’appello si ferma alla affermazione di generiche premesse, che, per quanto corrette, non sono idonee a dare conto delle ragioni dell’implicito rigetto dei motivi di appello sopra esposti. Questa Corte ha infatti affermato, con orientamento consolidato cui il Collegio intende dare continuità, che in tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 quaterdecies, comma 16, del d.l. n. 203 del 2005, conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2005, e dell'art. 36, comma 2, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 504 del 1992, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi, ma che tuttavia occorre tener conto di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio ([OSCURATO:PERSONA]. U., 29 ottobre 2020, n. 23902; Cass., 10 marzo 2020, n. 6702 n. 6702 del 10/03/2020; Cass. n. 9202 del 03/04/2019 Cass. n. 5161 del 05/03/2014). Questa Corte, altresì ha rimarcato che le delibere con le quali il Comune predetermina periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, svolgono una F i r m a t o D a : P A O L I T T O L I B E R A T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 7 6 8 6 0 b c e 6 d 9 6 8 3 a c 5 a 4 7 8 f 7 f a f 9 2 3 1 - F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e F i r m a t o D a : R U S S O R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 e 3 0 d f e 8 0 6 4 8 c 4 9 3 0 a 9 d 4 6 5 4 c 8 e a f 7 e 8 Numero registro generale 20067/2017 Numero sezionale 897/2022 Numero di raccolta generale 23682/2022 Data pubblicazione 28/07/2022 funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, costituenti una diretta derivazione dei "redditometri" o "coefficienti di reddito e di ricavi" previsti dal D.L. n. 69 del 1989, convertito in legge n. 154 del 1989, ed atteggiantisi come mera fonte di presunzioni hominis, vale a dire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti (Cass., 3 maggio 2019, n. 11643; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27572; Cass., 12 giugno 2018, n. 15312; Cass., 13 marzo 2015, n. 5068). Pertanto a fronte di un quadro regolatorio che involge la forza persuasiva dei criteri di accertamento predeterminati dallo stesso ente impositore e la loro specifica concludenza nella fattispecie esaminata, era necessario accertare gli effettivi termini del procedimento di stima adottato dall’ente, trattandosi «come sempre avviene nelle operazioni concettuali legate a complesse metodologie di valutazione… di verificare la correttezza della concreta applicazione del metodo di stima prescelto, avuto riguardo alla riscontrabilità dei dati fattuali postivi a fondamento ed al rigore del procedimento inferenziale sotteso all’utilizzazione del metodo di stima» (Cass., 12 luglio 2021, n. 19811). Il riferimento alla deliberazione dell’ente, in quanto introduce delle presunzioni suscettibili di prova contraria, imponeva di ripercorrere il procedimento che vi era posto a fondamento e l’esame dei dati di fattispecie alla luce delle censure introdotte in giudizio dalla contribuente, che ne mettono in discussione l’inferenza dimostrativa con riferimento alla determinazione tanto del valore medio di edifici adibiti ad edilizia residenziale quanto dei costi che si debbono sostenere per giungere al prodotto finale.F i r m a t o D a : P A O L I T T O L I B E R A T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 7 6 8 6 0 b c e 6 d 9 6 8 3 a c 5 a 4 7 8 f 7 f a f 9 2 3 1 - F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e F i r m a t o D a : R U S S O R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 e 3 0 d f e 8 0 6 4 8 c 4 9 3 0 a 9 d 4 6 5 4 c 8 e a f 7 e 8