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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02928/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 05LUU43 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, tesi a criticare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, sono riproduttivi di identiche censure formulate in sede di gravame e con correttezza e pertinenti riferimenti in fatto e diritto confutati dalla Corte di appello; rilevato che corretta risulta la parte della decisione che ha escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche facendo riferimento all'accertamento di plurime violazioni penali riconducibile al ricorrente seppure riferite a differente declinato nominativo nonché la ricaduta nel reato dopo quello commesso alcuni giorni prima; rilevato che negli stessi termini risulta espressa implicitamente la motivazione che, allorché fa riferimento alla necessità, per le ragioni sopra espresse, di dover revocare una precedente condanna, richiama proprio il precedente, tenuto altresì conto che nessuna censura il ricorrente rivolge alla parte della decisione che ha disposto la revoca del beneficio già concesso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 05LUU43 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, tesi a criticare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, sono riproduttivi di identiche censure formulate in sede di gravame e con correttezza e pertinenti riferimenti in fatto e diritto confutati dalla Corte di appello; rilevato che corretta risulta la parte della decisione che ha escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche facendo riferimento all'accertamento di plurime violazioni penali riconducibile al ricorrente seppure riferite a differente declinato nominativo nonché la ricaduta nel reato dopo quello commesso alcuni giorni prima; rilevato che negli stessi termini risulta espressa implicitamente la motivazione che, allorché fa riferimento alla necessità, per le ragioni sopra espresse, di dover revocare una precedente condanna, richiama proprio il precedente, tenuto altresì conto che nessuna censura il ricorrente rivolge alla parte della decisione che ha disposto la revoca del beneficio già concesso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 02928/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris