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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 luglio 2026

Cassazione n. 24164/2026

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in atti;ricorrentecontroMinistero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;resistenteavverso il decreto reso dal Giudice di Pace di Melfi il 10/07/2026 nelprocedimento n. 737/2026 RG di convalida del trattenimento pressoCPR;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti e i documenti del procedimento.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice di Pace di Melfi haconvalidato il trattenimento del ricorrente presso il CPR.Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso percassazione, affidato a un solo motivo di doglianza.Numero registro generale 16956/2026Numero sezionale 3143/2026Numero di raccolta generale 24164/2026Data pubblicazione 28/07/2026Il Ministero dell’Interno si è difeso depositando atto dicostituzione e memoria difensiva.Anche il ricorrente ha depositato memoria difensiva.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Direttiva Ministeriale19.5.2022 in relazione all’art. 360, comma 1^, n. 3 del c.p.c.»Il ricorrente ha dedotto che il Giudice di Pace ha convalidato iltrattenimento dello straniero disponendo contemporaneamente conurgenza una visita medica al fine di stabilire la compatibilità dellecondizioni di salute del cittadino straniero con la restrizione all'internodel CPR, mentre invece non avrebbe dovuto convalidare iltrattenimento, alla luce della riconosciuta possibilità che lo stranierofosse in condizioni di salute non idonee, come risultava dalladocumentazione medica offerta.2.

Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni concorrenti.3.

Occorre prima di tutto rilevare che non sussistono i requisitirichiesti dall'art. 366, comma 1, n. 3) c.p.c.3.1.

Com'è noto l'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., nel testoricorso per cassazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, «lachiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione deimotivi di ricorso».Il testo previgente stabiliva che il medesimo ricorso dovessecontenere, sempre a pena d'inammissibilità, «l'esposizione sommariadei fatti della causa».Il nuovo testo normativo ha positivizzato un orientamentointerpretativo di questa Corte, maturato prima dell'entrata in vigore deld.lgs. n. 149 del 2022, secondo il quale, per soddisfare quanto dispostodalla norma appena richiamata, il ricorso per cassazione deve indicare,in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato,i fatti di causa da cui devono risultare le pretese delle parti con iNumero registro generale 16956/2026Numero sezionale 3143/2026Numero di raccolta generale 24164/2026Data pubblicazione 28/07/2026presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, in mododa consentire al giudice di legittimità di avere, dalla sola lettura delricorso, la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, inmodo da cogliere il significato e la portata delle censure rivolte allespecifiche argomentazioni della sentenza impugnata (Cass., Sez. 1, n.24432 del 03/11/2020; v. anche Cass., Sez. 1, n. 21750 del27/10/2016 e Cass., Sez. 6-3, n. 1926 del 03/02/2015).Di recente è stato ribadito che, per soddisfare il requisito impostodall'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., nel testo attualmente in vigore, ilricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente (siapure non analitico e particolareggiato), i fatti di causa, da cui devonorisultare le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e leragioni di diritto che le giustificano, in modo da consentire al giudice dilegittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suooggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo,dovendosi escludere la possibilità di ricostruire i fatti essenziali allaillustrazione dei motivi di ricorso sulla base di altri atti del processo, ivicompreso il controricorso delle parti avversarie (Cass., Sez. 5,Sentenza n. 28508 del 27/10/2025).3.2.

Nel caso di specie, il ricorrente ha semplicemente riportatoil contestato dispositivo del provvedimento impugnato, senza nulladedurre in ordine allo svolgimento del procedimento e a quantoavvenuto nel corso dell’udienza di convalida, così non consentendo algiudice di legittimità di conoscere, in base alla sola lettura del ricorso,quali fossero state le allegazioni difensive delle parti e gli elementiprobatori offerti a supporto delle stesse, in modo da verificare lamateria del contendere oggetto di quel giudizio e l'ammissibilità oltreche la fondatezza della censura formulata con l’impugnazione percassazione.4.

L’unico motivo di ricorso è, comunque, inammissibile, perviolazione del principio di specificità, sancito dall’art. 366, comma 1 n.4, c.p.c., poiché prospetta, quale motivo di doglianza ai sensi dell’art.Numero registro generale 16956/2026Numero sezionale 3143/2026Numero di raccolta generale 24164/2026Data pubblicazione 28/07/2026360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione di una direttiva ministerialesenza specificare se e in che termini potesse essere considerataviolazione di norma di diritto.5.

La doglianza è, inoltre, del tutto generica, in violazione dell’art.366, comma 1, nn. 4 e n. 6, c.p.c., poiché prospetta che in ragionedelle condizioni di salute del cittadino straniero non avrebbe dovutoessere convalidato il trattenimento, senza specificare di quali ragioni sitrattasse e perché dovevano ritenersi incompatibili con la misuraadottata, richiamando genericamente documentazione medica di cuinon è descritto né riportato il contenuto e neppure sono specificatitempi e modi di produzione nel giudizio di merito.6.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.7.

La statuizione sulle spese segue la soccombenza.8.

Trattandosi di procedimento esente, nessuna disposizione aisensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002 deve essereadottata.

P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dalresistente, che liquida in € 1.500,00 per compenso, oltre speseprenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civiledella Corte suprema di Cassazione, il 24 luglio 2026.La PresidenteMaria Acierno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in atti;ricorrentecontroMinistero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;resistenteavverso il decreto reso dal Giudice di Pace di Melfi il 10/07/2026 nelprocedimento n. 737/2026 RG di convalida del trattenimento pressoCPR;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti e i documenti del procedimento.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice di Pace di Melfi haconvalidato il trattenimento del ricorrente presso il CPR.Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso percassazione, affidato a un solo motivo di doglianza.Numero registro generale 16956/2026Numero sezionale 3143/2026Numero di raccolta generale 24164/2026Data pubblicazione 28/07/2026Il Ministero dell’Interno si è difeso depositando atto dicostituzione e memoria difensiva.Anche il ricorrente ha depositato memoria difensiva.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Direttiva Ministeriale19.5.2022 in relazione all’art. 360, comma 1^, n. 3 del c.p.c.»Il ricorrente ha dedotto che il Giudice di Pace ha convalidato iltrattenimento dello straniero disponendo contemporaneamente conurgenza una visita medica al fine di stabilire la compatibilità dellecondizioni di salute del cittadino straniero con la restrizione all'internodel CPR, mentre invece non avrebbe dovuto convalidare iltrattenimento, alla luce della riconosciuta possibilità che lo stranierofosse in condizioni di salute non idonee, come risultava dalladocumentazione medica offerta.2. Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni concorrenti.3. Occorre prima di tutto rilevare che non sussistono i requisitirichiesti dall'art. 366, comma 1, n. 3) c.p.c.3.1. Com'è noto l'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., nel testoricorso per cassazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, «lachiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione deimotivi di ricorso».Il testo previgente stabiliva che il medesimo ricorso dovessecontenere, sempre a pena d'inammissibilità, «l'esposizione sommariadei fatti della causa».Il nuovo testo normativo ha positivizzato un orientamentointerpretativo di questa Corte, maturato prima dell'entrata in vigore deld.lgs. n. 149 del 2022, secondo il quale, per soddisfare quanto dispostodalla norma appena richiamata, il ricorso per cassazione deve indicare,in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato,i fatti di causa da cui devono risultare le pretese delle parti con iNumero registro generale 16956/2026Numero sezionale 3143/2026Numero di raccolta generale 24164/2026Data pubblicazione 28/07/2026presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, in mododa consentire al giudice di legittimità di avere, dalla sola lettura delricorso, la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, inmodo da cogliere il significato e la portata delle censure rivolte allespecifiche argomentazioni della sentenza impugnata (Cass., Sez. 1, n.24432 del 03/11/2020; v. anche Cass., Sez. 1, n. 21750 del27/10/2016 e Cass., Sez. 6-3, n. 1926 del 03/02/2015).Di recente è stato ribadito che, per soddisfare il requisito impostodall'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., nel testo attualmente in vigore, ilricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente (siapure non analitico e particolareggiato), i fatti di causa, da cui devonorisultare le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e leragioni di diritto che le giustificano, in modo da consentire al giudice dilegittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suooggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo,dovendosi escludere la possibilità di ricostruire i fatti essenziali allaillustrazione dei motivi di ricorso sulla base di altri atti del processo, ivicompreso il controricorso delle parti avversarie (Cass., Sez. 5,Sentenza n. 28508 del 27/10/2025).3.2. Nel caso di specie, il ricorrente ha semplicemente riportatoil contestato dispositivo del provvedimento impugnato, senza nulladedurre in ordine allo svolgimento del procedimento e a quantoavvenuto nel corso dell’udienza di convalida, così non consentendo algiudice di legittimità di conoscere, in base alla sola lettura del ricorso,quali fossero state le allegazioni difensive delle parti e gli elementiprobatori offerti a supporto delle stesse, in modo da verificare lamateria del contendere oggetto di quel giudizio e l'ammissibilità oltreche la fondatezza della censura formulata con l’impugnazione percassazione.4. L’unico motivo di ricorso è, comunque, inammissibile, perviolazione del principio di specificità, sancito dall’art. 366, comma 1 n.4, c.p.c., poiché prospetta, quale motivo di doglianza ai sensi dell’art.Numero registro generale 16956/2026Numero sezionale 3143/2026Numero di raccolta generale 24164/2026Data pubblicazione 28/07/2026360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione di una direttiva ministerialesenza specificare se e in che termini potesse essere considerataviolazione di norma di diritto.5. La doglianza è, inoltre, del tutto generica, in violazione dell’art.366, comma 1, nn. 4 e n. 6, c.p.c., poiché prospetta che in ragionedelle condizioni di salute del cittadino straniero non avrebbe dovutoessere convalidato il trattenimento, senza specificare di quali ragioni sitrattasse e perché dovevano ritenersi incompatibili con la misuraadottata, richiamando genericamente documentazione medica di cuinon è descritto né riportato il contenuto e neppure sono specificatitempi e modi di produzione nel giudizio di merito.6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.7. La statuizione sulle spese segue la soccombenza.8. Trattandosi di procedimento esente, nessuna disposizione aisensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002 deve essereadottata. P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dalresistente, che liquida in € 1.500,00 per compenso, oltre speseprenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civiledella Corte suprema di Cassazione, il 24 luglio 2026.La PresidenteMaria Acierno
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