CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 febbraio 1977
Cassazione n. 20513/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rnia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 01/10/2025 della Corte di appello di Catania; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e dunque la declaratoria di nullità dell'ordinanza con prosecuzione del giudizio nelle forme del ricorso per cassazione; [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 1 ottobre 2025 la Corte di appello di Catania ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato ad un unico motivo con cui deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., violazione degli artt. 591 e 568, comma 5, cod.proc.pen.. La corte di appello, rilevato che il primo grado aveva pronunciato condanna alla pena dell'ammenda, concludeva per la inammissibilità dell'impugnazione ex art. 591 cod.proc.pen.. Non ne faceva conseguire, tuttavia, la qualificazione dell'atto di impugnazione come ricorso per cassazione, e la trasmissione a questa Corte, come dovuto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Rileva il collegio che il ricorso coglie un vizio di legittimità effettivamente sussistente nella decisione adottata. La Corte territoriale, correttamente ritenutcvl'inappellabilità della sentenza, ha errato, infatti, nel farne derivare la declaratoria d'inammissibilità del gravame. Vero è, infatti, che, una volta che sia stato proposto appello avverso una sentenza inappellabile (come nel caso concreto attesa la natura della pena irrogata), la corte di merito deve astenersi dal decidere e limitarsi a qualificare come ricorso per cassazione l'impugnazione stessa, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte. Ove, infatti, l'impugnazione sia stata proposta a giudice incompetente, quest'ultimo non può emettere pronuncia di inammissibilità tout-court della impugnazione, non rientrando tale pronuncia nella sfera dei poteri attribuiti ex art. 568, comma 5, cod.proc.pen. alla cognizione di quel giudice, ma, preso atto della incompetenza, deve limitarsi a esattamente qualificare il mezzo di impugnazione proposto ed alla conseguente trasmissione degli atti al giudice competente, che procederà, poi, al suo vaglio. Qualora, invece, la corte di appello abbia -com'è avvenuto nella specie-pronunciato ordinanza di inammissibilità, avverso la quale sia proposto ricorso per cassazione, si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e, qualificato l'originario gravame come ricorso per cassazione (cfr. Sezione 5, n. 4016/2000, Contena, RV.217738), ritenere il giudizio per il suo esame. 22. Pertanto, riqualificato l'appello di [OSCURATO:PERSONA] come ricorso per cassazione, si dispone che, previo annullamento dell'ordinanza impugnata, gli atti del procedimento siano trattenuti presso questa Corte, per la decisione, nel merito, della impugnazione originariamente proposta. P.Q.M. Ann P.Q.M