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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 marzo 1990

Cassazione n. 42408/2021

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • CHIODO Andrea [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'08/03/1990 avverso la sentenza emessa il 12/11/2019 dalla Corte di Appello di Roma visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza in data 12/11/2019 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Frosinone del 18/05/2018 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato con rito abbreviato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile dei reati di rapina e di falsa attestazione sulla identità ex art. 495 cod. pen. 2.

Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, eccependo il vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità in ragione della inverosimile ricostruzione della rapina da parte della persona offesa nonché dell'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di falsità, trattandosi di mero errore materiale nella trascrizione della data di nascita nel verbale di arresto redatto dalla p.g.; la violazione di legge (artt. 350, comma 5 e 7 - 63 cod. proc. pen.) con riferimento alle dichiarazioni riportate nel verbale di arresto, prive del requisito della spontaneità e, pertanto, non utilizzabili processualmente; l'erronea determinazione del trattamento sanzionatorio, in relazione anche al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, all'eccessivo aumento per la continuazione, all'omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. Il ricorso è infondato per manifesta infondatezza dei motivi.

4. Il ricorrente ripropone censure che hanno trovata adeguata definizione nella sentenza impugnata.

Con argomentazioni immuni da vizi logici, le dichiarazioni della persona offesa - a base dell'affermazione di responsabilità - sono state ritenute attendibili perché "puntuali e rese con dovizia di particolari sulla dinamica ma anche in ordine alle fattezze fisiche e agli indumenti dell'aggressore"; dichiarazioni non inficiate da quelle dell'imputato, rese in sede di interrogatorio, ritenute in sé inverosimili, oltre che contrastanti con la precedente versione riportata nel verbale di arresto.

5. Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, la censura relativa all'aumento per la continuazione e alla mancata concessione del beneficio della sospensione è estranea all'appello, proposta per la prima volta in sede di legittimità e, come tale, non supera il vaglio di ammissibilità.

I rilievi sulla pena base sono generici, a fronte delle indicazioni fornite dai giudici di merito (ultima pagina della sentenza impugnata); anche il bilanciamento in termini di equivalenza fra circostanze di segno opposto è adeguatamente motivato, in considerazione della gravità della condotta e della duplice violazione della legge penale.

6. Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro duemila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa della Ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma il giorno 13 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • CHIODO Andrea [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'08/03/1990 avverso la sentenza emessa il 12/11/2019 dalla Corte di Appello di Roma visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza in data 12/11/2019 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Frosinone del 18/05/2018 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato con rito abbreviato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile dei reati di rapina e di falsa attestazione sulla identità ex art. 495 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, eccependo il vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità in ragione della inverosimile ricostruzione della rapina da parte della persona offesa nonché dell'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di falsità, trattandosi di mero errore materiale nella trascrizione della data di nascita nel verbale di arresto redatto dalla p.g.; la violazione di legge (artt. 350, comma 5 e 7 - 63 cod. proc. pen.) con riferimento alle dichiarazioni riportate nel verbale di arresto, prive del requisito della spontaneità e, pertanto, non utilizzabili processualmente; l'erronea determinazione del trattamento sanzionatorio, in relazione anche al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, all'eccessivo aumento per la continuazione, all'omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Il ricorso è infondato per manifesta infondatezza dei motivi. 4. Il ricorrente ripropone censure che hanno trovata adeguata definizione nella sentenza impugnata. Con argomentazioni immuni da vizi logici, le dichiarazioni della persona offesa - a base dell'affermazione di responsabilità - sono state ritenute attendibili perché "puntuali e rese con dovizia di particolari sulla dinamica ma anche in ordine alle fattezze fisiche e agli indumenti dell'aggressore"; dichiarazioni non inficiate da quelle dell'imputato, rese in sede di interrogatorio, ritenute in sé inverosimili, oltre che contrastanti con la precedente versione riportata nel verbale di arresto. 5. Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, la censura relativa all'aumento per la continuazione e alla mancata concessione del beneficio della sospensione è estranea all'appello, proposta per la prima volta in sede di legittimità e, come tale, non supera il vaglio di ammissibilità. I rilievi sulla pena base sono generici, a fronte delle indicazioni fornite dai giudici di merito (ultima pagina della sentenza impugnata); anche il bilanciamento in termini di equivalenza fra circostanze di segno opposto è adeguatamente motivato, in considerazione della gravità della condotta e della duplice violazione della legge penale. 6. Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro duemila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa della Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il giorno 13 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte
Sentenza Cassazione n. 42408/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris