CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 agosto 2022
Cassazione n. 37283/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. C`(3 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Caltanissetta ha confermato la decisione con cui il Tribunale di Enna dichiarava la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena di mesi sei e giorni dieci di reclusione, per il reato di cui all'art.495 cod. pen., per avere dichiarato false generalità ai Carabinieri di Nicosia (capo a dell'imputazione) e art. 4, comma 2, L. 110/1975, per aver portato fuori della propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico con lama a punta della lunghezza di 9.30 cm (capo b dell'imputazione). 2. Avverso la sentenza, ha presentato ricorso l'imputato, per il tramite del suo difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando le proprie censure attraverso due motivi. Con il primo motivo - in cui risultano assemblate diverse censure, tutte, per quel che è dato comprendere, riconducibili all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. - lamenta violazione di legge con riferimento all'art. 192 del codice di rito e vizio di motivazione. La Corte territoriale avrebbe infatti posto a base della propria decisione scarni elementi tratti dalla tesi accusatoria, seguendo «un iter logico argomentativo che induce a una dinamica dei fatti controversa rispetto alla realtà, e del tutto ambigua e discutibile». Motivando per relationem, la Corte d'appello avrebbe inoltre mancato di replicare a una serie di profili concernenti la condotta dell'imputato evidenziati nell'atto di appello, come la circostanza secondo cui l'imputato - persona già nota agli agenti -non avrebbe voluto trarre in inganno le forze dell'ordine, ma soltanto scherzare sulla propria identità. La Corte territoriale avrebbe inoltre tenuto in non cale il rilievo difensivo secondo cui il caso di specie poteva essere ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 494 cod. pen., dal momento che l'imputato, nell'attribuirsi un falso nome, non aveva anche prodotto o esibito un documento d'identità. Quanto al capo b) dell'imputazione, la difesa ha eccepito che l'arma in questione fosse uno strumento di lavoro dell'odierno ricorrente e che per pura dimenticanza egli lo aveva portato con sé, al termine della sua giornata lavorativa. 2.1 Col secondo motivo, eccepisce violazione dell'art. 133 cod. pen. per avere la Corte territoriale previsto una pena eccessiva e sproporzionata rispetto alla natura e all'entità dei fatti, senza considerare le spontanee dichiarazioni rese in udienza dall'odierno ricorrente, tese a manifestare «ogni migliore resipiscenza in ordine alla condotta tenuta». Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato perché versato in fatto. Attraverso la denuncia del vizio motivazionale, la difesa mira a ottenere una diversa e alternativa lettura delle 0/3 emergenze processuali, tesa a una rivalutazione del fatto, ciò che è precluso al giudice di legittimità, a meno che la motivazione del giudice di merito non sia manifestamente illogica (Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01), o abbia travisato le risultanze probatorie (Sez. U., n. 6402 del 2/071997, Dessimone, Rv. 207945 - 01; sulla preclusione, per la Corte di cassazione, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, v. anche, più di recente, Sez. 5, n. 30739 del 5/08/2022, Palmieri; e, ex plurimus, Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; S. U. n. 47289 del 2003, cit. supra; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01»). Alla luce dei principi di diritto posti dai precedenti citati, questo Collegio ritiene che la motivazione dell'impugnata sentenza non sia né illogica, né contraddittoria, né carente: non è illogica, in quanto dotata, come si vedrà, di un solido logico apparato argomentativo; non è contraddittoria, dal momento che gli elementi dai quali il giudice della precedente fase di impugnazione avrebbe dovuto, a parere del ricorrente, trarre la dimostrazione del travisamento della prova, sono ictu °culi inidonei tal scopo (si consideri, ad esempio, l'argomento dello 'scherzo', dell'imputato, sulla propria identità, ventilato dalla difesa a supporto della richiesta di una diversa qualificazione giuridica della condotta ascritta al Lupica); la motivazione dell'impugnata sentenza non è, infine, carente. A tale ultimo proposito, palesemente infondata risulta pure l'introduttiva doglianza, con cui è stata dedotta carenza di motivazione della sentenza impugnata, dato che la Corte territoriale si sarebbe limitata ad effettuare un acritico recepinnento di quanto statuito nella decisione di primo grado, senza operare nessuna valutazione autonoma sulle questioni dedotte con i motivi di appello. Incensurabile, anche da tal punto di vista, appare invece la decisione fornita dai Giudici di appello, i quali hanno dato conto della scelta di motivare per relationem: non avendo ravvisato, nelle censure contenute nell'atto d'appello, elementi o argomenti diversi da quelli già esaminati in primo grado, ed avendo il giudice di primo grado proposto una motivazione esente da vizi logici e condivisibile nel merito, la Corte territoriale ha ribadito le argomentazioni contenute nella sentenza del primo giudice. Ricorre, nel caso di specie, un'ipotesi di una "doppia conforme" pronuncia di responsabilità, in cui le motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado possono saldarsi per formare un unico apparato logico-argonnentativo, cui il giudice di legittimità deve riferirsi per valutare la congruità e la completezza della motivazione che sorregge la decisione assunta (cfr. Sez.3, n.13926 del 01/12/2011, Valeri, Rv.252615; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri; Sez. 3, n. 36361 del 29/03/2019, Guzzi). In ogni caso, i Giudici di appello, diversamente da quanto dedotto dall'odierno ricorrente, hanno anche introdotto diverse valutazioni autonome, adeguatamente considerando questioni eccepite nei motivi di appello, relative soprattutto al capo b) dell'imputazione. A tal proposito, essi hanno persuasivamente dato conto dell'incompatibilità tra la tipologia d'arma rinvenuta nella disponibilità dell'imputato e l'attività lavorativa da svolta dallo stesso, illustrando altresì i motivi per cui l'arma in questione sia pienamente sussumibile nella categoria degli strumenti atti a offendere previsti nell'art. 4, I. 110 del 1975. Egualmente fondata e logicamente motivata è la valutazione concernente la richiesta difensiva di derubricazione della fattispecie di cui al capo a) in quella prevista dall'art. 494 (sostituzione di persona), posto che la falsa dichiarazione sulla propria identità è stata rilasciata a un pubblico ufficiale. 3. Medesimo giudizio di manifesta infondatezza deve essere espresso, poi, con riferimento alle censure dedotte con il secondo motivo di ricorso. La decisione del giudice di merito sul punto è stata evidentemente frutto di una valutazione, scevra da vizi logici, legata alla natura e all'entità del fatto ascritto all'imputato e, in quanto tale, insindacabile in sede di controllo di legittimità Come già puntualizzato da questa Corte, «in ipotesi di determinazione del trattamento sanzionatorio, la latitudine del potere discrezionale del giudice si commisura alla pluralità degli indici declinati dall'art. 133 cod. pen., involgendo una complessiva valutazione di merito che, in quanto tale, esorbita dai limiti cognitivi della Corte di cassazione (Sez. V, n. 14688 del 27/01/2020, Abusnayama, Rv. 279150 - 01). 4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3;000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo