CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 35294/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza emessa in data 26/05/2022 La Corte d'appello dì L'Aquila confermava integralmente la pronuncia del Tribunale di Teramo che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per Il reato continuato di cui al quinto comma dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, avendo detenuto per lo spaccio cinque piante di cannabís e foglie di marjuana in essicazione per un peso di grammi 3,24. 2.Avverso il presente provvedimento l'imputato, tramite il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolato nei motivi così sintetizzabili. 41+ 3.Nel primo motivo deduce il vizio di violazione dì legge e di motivazione in relazione alla ritenuta rilevanza penale della coltivazione destinata, invece, al soddisfacimento di consumo personale. 4.Nel secondo motivo deduce la mancanza e comunque la contraddittorietà della motivazione e il travisamento della prova in relazione alla mancata considerazione, ai fini assolutori delle dichiarazioni rese dall'imputato nelle quali rappresentava che la destinazione delle foglie rinvenute non era quella del consumo ma dello scarto, come dimostrato dalla circostanza del rinvenimento delle stesse in un sacco dell'immondizia. 5.Nel terzo motivo di ricorso deduce la mancanza e comunque la contraddittorietà della motivazione e il travisamento della prova in relazione alla mancata considerazione, ai fini assolutori, della circostanza che l'imputato fosse abituale consumatore di stupefacenti. 6.Nel quarto motivo di ricorso si deduce la mancanza e comunque la contraddittorietà della motivazione e il travisamento della prova in relazione alla mancata irrogazione di un trattamento sanzionatorio proporzionato alla fattispecie dì cui al quinto comma dell'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 contestato. 7.Nel quinto motivo di ricorso di deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della speciale causa di punibilità prevista dall'art. 131-bis. I motivi di ricorso venivano ribaditi nelle conclusioni scritte del 27 febbraio 2023 depositate il 28 febbraio 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2.11 primi tre motivi, analizzabili congiuntamente, sono da ritenere manifestamente infondati. Il più recente ed autorevole approdo della giurisprudenza è nel senso di ritenere che il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente. Tuttavia, non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto (Sez.U, n. 12348 de119/12/20219, dep. 2020, Caruso, Rv. 278624). Nel caso di specie i giudici di merito hanno correttamente desunto l'offensività della condotta alla luce dei numerosi elementi idonei a ritenere la cessione a terzi, del numero rilevante di piante rinvenute e nel rinvenimento di strumenti atti alla coltivazione delle stesse per incrementare il quantitativo di stupefacente prodotto. A pag. 4 del provvedimento impugnato si evidenzia: che le piante coltivate erano cinque; che racchiuse in una busta vi erano 32,4 grammi di foglie di marijuana in essiccazione; che le piante erano inserite in un armadio in tessuto dotato di due lampade con due lamiere che fungevano da specchi ed uno specchio posto a terra; che nei locali vi erano quattro flaconì dì prodotti fertilizzanti; che il numero di dosi medie singole ricavabili dallo stupefacente rinvenuto era pari a circa 350 e quindi oggettivamente incompatibile con l'uso personale. La Corte d'appello ha evidenziato, inoltre, che prima dell'effettuazione della perquisizione domiciliare l'imputato aveva altresì consegnato ai militari operanti 11 involucri contenenti complessivamente 13,8 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e che all'esito della perquisizione erano stati rinvenuti anche due bilancini di precisione e 11 involucri intrisi di sostanza stupefacente. I giudici di merito con argomentazioni logiche coerenti, hanno dettagliatamente esposto le ragioni per le quali hanno ritenuto che la sostanza stupefacente estraibile dalle piante di cannabis e quella rinvenuta all'interno degli involucri non potesse essere destinata al solo ed esclusivo uso dell'imputato. Quanto alla circostanza che il soggetto fosse assuntore di sostanze stupefacenti la Corte d'appello, a fronte del descritto compendio probatorio, ha argomentato l'irrilevanza di tale elemento affermando logicamente che "pur non potendosi del tutto escludere che una parte dello stupefacente fosse destinata ad uso personale" l'ingente quantità dello stesso poteva deponeva "quantomeno per un uso promiscuo" e quindi per la sussistenza di una destinazione a terzi penalmente rilevante. 3.11 quarto motivo di ricorso è da ritenersi inammissibile perché generico.In esso il ricorrente si limita a censurare la motivazione relativa al trattamento sanzionatorio senza, tuttavia, indicare le ragioni per le quali l'entità della pena sarebbe stata commisurata in maniera illogica. 4.11 quinto motivo, relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis cod. pen, è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La Corte d'appello, in maniera immune dai vizi lamentati ha giustificato la non applicazione della stessa ritenendo che alla luce del compendio probatorio descritto l'offesa non potesse essere ritenuta particolarmente tenue. 5.Per queste ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de